La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2236/2016, chiarisce in via definitiva che il rapporto tra la abitazione e la superficie destinata a parcheggio sia in misura non inferiore ad un mq. per ogni dieci mc. di costruzione.
La Corte di legittimità precisa anche che la nozione di costruzione, che è diversa da quella di volume o volumetria, suscettibile di margini di opinabilità, implica indefettibilmente il riferimento anche ai muri esterni, giacché non può concepirsi costruzione senza i muri perimetrali che la delimitano.
Si precisa che “la cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi, è costituita dalla sola cubatura destinata ad abitazione, uffici o negozi, con esclusione perciò delle altre parti dell'edificio:
scantinati, servizi e cosiddetti "volumi tecnici".
La richiesta della controparte era invece quella di fare riferimento ai mq. al netto dei muri perimetrali, rivelandosi dunque più penalizzante.
La problematica era sorta per la volontà, da parte del costruttore di riservarsi la proprietà di alcune aree vincolate a parcheggio, per riservarsi la possibilità di rivenderle liberamente in seguito a terzi violando o meno la cd. “riserva d’uso” a favore dei proprietari del condominio.
La suprema Corte ricorda che il vincolo di destinazione è inderogabile, ma opera, in favore della indifferenziata comunità dei condòmini.
La Cassazione rammenta inoltre che la legge urbanistica - art. 41 sexies Legge 1150/42 - conteneva all'epoca la previsione in base alla quale "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti (successivamente ex art. 2.1 legge n. 122 del 1989 – la c.d. Legge Tognoli: dieci) metri cubi di costruzione".
Dall’ANCE di Taranto giungono chiarimenti in merito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2236 del 4 febbraio 2016.
La Cassazione, aderendo ad un orientamento consolidato ha confermato che la libera commerciabilità della dei parcheggi rispetto alle unità immobiliari condominiali è sorta solo in conseguenza della legge n. 246/2005 che ha previsto il “nuovo” comma 2 dell’articolo 41-sexies Legge n. 1150/1942 la quale si applica solo per “il futuro” vale a dire per le nuove costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari.
Quindi, dato che la sottrazione all’uso comune era avvenuta prima del 2005, va applicata la normativa precedente.
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