Anteriormente all’entrata in vigore delle NTC08, le verifiche dei ponteggi venivano effettuate con il metodo delle tensioni ammissibili e con riferimento alle norme CNR UNI 10011.
Per altezze superiori a 20 metri o in caso di difformità rispetto all’autorizzazione ministeriale, si doveva predisporre un progetto ed effettuare i calcoli secondo le istruzioni approvate nell’Autorizzazione Ministeriale.
Nessuna Autorizzazione Ministeriale prevedeva la verifica della struttura inserendo le azioni sismiche, situazione non prevista da alcuna norma sulle opere provvisionali. Oltre al peso proprio e ai carichi di servizio, venivano previste anche le azioni del vento che, per le strutture in acciaio dotate di massa modesta, è quasi sempre più penalizzante rispetto all’azione sismica.
Il D. Lgs. 81/08, pubblicato successivamente alle NTC08, ha confermato in pratica l’art. 32 del vecchio DPR 164/56. Infatti, come previsto dall’art. 133 del D. Lgs. 81/08:
““I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
disegno esecutivo.”
Le NTC08, inoltre, non hanno del tutto abbandonato il vecchio metodo delle tensioni ammissibili in quanto, al punto 2.7, prevedono i casi in cui è possibile ricorrervi, ovvero per costruzioni di tipo 1 e 2 e classe d’uso I e II che rientrano in zona 4, ovvero in zone a bassissima sismicità o non sismiche; in altri termini, come confermato dalla circolare n. 617 del 2/2/2009, si tratta di casi di ridotta pericolosità sismica del sito e di costruzioni di minore importanza per destinazione e progettazione.
Il punto 2.4 delle NTC08 ha inoltre individuato, nella tipologia 1, le “Opere provvisorie-Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva”; per tali tipi di costruzione le verifiche sismiche possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni.
La normativa di riferimento
Titolo IV del D. Lgs. 81/08 (Cantieri Temporanei o Mobili)
Allegato XXII D. Lgs. 81/08 (Contenuti minimi del Pi.M.U.S.)
Allegato XVIII D. Lgs. 81/08 (Viabilità cantieri, ponteggi e trasporto materiali)
Allegato XIX D. Lgs. 81/08 (Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi)