I Periti Industriali nella vicepresidenza dell’Uni Renato D’Agostin, vicepresidente Cnpi, nominato vicepresidente dell’Ente italiano di normazione: “dobbiamo diffondere la cultura della norma tecnica” Renato D’Agostin è stato eletto oggi uno dei vicepresidenti dell’Uni, l’Ente italiano di normazione per il triennio 2017-2019. Nella riunione di oggi Piero Torretta è stato confermato Presidente dell’UNI, mentre tra i Vicepresidenti, accanto a Stefano Calzolari, Massimo De Felice, Andrea Rolando, è stato nominato per la prima volta, un rappresentante dei periti industriali. Questo successo per la rappresentanza delle professioni segue quello delle scorse elezioni, in cui la categoria era già presente tra gli eletti nel Consiglio direttivo dell’ UNI. “Lo scopo del nostro ingresso in UNI”, ha affermato Renato D’Agostin, Vicepresidente del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, “è stato sin da subito quello di rafforzare l’ente condividendone la governance, e lavorando in sinergia insieme a tutti i componenti che sinora ne hanno portato avanti l’amministrazione. Come professionisti crediamo fortemente nell’esigenza di modernizzazione e di sviluppo di questo paese, anche se questa modernizzazione è spesso rallentata dalla presenza di troppi soggetti regolatori. Ecco perché per favorire la semplificazione delle attività normative, vogliamo che Uni sia il punto di riferimento per accelerare le decisioni, per realizzare norme intelligenti e utili, e soprattutto realizzate per chi, poi, concretamente le deve utilizzare. E’una stagione nuova in cui istituzioni, ricerca, professioni, impresa e produzione, lavoreranno insieme per scrivere le regole volontarie superando autoreferenzialità e divisioni che ormai non hanno più ragione di esistere. L’impegno del nuovo Consiglio, infatti, dovrà favorire la partecipazione di soggetti esperti nei gruppi di lavoro a beneficio delle norme di sistema sulle attività professionali che sono uno strumento quotidiano per l’esercizio della professione. Ma soprattutto, ha chiuso il neoeletto vicepresidente, dobbiamo diffondere la norma tecnica e, quindi, la cultura della regola d’arte a tutti gli addetti ai lavori e anche alla cittadinanza. Si tratta, infatti, di un patrimonio della nostra società che non può essere disperso e che garantisce qualità della produzione dei beni materiali e dei servizi intellettuali. Naturalmente questa diffusione dovrà coniugare la necessità degli introiti e la più ampia fruibilità possibile della norma”.
PROPOSTA DI MODIFICA dell'art. 92 c.1 lett.e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, modifica effettuata nell'ambito del comitato tecnico scientifico di FEDERARCHITETTI per la VII GIONATA NAZIONALE della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili tenuta a Roma il 7 aprile 2016.
PROPOSTA DI MODIFICA
Modifiche all'articolo 92 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il decreto legislativo n. 494 del 19 agosto del 1996 emanato ai sensi della direttiva 92/57/CEE (direttiva cantieri) concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili è stato, opportunamente rivisitato e modificato, integrato nell’ambito del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che con i suoi 172 articoli ha ridefinito le nuove misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Nel titolo IV, una delle figure preminenti del sistema sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è sicuramente il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, figura che sebbene introdotta con l’art. 2, comma 1 lett. e) ed f) del D. Lgs. 494 del 19 agosto 1996, (l’attuale art. 89, comma 1 lettera e) ed f) del D. Leg. 81/2008), era già stata contemplata in seno alla legge n. 55 del 1990, legge questa concernente le disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale. Tale legge infatti con l’art. 8 imponeva: “Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. (...) L'affidatario (impresa titolare del contratto d’appalto) è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore (riferito alla ditta appaltatrice/affidataria). Il direttore tecnico di cantiere (figura dirigenziale legata all’impresa appaltatrice) è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.”.
Una figura, quella del coordinatore per la sicurezza, che secondo la previgente normativa, in carico all'impresa affidataria era intimamente connessa all’organizzazione aziendale con la funzione preminente di gestire la sicurezza generale del cantiere mediante il coordinamento delle imprese subappaltatrici, delle imprese fornitrici e dei lavoratori autonomi, così come attualmente previsto dall’art. 96, comma 3 D. Lgs. 81/2008 s.m.i., che impone al datore di lavoro committente di promuovere il coordinamento, elaborando un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
In virtù di tale dettato, la legge n. 55 del 1990, imponeva l’obbligo di nomina del coordinamento della sicurezza esclusivamente a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria, contrariamente a quanto previsto dall’attuale articolo 89, comma 1 lett.e) ed f) che definisce il coordinatore per la sicurezza, come il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 o 92, relativamente all’incarico da svolgere nella fase di progettazione o esecuzione dei lavori; nomina il cui obbligo ricorre, ai sensi dell’ articolo 90, commi 3, 4 e 5, solo ed esclusivamente nei casi in cui in cantiere vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. Un aspetto fondamentale, questo, per comprendere l’esatto ruolo del Coordinatore per la sicurezza che, nell’etimologia stessa della parola, indica, esplicitamente, colui il quale si occupa di organizzare e verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/08. Tale figura si occupa, inoltre, di accertare anche la corretta applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle relative procedure di lavoro, oltre a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo…….( omissis).
E’ importante precisare che gli articoli 4 e 5 della prima edizione del D. Lgs. 494/96, ovvero gli attuali articoli 91 e 92 del D. Lgs. 81/08, hanno subito nel corso delle diverse legislature, modifiche ed integrazioni tali da snaturare il carattere dirigenziale del coordinatore per la sicurezza ed in modo particolare del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Difatti, le integrazioni apportate all’art. 5, comma 1 lettera e) (obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) che disponeva di “proporre al committente, (intesa questa come una azione di suggerimento) in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto”, viene modificato dal D. Lgs. 528/1999 nel seguente letterale tenore:“… segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro.”
L’obbligo di segnalare (intesa come azione volta ad annunciare, rendere noti dati, notizie, avvenimenti previsti o accertati) al committente o al responsabile dei lavori (...) le inosservanze alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, trasferisce al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un azione di controllo specifico ed in particolare il richiamo all’articolo 8 afferente le misure generali di tutela, sostituito nel nuovo Testo Unico dall’art. 95, impone la segnalazione delle inosservanze delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 (ex art. 3 D. Lgs. 626/94 s.mi.) con l’obbligo di verificare nell’ambito dell’organizzazione aziendale le seguenti condizioni:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Questa azione di controllo e verifica, risulta incopatibile con la funzione di coordinamento per la quale il professionista viene incaricato, in quanto il controllo delle inosservanze in merito alle misure generali di tutela indicate, implica l’ingerenza del coordinatore in problematiche specifiche del sistema organizzativo dell’azienda ad un livello di controllo non adeguato alla funzione da esercitare. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “non dovrebbe” assolutamente entrare nel merito delle verifiche degli obblighi in capo al datore di lavoro, essendo competenze afferenti i compiti del committente o del responsabile dei lavori da esercitare in seno alla verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all allegato XVII del D. Lgs. 81/2008.
L’imposizione di tale obbligo, per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, comporta una azione di controllo e verifica nel merito di adempimenti aziendali e procedure tecniche esecutive che potrebbe egli non conoscere in quanto estraneo al processo gestionale ed organizzativo dell’azienda da controllare che se disattesi si traducono inevitabilmente in responsabilità civili e penali rilevanti, derivabili dall’omissione degli obblighi a lui ascritti.
Sul piano concreto, la vastità tipologica dei controlli che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrebbe effettuare nel merito delle diverse organizzazioni aziendali e la molteplicità degli eventi dannosi o pericolosi che possono verificarsi durante l’iter di un processo costruttivo, in considerazione anche delle innumerevoli variabili che entrano in gioco durante la realizzazione di un’opera di ingegneria civile, pone la figura del coordinatore in una posizione critica ai fini del debito di garanzia, dovendo per quanto imposto dalla vigente normaiva dimostrare sempre di aver adempiuto agli obblighi su di lui ricadenti. Purtroppo il più delle volte a conclusione di un iter processuale, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori risulta inadempiente e per tanto condannato al risarcimento del danno, per non aver adottato le opportune azioni di verifica e controllo sulle procedure di lavoro e sugli adempimenti in capo all’impresa esecutrice dai lavori.
