Discussione problematiche sui cantieri temporanei e mobili
L’Ordine degli Architetti della provincia di Napoli in collaborazione con la Commissione Sicurezza dell’Ordine, ha organizzato per il giorno 8 febbraio 2021 un webinar di aggiornamento professionale riguardante le problematiche e le criticità che da anni rendono complessa l’attuazione e la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, resa oggi ancor più difficile dalle problematiche connesse all’attuazione delle procedure finalizzate al contenimento della pandemia indotta dal coronavirus.
Il Webinar avrà inizio lunedì 8 febbraio alle ore 17.00 e si articolerà nel seguente programma:
Saluti
arch. Leonardo Di Mauro
Presidente Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia
arch. Paolo Coscia
Presidente Architetti Napoli Calcio
Art Director Calendario ANC 2021
Modera
arch. Concetta Marrazzo
Consigliere Ordine Architetti di Napoli e Provincia
Tematiche e Relatori
“Il ruolo del CSE alla luce delle ultime sentenze”
arch. Antonio D’Avanzo
Coordinatore Commissione Sicurezza Ordine Architetti di Napoli e provincia
“Attuazione delle procedure Covid nei Cantieri”
arch. Ernesto Ortega De Luna
Docente a contratto in materia di sicurezza presso il Centro di Ricerca Interdipartimentale L.U.P.T.-Napoli
“Conclusioni”
arch. Antonio Cerbone
Consigliere Ordine Architetti di Napoli e Provincia
Ai partecipanti vi sarà il riconoscimento di 3 CFP, valido anche i fini dell’aggiornamento previsto dal D. lgs. 81/2008
Per partecipare clicca qui
La sicurezza in quota è un argomento molto dibattuto, sopratutto per il ricco mondo normativo che lo circonda.
Il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ha introdotto su tutto il territorio nazionale l’obbligo di prevedere l’installazione di protezioni collettive o individuali laddove esista un rischio di caduta dall’alto. Diverse regioni hanno scelto di integrare la legge nazionale, già vincolante indipendentemente da tali rafforzativi regionali, approfondendone gli aspetti pratici (accessi, percorsi ecc.) o imponendo l’installazione di linee vita durante i lavori di ristrutturazioni e sugli edifici di nuova costruzione. Ciò al fine di garantire la sicurezza ad ogni operatore che acceda, transiti ed operi in copertura per le future manutenzioni.
Anche il condominio è interessato da obblighi e responsabilità disciplinate dal Testo Unico sulla Sicurezza, che coinvolgono in prima persona gli amministratori.
In ogni occasione in cui vengano attuate manutenzioni ordinarie o straordinarie in un condominio, l’amministratore è infatti il diretto responsabile per la sicurezza degli addetti ai lavori.
Come disciplinato dagli articoli 15 e 90 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il datore di lavoro, e in questo caso l’amministratore, ha il dovere di prevedere adeguate misure di protezione in caso di accesso alla copertura ed è il diretto responsabile in caso di incidente dovuto a caduta dall’alto nei casi in cui non siano state previste misure di protezione collettive o individuali (artt. 111 e 115 D. Lgs. 81/2008).
I sistemi anticaduta sono la misura di prevenzione e protezione per rendere sicuri in ogni momento accesso, transito ed esecuzione dei lavori sul tetti e garantiscono una tutela per i lavoratori e i committenti.
Per info e chiarimenti tel. 3777056678
Federarchitetti, in occasione della UNDICESIMA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI, promuove la SESTA Edizione del concorso fotografico “SICUREZZA NEI CANTIERI” che quest’anno ha per tema GESTIONE DEL LAVORATORE, ovvero quello di evidenziare che non ci può essere un miglioramento della sicurezza nei cantieri se l’imprenditore non coinvolge il lavoratore, attraverso una formazione mirata e l’uso delle moderne tecnologie che controllano l’intero processo produttivo. Il concorso è promosso nell’interesse della collettività in quanto ha l’obiettivo di dare evidenza alla molteplicità dei rischi presenti nei cantieri, al fine di sensibilizzare gli addetti ai lavori (tecnici, imprese e maestranze) e l’opinione pubblica, e tra essi i potenziali committenti di lavori edili, alla cultura della sicurezza, perché essa diventi un patrimonio condiviso in ambito Nazionale e locale e possa essere considerato un prodotto di eccellenza. Il tema del concorso è articolato in un’unica sezione nella quale il concorrente, attraverso scatti fotografici comunque attinenti il cantiere edile, documenti con immagini significative, i principali rischi, o esempi di buona prassi, o la vita dell’operaio in cantiere.
Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – tel. 0824.1920027
Scarica il Bando_concorso
E’ questa la posizione dell’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, in relazione alla prossima emanazione delle linee guida per la valutazione dei pont in esercizio del MIT, che potrebbe costringere a demolire e ricostruire in 5 anni migliaia di ponti e viadotti.
Ad avviso di Giorgio Lupoi, Consigliere OICE incaricato della normativa tecnica e sismica “le linee guida in fase di redazione sono uno strumento importante e necessario per fornire indicazioni chiare e dettagliate per colmare la lacuna della ultima revisione delle norme tecniche (NTC2018) dove non erano state differenziate le metodologie da applicare per le verifiche di sicurezza per le azioni “non sismiche” delle costruzioni esistenti rispetto a quelle previste per le azioni sismiche. Inoltre, le NTC2018 erano incentrate sugli edifici tralasciando i ponti”.
Per Gabriele Scicolone, Presidente OICE “Il tema della sicurezza dei ponti è oramai all’ordine del giorno e dell’informazione nel nostro Paese. Nel plaudire al lavoro svolto dal CSLLPP segnaliamo però che la formulazione attuale non fornisce indirizzi operativi chiari e dettagliati che possano garantire l’operato di società e professionisti operanti nel settore”.
“Ciò che più ci preoccupa”, continua Giorgio Lupoi, “è che si potrebbero produrre limitazioni significative a migliaia di ponti e viadotticon luci minori di 30m con la necessità di provvedere alla sostituzione in soli 5 anni”.
Andrea Mascolini
Direttore Generale
OICE
Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica
Via Flaminia, 388
00196 Roma
tel: 06/80687248
mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
web: www.oice.it
Il Regolamento Attuativo n. 9 del 4 ottobre 2019 di cui alla Legge Regione Campania n. 31 del 20 novembre 2017 pubblicato sul BURC n. 58 del 7 ottobre 2019, concernente disposizioni in materia di prevenzione dei rischi contro la caduta dall’alto, rende definitivamente obbligatorio l’Elaborato Tecnico della Copertura (ETC). L’elaborato tecnico della copertura è un documento che deve essere allegato a qualsiasi pratica edilizia, SCIA, CILA o P.di C. in cui si prevedono lavori in copertura che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall’alto, nonché parte integrante del fascicolo dell’opera allegato al PSC, da redigere ai sensi dell’art.91 del D. Lgs. 81/2008 smi . Questo elaborato che dovrà essere predisposto dal progettista o dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, si rende necessario ogni qualvolta si prevede un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che interessi almeno il 50% della superficie complessiva d’intervento di almeno 200 mq, l’installazione di impianti tecnici, telematici e fotovoltaici oltre ad interventi di ristrutturazione e ricostruzione edilizia comportanti modifiche alle strutture delle coperture, nonché la costruzione di nuovi edifici.
L’ E.T.C. di cui all’art. 5 del regolamento attuativo, consiste nella progettazione di un sistema di ancoraggio (linea vita) da realizzare nel rispetto delle norme UNI EN 795 nonché UNI EN 11578 riguardante il calcolo strutturale da affidare ad un tecnico abilitato all’esercizio della professione con laurea magistrale. L’impresa esecutrice che eseguirà i lavori di messa in opera, dovrà essere abilitata al montaggio di sistemi di ancoraggio UNI EN 795 ed alla fine dei lavori avrà l’obbligo di rilasciare la certificazione di corretto montaggio anche a seguito di un eventuale collaudo che riguarderà sia la tenuta della linea vita che il sistema di fissaggio dei singoli ancoraggi (UNI EN 795 Tipo A).
L’assenza o l’incompletezza dell’Elaborato Tecnico della Copertura può determinare:
Regolamento ATTUATIVO Regione Campania
LA SICUREZZA SOPRATTUTTO
L’obbligo dell’Elaborato Tecnico della Copertura (ETC) di cui al Regolamento Attuativo della Legge n. 31 del 20/11/2017 contro le cadute dall’alto nel settore edile.
Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi per l’aggiornamento di CSP/CSE – RSPP e RSPP art. 34 oltre ai CFP per la formazione continua degli architetti su IMATERIA.
