Con l'interpello n. 16 del 29 dicembre 2015, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro risponde all’ A.N.C.E (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ritenendo che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del D. Lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'art. 136 comma 6 dello stesso decreto ma anche al corso di formazione previsto dall’art. 37 comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 relativamente alla formazione dei preposto. L'art. 37 c.7 stabilisce che i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.