DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017 N. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Il nuovo decreto individua con precisione 31 interventi liberi (Allegato A) e 42 di lieve entità (Allegato B) con iter semplificato.
Art. 2. Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» nonché quelli di cui all’articolo 4.
Art. 3. Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell’Allegato «B».
Allegato A (di cui all’art. 2, comma 1)
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Allegato B (di cui all’art. 3, comma 1)
ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO
Estratti:
ALLEGATO C (di cui all’articolo 8, comma 1) FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”
ALLEGATO D (di cui all’art. 8, comma 1) Relazione paesaggistica semplificata
Entrata in vigore: 6 Aprile 2017
GU n. 31 del 22 Marzo 2017
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ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1)
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fi ni urbanisticoedilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’effi cienza energetica degli edifi ci che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.
Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifi ca di aperture esterne o di fi nestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3. interventi che abbiano fi nalità di consolidamento statico degli edifi ci, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifi che alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifi ci con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifi ci, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma
1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fi ni paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifi ca disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifi ci non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifi che prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifi ca permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli
edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture
in muratura; palifi cazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superfi cie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifi chino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti
di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A.24. installazione o modifi ca di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero defl usso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifi ci, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e confi gurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edifi cio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e fi niture, fatte salve
esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fi ni paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superfi cie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
ALLEGATO B (di cui all’art. 3, comma 1)
ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO
B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o fi nestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo tipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti;
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifi ci, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifi ci ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari
per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fi sse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o fi niture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati
ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare;
B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;
B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza
di metri 3 se collocati su edifi ci esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi.
Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artifi ciali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
Rivoluzione in materia edilizia: dopo l’ok dato dal Consiglio di Stato allo schema di decreto Scia2, si avvicina un radicale cambiamento per quanto riguarda gli interventi edilizi che gli italiani potranno operare sui propri immobili. In questo modo viene data piena attuazione alla legge delega di riforma della P.A.., che richiedeva “la precisa individuazione” dei procedimenti soggetti a SCIA, silenzio-assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva. La novità sono di tutto rilievo.
Abolita CIL e DIA
Scompare la Cil (Comunicazione di inizio lavori), introdotta nel 2010 in quanto gli interventi ad essa assoggettati saranno considerati di attività libera, per cui non ci sarà bisogno di autorizzazioni ne di altro permesso.
Il decreto “SCIA2” tra gli interventi di edilizia libera indica:
la realizzazione di rampe per la rimozione di barriere architettoniche;
opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici per edifici al di fuori dei centri storici
Abolita la Dichiarazione di Inizio Attività conosciuta come DIA, al suo posto ci sarà la Segnalazione Certificata di Inizio Lavori SCIA con inizio posticipato dei lavori.
Estesa la CILA
Per tutti gli interventi che non rientrano tra le attività di edilizia libera, né tra quelli per cui è richiesto il permesso di costruire o la SCIA, è necessaria la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), che può essere inviata online. La CILA potrà inoltre essere usata per la modifica di destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio di impresa.
Sono soggette a CILA anche le varianti ai permessi di costruire che prevedono modifiche di sagoma (in immobili non vincolati), la realizzazione di pertinenze (punto 34), ed altro. Ciò potrebbe pensare al ritorno in auge della CILA in variante alla CILA.
Viene introdotta una nuova distinzione, prima assente, tra una manutenzione straordinaria di tipo leggere e pesante: la prima è quella che conosciamo, e che rimane in CILA, la seconda si ha quando l'intervento riguarda le strutture, e viene regolamentata dalla SCIA.
Anche nel risanamento conservativo viene individuata la distinzione tra leggera e pesante. il Risanamento Conservativo leggero che si opera in regime di CILA, contempla opere anche di installazione nuovi impianti a servizio delle unità edilizie.
Super Dia Dal 14 ottobre 2015 a disposizione di imprese e cittadini il modello unico nazionale per la super Dia, cioè la Dia alternativa al permesso di costruire, utilizzata in molte regioni. La Super Dia può essere utilizzata in luogo del permesso di costruire in tre diversi tipi di interventi: ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Soppresso il certificato agibilità
Scompare il certificato di agibilità al suo posto arriva la Segnalazione certificata di agibilità. Non è solo una questione di nome, ma il suo cambiamento riguarda l'intero iter procedurale per ottenerne il parere definitivo e nulla osta. In questo caso la responsabilità ricade esclusivamente sul tecnico asseverante.