Per questo motivo si effettua la seguente proposta di modifica di legge.
PROPOSTA DI MODIFICA
ARTICOLO 1
All'articolo 92 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, lettera e), sono aggiunte, dopo le parole “ai lavoratori autonomi interessati”, le seguenti parole: «esclusivamente per i lavori interferenti»;
e dopo “gli articoli 94, 95” le seguenti parole «limitatamente alle lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h)»;
TESTO COORDINATO
1.Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
(... omissis)
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, esclusivamente per i lavori interferenti, le inosservanze riscontrate alle disposizioni degli articoli 94, 95 limitatamente alle lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h), 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; (... omissis).
ARCH. ANTONIO D’AVANZO
membro del comitato scientifico di
FEDERARCHITETTI
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2236/2016, chiarisce in via definitiva che il rapporto tra la abitazione e la superficie destinata a parcheggio sia in misura non inferiore ad un mq. per ogni dieci mc. di costruzione.
La Corte di legittimità precisa anche che la nozione di costruzione, che è diversa da quella di volume o volumetria, suscettibile di margini di opinabilità, implica indefettibilmente il riferimento anche ai muri esterni, giacché non può concepirsi costruzione senza i muri perimetrali che la delimitano.
Si precisa che “la cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi, è costituita dalla sola cubatura destinata ad abitazione, uffici o negozi, con esclusione perciò delle altre parti dell'edificio:
scantinati, servizi e cosiddetti "volumi tecnici".
La richiesta della controparte era invece quella di fare riferimento ai mq. al netto dei muri perimetrali, rivelandosi dunque più penalizzante.
La problematica era sorta per la volontà, da parte del costruttore di riservarsi la proprietà di alcune aree vincolate a parcheggio, per riservarsi la possibilità di rivenderle liberamente in seguito a terzi violando o meno la cd. “riserva d’uso” a favore dei proprietari del condominio.
La suprema Corte ricorda che il vincolo di destinazione è inderogabile, ma opera, in favore della indifferenziata comunità dei condòmini.
La Cassazione rammenta inoltre che la legge urbanistica - art. 41 sexies Legge 1150/42 - conteneva all'epoca la previsione in base alla quale "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti (successivamente ex art. 2.1 legge n. 122 del 1989 – la c.d. Legge Tognoli: dieci) metri cubi di costruzione".
Dall’ANCE di Taranto giungono chiarimenti in merito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2236 del 4 febbraio 2016.
La Cassazione, aderendo ad un orientamento consolidato ha confermato che la libera commerciabilità della dei parcheggi rispetto alle unità immobiliari condominiali è sorta solo in conseguenza della legge n. 246/2005 che ha previsto il “nuovo” comma 2 dell’articolo 41-sexies Legge n. 1150/1942 la quale si applica solo per “il futuro” vale a dire per le nuove costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari.
Quindi, dato che la sottrazione all’uso comune era avvenuta prima del 2005, va applicata la normativa precedente.
Leggi la sentenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata l'attuale eccezionale situazione di crisi economica e sociale che impone l'adozione di misure urgenti volte a fronteggiare la grave emergenza abitativa in atto e a adottare misure volte a rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni;
Considerata, in particolare, la necessita' di intervenire in via d'urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre piu' famiglie impoverite dalla crisi e di fornire immediato sostegno economico alle categorie meno abbienti che risiedono prevalentemente in abitazioni in locazione;
Considerata l'esigenza di adottare con misure di urgenza l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali;
Considerata, inoltre, la necessita' e l'urgenza di introdurre disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica in particolare in tema di partecipazione degli operatori economici qualificati nel mercato degli appalti, nonche' disposizioni volte a facilitare gli investimenti connessi ad Expo 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge: Art. 1
Finanziamento fondi
1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 2
Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
1. All'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite dalle seguenti: «e per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Le procedure previste per gli sfratti per morosita' si applicano sempre alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione.»;
b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e definire la finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituiti dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le regioni provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.».