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PROGRAMMA
14.30 : Registrazione Partecipanti
SALUTI ISTITUZIONALI
Gaetano Minieri: Sindaco di Nola
Gianluca Meo: Segretario Ordine Architetti PPC di Napoli e provincia
Tommaso Cerciello: Presidente Confederazione Nazionale PMI ITALIA
MODERA
Concetta Marrazzo: Consigliera Ordine Architetti PPC di Napoli e provincia
RELATORI
Antonio D’Avanzo: Coordinatore Commissione Sicurezza Ordine Architetti PPC di Napoli
Piero Morandi: Amministratore SICURPAL srl e Responsabile formativo SICURFORM srl
CONCLUSIONI
Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti PPC di Napoli e provincia
La nuova guida sarà in carica fino al 2023, Esposito: “lavoreremo in continuità con il precedente consiglio per valorizzare il ruolo e la figura del perito industriale. Fondamentale la sinergia con le altre professioni tecniche”
Cambio al vertice del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati: Giovanni Esposito (Napoli) è il nuovo presidente in carica fino al 2023. Esposito sarà affiancato da Sergio Comisso nel ruolo di vicepresidente (Udine) e da Antonio Daniele Barattin (Belluno) in qualità di consigliere segretario.
Gli altri componenti del Consiglio nazionale restano: Carlo Alberto Bertelli (Modena), Stefano Colantoni (Latina), Claudio Guasco (Cuneo), Alessandro Maffucci (Pistoia), Vanore Orlandotti (Cremona), Guido Panni (Milano), Antonio Perra (Cagliari).
Giovanni Esposito, perito industriale diplomato con specializzazione in informatica e laureato triennale in edilizia, nato 58 anni fa a Napoli, è iscritto all’albo di categoria dal 1981. Libero professionista, con un ruolo attivo nella categoria sin dal 2004, anno a partire dal quale è entrato nella dirigenza dell’ordine dei periti industriali di Napoli come vicepresidente per due mandati consecutivi. Dal 2008, arriva poi l’elezione al Consiglio nazionale, dove ha assunto la carica di consigliere e poi di consigliere segretario fino al 2018. Poi la nuova conferma nell’attuale consiglio nazionale.
“Vado a rappresentare circa 40 mila periti industriali iscritti in tutt’Italia e lavorerò per ognuno di loro, con un unico grande obiettivo: valorizzare il ruolo e la figura del perito industriale in tutte le sue specializzazioni e peculiarità che rendono questa professione unica nel suo genere. L’elevazione del titolo di studio, come sancito dal congresso del 2014 dovrà essere il traino verso un percorso che torni a diventare attrattivo per i giovani. Uno dei nostri compiti principali sarà, infatti, quello di mettere in campo idee, strategie e progetti per presidiare al meglio le nuove aree di lavoro e identificare quali spazi di mercato potranno essere più interessanti per la professione. Sarà poi fondamentale proseguire il lavoro avviato all’interno della Rete delle professioni tecniche per portare a compimento quel processo di riforma indispensabile per il futuro del tecnico di primo livello. Ma tutto questo percorso non potrà prescindere da un rapporto sempre vivo e diretto con il territorio: la necessità di interfacciarsi con i territori, ascoltandone le istanze creando un rapporto costruttivo con il Consiglio Nazionale è un tema particolarmente vivo e sentito.
Dunque molti gli obiettivi che questo rinnovato Consiglio intenderà proporre, con un principio guida: lavorare nel segno della continuità, perché tutto quello che è stato realizzato fino ad ora rappresenta un punto da cui ripartire per sviluppare nuove idee su basi ancora più solide per portare la categoria a continuare a crescere e a rappresentare un polo tecnico d’eccellenza per il sistema paese. Lavoreremo tutti insieme per puntare verso quel domani che ci vuole ancora protagonisti per la crescita del Paese”.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017 N. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Il nuovo decreto individua con precisione 31 interventi liberi (Allegato A) e 42 di lieve entità (Allegato B) con iter semplificato.
Art. 2. Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» nonché quelli di cui all’articolo 4.
Art. 3. Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell’Allegato «B».