Si delinea un quadro di interventi edilizi basato su 4 ipotesi procedurali.
interventi in edilizia libera senza adempimenti;
interventi in attività libera ma che richiedono la Cila;
interventi assoggettati a Scia;
interventi assoggettati a permesso di costruire;
Il regime ordinario diviene quindi quello della Cila e non più della Scia, fatte salve le ipotesi espressamente assoggettate ad altri regimi.
Glossario unico e modello standard
Allo scopo di garantire una omogeneità di regime giuridico in materia di edilizia su tutto il territorio nazionale il ministero delle infrastrutture dovrà adottare un “glossario unico”.
Con una modulistica standard per presentare la domanda di titoli edilizi.
Verranno cancellate le differenze tra un Comune e l’altro attualmente esistenti nelle procedure edilizie: attualmente le normative tecniche contenute negli oltre 8 mila regolamenti edilizi esistenti creano non poca confusione in chi vuole svolgere attività edilizie. Nel modello standard ci saranno parti fisse uguali per tutto il territorio nazionale e parti variabili, che necessariamente dovranno tenere conto della legislazione regionale. «Il modello sarà cartaceo ma soprattutto online, dove a seconda dei contenuti che dovranno essere indicati si apriranno varie finestre da compilare».
Il modello standard sarà suddiviso in tre diverse parti :
individuazione del richiedente, qualificazione, localizzazione e altri dati fondamentali dell’intervento e onerosità delle opere;
identificazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera (titolari, progettisti, incaricati tecnici, eventuali altre imprese esecutrici);
asseverazione da parte del progettista, identificazione delle superfici e dei volumi, della classificazione urbanistica; dichiarazioni sul superamento delle barriere architettoniche e in generale sulla sicurezza.
Definizione di superficie
Le definizioni di superficie saranno sei:
totale, lorda, utile accessoria, complessiva e calpestabile.
Superficie totale: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio;
Superficie lorda: somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie;
Superficie utile: superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre;
Superficie accessoria: superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Comprende al suo interno: portici e gallerie pedonali, ballatoi, logge, balconi e terrazze, tettoie, cantine, sottotetti, vani scala interni alle abitazioni, garage, parti comuni;
Superficie complessiva: somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA);
Superficie calpestabile: la risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2236/2016, chiarisce in via definitiva che il rapporto tra la abitazione e la superficie destinata a parcheggio sia in misura non inferiore ad un mq. per ogni dieci mc. di costruzione.
La Corte di legittimità precisa anche che la nozione di costruzione, che è diversa da quella di volume o volumetria, suscettibile di margini di opinabilità, implica indefettibilmente il riferimento anche ai muri esterni, giacché non può concepirsi costruzione senza i muri perimetrali che la delimitano.
Si precisa che “la cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi, è costituita dalla sola cubatura destinata ad abitazione, uffici o negozi, con esclusione perciò delle altre parti dell'edificio:
scantinati, servizi e cosiddetti "volumi tecnici".
La richiesta della controparte era invece quella di fare riferimento ai mq. al netto dei muri perimetrali, rivelandosi dunque più penalizzante.
La problematica era sorta per la volontà, da parte del costruttore di riservarsi la proprietà di alcune aree vincolate a parcheggio, per riservarsi la possibilità di rivenderle liberamente in seguito a terzi violando o meno la cd. “riserva d’uso” a favore dei proprietari del condominio.
La suprema Corte ricorda che il vincolo di destinazione è inderogabile, ma opera, in favore della indifferenziata comunità dei condòmini.
La Cassazione rammenta inoltre che la legge urbanistica - art. 41 sexies Legge 1150/42 - conteneva all'epoca la previsione in base alla quale "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti (successivamente ex art. 2.1 legge n. 122 del 1989 – la c.d. Legge Tognoli: dieci) metri cubi di costruzione".
Dall’ANCE di Taranto giungono chiarimenti in merito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2236 del 4 febbraio 2016.
