E' stata approvata la Legge 147/2013 (SO 87 alla GU 302) -
articolo 1 (estratto) 63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria; b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione; c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o all'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprieta' o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.
65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque e' altresi' il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalita' pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalita' probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.
67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogeneeapplicate ai conti correnti dedicati.
Dichiarazione del presidente di Assoedilizia Property Owners's Association Milan Italy, Achille Colombo Clerici :« Si tratta di una normativa del tutto sconcertante:Ai sensi dell'art. 63 lett. c le somme di denaro, costituenti corrispettivi a saldo delle compravendite, si trasferiscono nella disponibilita giuridica del notaio ( sia pure con gli ovvi correttivi della impignorabilita' e non ereditabilita': ci mancherebbe altro ! ); con l'obbligo, di trasferimento al legittimo avente diritto, sottoposto ad una condizione potestativa dipendente dalla volonta' stessa del notaio soggetta, beninteso, al termine di legge per la registrazione dei rogiti.Se il notaio non ottempera ovvero incorre in errore, risponde sul piano obbligatorio.Nella smania di reperire fondi per le diverse esigenze il legislatore si dimentica delle piu' elementari norme di garanzia verso i cittadini.Queste disposizioni infatti non offrono certezza alcuna per i cedenti-venditori.Senza dire della possibilita' di malversazioni da parte del notaio, che tuttavia non sono da escludersi, va considerato che il notaio purtroppo non e' lo Stato, anche se esercita una funzione pubblica.Egli e' pur sempre un professionista persona fisica, soggetta a tutte le manchevolezze ed i limiti della persona fisica.Consideriamo i casi di impedimento, per morte, incidente, malattia, incapacita' fisica o mentale, scomparsa.Eredi e tutori-curatori ( sotto il controllo della magistratura ) devono comunque agire per disporre la liberazione delle somme dal conto corrente bancario.E' assurdo, comunque, ed inammissibile che la legge sostituisca al debitore contrattuale un terzo, persona fisica, il quale diviene il debitore del cedente per quanto attiene al prezzo pattuito.
Se la finalita' della normativa e' quella di garantire il compratore dal rischio di trascrizione di atti successivamente stipulati, e nel contempo quella di procurare un finanziamento di attivita' ritenute socialmente utili,lo scopo potrebbe esser meglio raggiunto prevedendo la costituzione di uno speciale conto corrente bancario, intestato al cedente-venditore ( con ogni cautela necessaria: impignorabilita',non ereditabilita' etc. ) sul quale versare le somme rappresentanti il corrispettivo della vendita, senza disponibilita' materiale delle stesse sino a benestare liberatorio del notaio.