Allegato A (di cui all’art. 2, comma 1)
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Allegato B (di cui all’art. 3, comma 1)
ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO
Estratti:
ALLEGATO C (di cui all’articolo 8, comma 1) FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”
ALLEGATO D (di cui all’art. 8, comma 1) Relazione paesaggistica semplificata
Entrata in vigore: 6 Aprile 2017
GU n. 31 del 22 Marzo 2017
__________
ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1)
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fi ni urbanisticoedilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’effi cienza energetica degli edifi ci che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.
Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifi ca di aperture esterne o di fi nestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3. interventi che abbiano fi nalità di consolidamento statico degli edifi ci, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifi che alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifi ci con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifi ci, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma
1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fi ni paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifi ca disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifi ci non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifi che prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifi ca permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli
edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture
in muratura; palifi cazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superfi cie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifi chino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti
di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A.24. installazione o modifi ca di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero defl usso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifi ci, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e confi gurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edifi cio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e fi niture, fatte salve
esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fi ni paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superfi cie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
ALLEGATO B (di cui all’art. 3, comma 1)
ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO
B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o fi nestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo tipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti;
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifi ci, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifi ci ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari
per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fi sse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o fi niture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati
ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare;
B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;
B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza
di metri 3 se collocati su edifi ci esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi.
Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artifi ciali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
Seminario Tecnico (TERZA EDIZIONE) con certificazione finale di Livello 2 nel Monitoraggio strutturale (MO) (rif. ai livelli di qualificazione previsti dalla UNI EN ISO 9712) c/o Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile Salita alla Rocca 44, San Marino città, 20 - 21 Luglio 2017
Il monitoraggio delle strutture e delle infrastrutture civili esistenti riveste una grande importanza sia per la valutazione del danneggiamento a seguito di eventi eccezionali, fenomeni di degrado, e cedimenti statici sia per la redazione di un piano di manutenzione. Accanto a quello statico, più tradizionale, il monitoraggio dinamico sta guadagnando negli ultimi anni un sempre crescente interesse sia nel panorama della ricerca scientifica che in ambito professionale. I parametri dinamici, quali le frequenze proprie e i modi di vibrazione di una struttura, costituiscono la fotografia del suo stato attuale e la ripetizione delle prove a distanza di tempo consente l’identificazione di mutamenti non sempre individuabili con monitoraggi statici.
La conoscenza dei parametri modali permette inoltre la calibrazione di modelli strutturali agli elementi finiti che possono essere utilizzati sia per la valutazione della vulnerabilità sismica della struttura e quindi per il progetto di eventuali interventi, sia per l’individuazione delle cause che possono aver determinato cambiamenti nel comportamento dinamico, quali danneggiamenti, degrado, modifiche nelle componenti strutturali e non.
L’analisi modale è un approccio di identificazione di un sistema basato sulla determinazione dei suoi principali parametri dinamici: frequenze proprie, smorzamenti e forme modali. Questi parametri possono essere determinati in maniera sperimentale mediante due tecniche dette analisi modale sperimentale e operativa. Nel campo dell’ingegneria civile i parametri modali vengono attualmente utilizzati per diversi scopi: • Stima della risposta; • Monitoraggio della salute strutturale (structural health monitoring); • Identificazione del danno (damage identification); • Affinamento di modelli FEM (model updating).
DESTINATARI Il seminario è destinato ai liberi professionisti in possesso di diploma o laurea in materie tecnico- scientifiche (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, ecc.), funzionari tecnici delle pubbliche amministrazioni, ricercatori e sperimentatori operanti nei laboratori prove materiali ed in enti di ricerca. RELATORI
Prof. Ing. Fabrizio Gara Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università Politecnica delle Marche dove è attualmente docente dei corsi di Ingegneria Sismica, Riabilitazione Strutturale e Strutture Speciali. Dottorato di Ricerca in “Meccanica delle Strutture” presso l’Università degli Studi di Bologna nel 2000 e Laurea presso l’Università degli Studi di Ancona nel 1996. Honorary Associate Professor presso la University of Sydney nel 2004 dove per un bimestre svolge ricerche scientifiche con il Lecturer G. Ranzi ed il Prof. P. Ansourian. E’ autore di più di venti pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di circa ottanta pubblicazioni presentate a convegni internazionali e nazionali.