La Cassazione, aderendo ad un orientamento consolidato ha confermato che la libera commerciabilità della dei parcheggi rispetto alle unità immobiliari condominiali è sorta solo in conseguenza della legge n. 246/2005 che ha previsto il “nuovo” comma 2 dell’articolo 41-sexies Legge n. 1150/1942 la quale si applica solo per “il futuro” vale a dire per le nuove costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari.
Quindi, dato che la sottrazione all’uso comune era avvenuta prima del 2005, va applicata la normativa precedente.
Leggi la sentenza.
Anteriormente all’entrata in vigore delle NTC08, le verifiche dei ponteggi venivano effettuate con il metodo delle tensioni ammissibili e con riferimento alle norme CNR UNI 10011.
Per altezze superiori a 20 metri o in caso di difformità rispetto all’autorizzazione ministeriale, si doveva predisporre un progetto ed effettuare i calcoli secondo le istruzioni approvate nell’Autorizzazione Ministeriale.
Nessuna Autorizzazione Ministeriale prevedeva la verifica della struttura inserendo le azioni sismiche, situazione non prevista da alcuna norma sulle opere provvisionali. Oltre al peso proprio e ai carichi di servizio, venivano previste anche le azioni del vento che, per le strutture in acciaio dotate di massa modesta, è quasi sempre più penalizzante rispetto all’azione sismica.
Il D. Lgs. 81/08, pubblicato successivamente alle NTC08, ha confermato in pratica l’art. 32 del vecchio DPR 164/56. Infatti, come previsto dall’art. 133 del D. Lgs. 81/08:
““I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
disegno esecutivo.”
Le NTC08, inoltre, non hanno del tutto abbandonato il vecchio metodo delle tensioni ammissibili in quanto, al punto 2.7, prevedono i casi in cui è possibile ricorrervi, ovvero per costruzioni di tipo 1 e 2 e classe d’uso I e II che rientrano in zona 4, ovvero in zone a bassissima sismicità o non sismiche; in altri termini, come confermato dalla circolare n. 617 del 2/2/2009, si tratta di casi di ridotta pericolosità sismica del sito e di costruzioni di minore importanza per destinazione e progettazione.
Il punto 2.4 delle NTC08 ha inoltre individuato, nella tipologia 1, le “Opere provvisorie-Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva”; per tali tipi di costruzione le verifiche sismiche possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni.
La normativa di riferimento
Titolo IV del D. Lgs. 81/08 (Cantieri Temporanei o Mobili)
Allegato XXII D. Lgs. 81/08 (Contenuti minimi del Pi.M.U.S.)
Allegato XVIII D. Lgs. 81/08 (Viabilità cantieri, ponteggi e trasporto materiali)
Allegato XIX D. Lgs. 81/08 (Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi)
È stata pubblicata a gennaio 2014 una nuova edizione revisionata della Norma CEI EN 50110-1.
La nuova edizione della norma contribuisce all'obiettivo di progredire verso un graduale allineamento in Europa dei livelli di sicurezza associati alle modalità operative di lavoro eseguito sugli, o nelle vicinanze di impianti elettrici, per creare un livello di sicurezza comune. La Norma sostituisce completamente la precedente CEI EN 50110-1:2005-02, che rimane applicabile fino al 1 febbraio 2015. La parte 1 della EN 50110 fornisce le prescrizioni minime valide per tutti i Paesi Membri del CENELEC ed alcuni Allegati informativi che riguardano la sicurezza del lavoro eseguito sugli impianti elettrici o nelle vicinanze.
Congiuntamente il CEI ha pubblicato la IV edizione della Norma CEI 11-27 che costituisce l'integrazione in ambito nazionale della Norma CEI EN 50110-1 per tener conto della legislazione nazionale applicabile. Essasostituisce completamente la Norma CEI 11-27-2005-02, che rimarrà applicabile fino al 1 febbraio 2015. La presente Norma fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici, o effettuate nelle vicinanze, destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori. Tali prescrizioni si applicano alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione.
A supporto è stato pubblicato il Rapporto Tecnico CEI 11-81 che riguarda le novità tecniche riportate nella nuova edizione. Lo scopo di questa guida è quello di informare e guidare gli utilizzatori giustificando le scelte e approfondendo le novità rispetto alla norma precedente.
Le nuove pubblicazioni CEI sono disponibili presso tutti i punti vendita CEI.