Art. 3
Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A titolo di dotazione del Fondo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' del Fondo di cui al presente comma.
2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con figli minori» sono aggiunte le seguenti: «conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati».
2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.».
Art. 4
Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto un Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili.
2. Il Piano di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi del periodo precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2 iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente conservate ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere mantenute in bilancio e versate all'entrata dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nel decreti di cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma 2.
4. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q) della medesima legge n. 457 del 1978;
b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro quattro mesi all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Lotta all'occupazione abusiva di immobili
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
Art. 6
Imposizione sui redditi dell'investitore
1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 40 per cento.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7
Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali
1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008 recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008.
Art. 8
Riscatto a termine dell'alloggio sociale
1. Trascorso un periodo minimo di 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, il conduttore di un alloggio sociale, come definito dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, ha facolta' di riscattare l'unita' immobiliare.
2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo' imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni.
3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche' le modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato
1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento.
2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.».
Art. 10
Edilizia residenziale sociale
1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.
2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e modalita' di adozione delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli alloggi sociali.
3. Si considera alloggio sociale, ai fini del presente articolo, l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonche' dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Si considera altresi' alloggio sociale l'unita' abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantita' minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
4. Il presente articolo si applica nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre 2013 ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;
b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere;
d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa;
e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilita' urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprieta' pubblica o privata, per le medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonche' di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilita' assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonche' delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualita' dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.
9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allegato 3.
10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, lettere d) ed e), nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, viene ripartito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, nonche' definiti i criteri per il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva formale stipula.
Art. 11
Verifica dell'attuazione del provvedimento
1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri in merito all'attuazione del presente decreto.
Art. 12
Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici
1. Al fine di garantire la stabilita' del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficolta' economica per le imprese del settore, nelle more dell'emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificita', strettamente connessa alla rilevante complessita' tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresi', tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015
1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del grande evento EXPO 2015, e' prorogata all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: «la societa' ha altresi' facolta' di deroga agli articoli», sono aggiunte le seguenti: «26, 30,».
3. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «anche se previste in leggi speciali» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3».
4. Per l'anno 2014 e' attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non e' considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014. Al relativo onere per l'anno 2014, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 14
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno 2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l'anno 2016, a 129 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a 46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n.118;
c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
d) quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
g) quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7.
2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c) del comma 1 e per i quali non e' stato attivato il mutuo, sono definanziati.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Lanzetta, Ministro per gli affari regionali
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
È stata pubblicata a gennaio 2014 una nuova edizione revisionata della Norma CEI EN 50110-1.
La nuova edizione della norma contribuisce all'obiettivo di progredire verso un graduale allineamento in Europa dei livelli di sicurezza associati alle modalità operative di lavoro eseguito sugli, o nelle vicinanze di impianti elettrici, per creare un livello di sicurezza comune. La Norma sostituisce completamente la precedente CEI EN 50110-1:2005-02, che rimane applicabile fino al 1 febbraio 2015. La parte 1 della EN 50110 fornisce le prescrizioni minime valide per tutti i Paesi Membri del CENELEC ed alcuni Allegati informativi che riguardano la sicurezza del lavoro eseguito sugli impianti elettrici o nelle vicinanze.
Congiuntamente il CEI ha pubblicato la IV edizione della Norma CEI 11-27 che costituisce l'integrazione in ambito nazionale della Norma CEI EN 50110-1 per tener conto della legislazione nazionale applicabile. Essasostituisce completamente la Norma CEI 11-27-2005-02, che rimarrà applicabile fino al 1 febbraio 2015. La presente Norma fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici, o effettuate nelle vicinanze, destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori. Tali prescrizioni si applicano alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione.
A supporto è stato pubblicato il Rapporto Tecnico CEI 11-81 che riguarda le novità tecniche riportate nella nuova edizione. Lo scopo di questa guida è quello di informare e guidare gli utilizzatori giustificando le scelte e approfondendo le novità rispetto alla norma precedente.
Le nuove pubblicazioni CEI sono disponibili presso tutti i punti vendita CEI.