Ing. Davide Roia Laurea in Ingegneria Civile e Dottorato di Ricerca in “Scienze dell’ingegneria” curriculum “Ingegneria delle strutture e delle infrastrutture” presso l’Università Politecnica delle Marche. Dal 2011 al 2015 assegnista di ricerca e Professore a contratto per i corsi di Strutture in Cemento Armato (A.A. 2012-13) e Strutture in Acciaio (A.A. 2013-14 e A.A. 2014-15) presso la stessa Università. Da Settembre 2015 Professore a contratto per il corso di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche a carattere sia teorico che sperimentale edite su riviste internazionali e presentate a numerosi convegni internazionali e nazionali. Responsabile scientifico del seminario tecnico: Prof.ssa Ing. Francesca Dezi, Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile.
ORGANIZZAZIONE Il seminario, per un totale di 32 ore complessive di lezione, è articolato in 20 ore di didattica frontale (20-21 Luglio 2017) e 12 ore impartite mediante formula e-learning (autoapprendimento mediante fornitura delle dispense in formato elettronico). I partecipanti conseguiranno un attestato di addestramento necessario per poter sostenere l’esame di certificazione di Livello 2 (22 Luglio 2017) nel campo di applicazione del Monitoraggio strutturale (MO), secondo il Regolamento KIWA CERMET per la “Qualificazione e certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile e sui beni culturali ed architettonici”.
SEDE DEL SEMINARIO E DELL’ESAME DI CERTIFICAZIONE La sede del seminario tecnico e dell’esame di certificazione sarà l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile - Salita alla Rocca 44, San Marino città. Per informazioni contattare l’ing. Alessandro Zizzi: Cell. 338 1670441 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
QUOTA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO ED ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE La quota d’iscrizione al seminario è pari ad €uro 490,00 - Iva esclusa - comprende la fornitura del materiale didattico e le colazioni di lavoro (€uro 450,00 - Iva esclusa - per i Soci MASTER). La partecipazione all’esame finale di certificazione di Livello 2 (facoltativa) ha un costo di €uro 350,00 - Iva esclusa - con rilascio della certificazione e del badge plastificato identificativo. Nota: l’attività di formazione rientra tra i costi deducibili per i redditi dei liberi professionisti (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 n. 817 e successive modifiche). Si riserva la facoltà di rinviare o modificare il seminario dandone comunicazione ai partecipanti entro sette giorni lavorativi prima della data di inizio.
Roma, 15 maggio 2017 “Quest’anno abbiamo scelto la Toscana per parlare di sicurezza. Tra le spiagge di Castiglione della Pescaia e le colline del Parco Naturale della Maremma dal 18 al 19 maggio prossimi la quinta convention annuale dell’A.N.CO.R.S. e la prima di CONFASSOCIAZIONI SICUREZZA vede riuniti professionisti del settore pronti a confrontarsi e a discutere tra loro per individuare le giuste strategie affinché la cultura della sicurezza venga divulgata, anche con metodi non convenzionali. Si tratta, in fin dei conti di capire come proteggere la vita delle persone. Il che non è assolutamente una cosa di scarsa importanza”. Lo ha dichiarato Luigi Ferrara, presidente CONFASSOCIAZIONI Sicurezza.
“Ci piace pensare che quest’anno possiamo raggiungere un obiettivo importante: avere tutte i rappresentanti delle sedi presenti e tantissimi professionisti della sicurezza - ha concluso Ferrara, che è anche presidente nazionale A.N.CO.R.S -. Su scala nazionale contiamo circa settemila associati tra liberi professionisti e aziende, abbiamo circa140 sedi in Italia e sei sedi di rappresentanza all’estero, oltre ad essere firmatari di tre CCNL. Con questi numeri e soprattutto con lo spirito di condivisione e di partecipazione che ci caratterizza e che ci ha permesso di sposare fin dal primo momento la mission di CONFASSOCIAZIONI riassumibile nel suo hashtag #unitisivince crediamo che questa nostra due giorni toscana sia davvero coinvolgente, formante e di qualità. Le attività di aggiornamento professionali, dove cuore della discussione sarà il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e di spettacolo, si alterneranno con momenti ludici e di time building, con tante soprese e con ospiti d’eccezione, tra cui il Vice Presidente Nazionale di CONFASSOCIAZIONI, Franco Pagani. Infine cosa gratuita per i nostri professionisti, il rilascio di un attestato gratuito valido otto crediti formativi per l’aggiornamento di ASSP, RSPP, formatore/coordinatore della sicurezza”.