DPI: cosa sono
Il Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008 e smiè il pilastro portante della sicurezza sui luoghi di lavoro, garantisce la tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, sancendo l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare l’analisi dei rischi di natura chimica, fisica e biologica associati alle mansioni lavorative, alle macchine, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate o comunque presenti nell’ambiente di lavoro e di attuare prioritariamente misure di prevenzione eliminando (o comunque riducendo al minimo possibile) i rischi connessi con l’attività lavorativa (ovvero minimizzando la presenza di pericoli e/o l’esposizione dei lavoratori) ed attuando secondariamente le necessarie misure di protezione (collettive e individuali) contro gli ineliminabili rischi residui.
I DPI, vengono definiti dal D.Lgs. n. 81/2008e smi, Titolo III, Capo II, Art. 74, come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la propria sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“, e secondo il quale, all’art. 76 dello stesso, questi devono:
essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii.;
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti, in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI.
Vanno escluse da tale definizione gli indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell'ordine pubblico; le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali; i materiali
sportivi; i materiali per l'autodifesa o dissuasione; gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi. Un Dispositivo di Protezione Individuale non può essere carente su comfort, ergonomia,innocuità e solidità deve rispondere perfettamente ai test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea in fatto di collaudo delle strumentazioni da lavoro. Anche l’etichettatura relativa a tali dispositivi deve essere completa e non può mancare di queste informazioni: nome del produttore, codice prodotto, certificazione (marchio CE), classe di protezione norma EN di riferimento. Inoltre tutti i DPI devono essere accompagnati dalla nota informativa d’uso, istruzioni per il deposito dello strumento, modo d’uso, pulizia e manutenzione, data di scadenza.
Nelle strutture sanitarie la sicurezza è un valore fondamentale poiché da essa dipende la salute di cittadini e dipendenti. Ogni giorno infatti, medici, infermieri, tecnici di laboratorio e personale ausiliario, vengono a contatto con fattori di pericolo che possono minacciare gravemente la loro salute come radiazioni, farmaci, disinfettanti, detergenti e liquidi biologici. E’ chiaro che nel settore sanitario, i pericoli ed i rischi correlati alle mansioni svolte dagli operatori sono molteplici e non si può ovviamente eliminare il rischio specifico (es. il rischio biologico), ma proprio per questo bisogna fronteggiarlo con opportune barriere fisiche (i DPI) e comportamentali (le procedure).
La “ struttura sanitaria deve prevedere apposite procedure aziendali che stabiliscano in maniera univoca le modalità di gestione anche dopo l’uso del DPI. Tali procedure, riferendosi agli agenti biologici che rappresentano i rischi di esposizione, devono tenere conto dei livelli di contenimento da realizzare. La struttura sanitaria deve stabilire inoltre le modalità di conservazione e l’eventuale decontaminazione per i DPI riutilizzabili, oppure le modalità per un corretto smaltimento”. E l’utilizzatore è “tenuto a rispettare le indicazioni di manutenzione stabilite dal fabbricante”. I “DPI monouso, inoltre, non devono essere riutilizzati dopo l’uso e vanno in ogni caso scartati se danneggiati, sporchi o contaminati da sangue o altri fluidi biologici”.
I pericoli ed i rischi connessi al lavoro nelle strutture sanitarie Qualsiasi attività svolta in ambito lavorativo, potrebbe nascondere delle circostanze (pericoli) dalle quali potrebbero scaturire (rischi) delle conseguenze (danni) sia per la sicurezza che per la salute dell’individuo.
In ambito ospedaliero, particolare importanza assume l’esposizione agli agenti biologici, distinguibile in esposizione deliberata, quando l’attività (di ricerca, diagnostica, didattica) comporta una manipolazione di microrganismi, o esposizione potenziale, qualora l’attività comporti un’esposizione non intenzionale e voluta, ma causata dalla presenza dell’agente patogeno nei pazienti o nei materiali biologici. In entrambi i casi, il rischio di esposizione ad un agente patogeno dipende dalla probabilità del verificarsi del pericolo di esposizione all’agente biologico (presenza dell’agente nei pazienti e nei materiali biologici, effettuazioni di attività/mansioni a rischio) e dalla probabilità del verificarsi di un danno (infettività, patogenicità, trasmissibilità, misure profilattiche). Nonostante ciò, i rischi presenti all’interno di una struttura sanitaria sono molteplici legati all’esposizione di fattori chimici: farmaci, detergenti, disinfettanti, sterilizzanti, sostanze chimiche, gas medicinali, macromolecole organiche allergizzanti e fumo; fattori fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (ottiche, microonde), laser, risonanza magnetica e apparecchiature emittenti campi elettromagnetici; fattori biologici: virus da epatite B, C, virus HIV, TBC e altre malattie infettive; ed i rischi trasversali o organizzativi correlati all’uso di dispositivi medici, alla movimentazione manuale dei pazienti, all’uso di macchine, al lavoro notturno ecc…
I DPI da utilizzare in una struttura sanitaria:
In ambito ospedaliero, le diverse tipologie di rischio (chimico, biologico, fisico) renderanno necessario l’utilizzo di specifici e diversi DPI. In via generale, vista la particolarità delle attività svolte all’interno di una struttura sanitaria, tra le prime dotazioni di sicurezza vi è la necessità di utilizzare dei dispositivi di protezione per:
le mani, i piedi ed il capo, volti a proteggere dal rischio biologico;
gli occhi e il viso con lo scopo di proteggere l’operatore da spruzzi, gocce, polveri e gas;
l’udito, per l’eventuale esposizione di alcuni operatori all’uso di strumenti particolarmente rumorosi per un elevato numero di ore;
le vie respiratorie, atti a proteggere l’operatore dal rischio di esposizione ad agenti biologici, chimici o fisici in grado di arrecare seri danni alle vie respiratorie (filtranti facciali FFP1, FFP2, FFP3, maschere con filtri antigas di classe 1, 2, 3. Questi dispositivi, quali i facciali filtranti e i filtri da collocare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono “caratterizzati da una certificazione CE di Tipo emessa dall’Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come Dispositivo di Protezione Individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE”);
il corpo in relazione all’eventuale esposizione a onde radioattive;
Va sempre tenuto presente che la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale si traduce in valida misura di tutela quando attuata congiuntamente all’adozione di misure tecnico-organizzative che abbiano approfonditamente valutato, come prescritto dal D.Lgs. 81/08 e smii, l’intero processo clinico (diagnostico-terapeutico), oltre che di adeguata informazione, formazione e addestramento.
Dott.ssa Alessandra Abbate
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro