Si terrà il prossimo 26 aprile 2017 presso la sede del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Napoli, il seminario tecnico gratuito che tratterà "la responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in virtù dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento". Una tematica di relvante interesse che a circa 10 anni dall'emanazione del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. non ha prodotto una significativa riduzione delle risponsabilità gravanti sulla figura del coordinatore, spesso impeganto in adempimenti non attinenti il suo effettivo ruolo.
Ai partecipanti saranno riconosciuti 3 crediti formativi professionali oltre quelli validi per l'aggiornamento delle 40 ore per CSP/CSE e RSPP rilaciati ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016. La partecipazione al seminario sarà considerata lezione valida sul programma formativo del corso di aggiornamento di 40 ore che sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di adesioni fissato nel numero di 15 partecipanti. Il corso sarà svolto prevalentemente in modalità frontale e sarà coordinato dall'arch. Antonio D'Avanzo, nella figura di docente/tutor scientifico.
Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono definiti all'art. art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in forza dei quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che - come affermato dal ricorrente - il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza "alta", che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto
Come previsto dall’art 92 , il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve:
valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza;
dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Per queste motivazioni le responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono riferibili solo ai suoi doveri di "alta vigilanza” così come precisato nella sentenza n.41820 del 19.10.2015 della Cassazione Pen, Sez.3.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha, quindi, un ruolo di vigilanza "alta", che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
Molto importante a mio avviso è la “linea guida per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione” fatta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e approvata nella seduta del 07 /10/2015
La linea guida “si pone come utile strumento per l'esercizio della funzione di coordinatore in fase di esecuzione, primo nel suo genere a diffusione nazionale. L'obiettivo della "linea guida" è di fornire all'ingegnere, ed eventualmente a tutti i professionisti della sicurezza che si occupano della gestione dei cantieri, un valido supporto nell'ambito dell'esercizio della propria funzione, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art.92 del D.Lgs.81/2008, ma anche in veste di ausilio finalizzato all'innalzamento della qualità della prestazione, nell'ottica di un ruolo di "alta vigilanza", evidenziato con sempre maggiore frequenza dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza.”
Molto importante nella Linea guida sono le “Azioni” (procedure da compiere) che il CSE deve fare (si riporta i 13 punti secondo quando scritto nella Linea Guida):
1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare la documentazione ricevuta (anche nel caso in cui i piani siano stati redatti secondo i modelli semplificati di cui al D.I. 9 settembre 2014), controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da 3
documentazione fotografica.
2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica, con esito positivo, dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (come previsto dall'allegato XVII del D.lgs. 81\08), compresa quella prevista da normative specifiche (quali ad esempio quelle citate in premessa a titolo esemplificativo), procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate. In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e impresa/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni. Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’ ”attuazione degli accordi tra le parti sociali” previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.
3) Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno:
1) Direzione Lavori (esclusivamente per il successivo punto di cui alla lettera b) )
2) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
3) Lavoratori autonomi eventualmente già individuati
4) Eventuali ulteriori figure tecniche previste dalla normativa vigente qualora necessario (ad esempio: tecnici dei gestori sottoservizi, RSPP del committente, ecc.)
Della riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga necessario
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:
a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
b) la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed all’individuazione delle fasi ritenute più pericolose;
c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza;
a tal fine il CSE verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso si verifichi una situazione di emergenza o un incidente (compresa l’eventuale necessità di effettuare operazioni di salvataggio di lavoratori colti da malore e/o infortunatisi, operanti in quota o in ambienti sospetti di inquinamento o confinati), in tutti gli orari di lavoro e relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo specifico cantiere:
1) committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs.81/08 art.104 c.4] e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della gestione "diretta" del Primo Soccorso [d.lgs.81/08 art 18 comma lettera (b)]
2) in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Primo Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle emergenze identificando un’impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. Doc. 10/01/2005 del coordinamento interregionale]
3) in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS
Qualora la tipologia di lavorazioni previste nel cantiere prevedano la presenza della squadra di salvataggio, la stessa dovrà essere organizzata rispettando i summenzionati criteri.
f) documentazione da tenere in cantiere
Al termine della riunione il CSE redige il verbale di coordinamento sottoscritto dai presenti, quale utile strumento di modifica ed integrazione del PSC, per la corretta gestione del cantiere.
4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.
5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento, in riferimento alle indicazioni del cronoprogramma, in occasione di:
a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
b) successive macrofasi di lavoro;
c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese
esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze o attività ad elevato rischio;
e) accadimento di incidenti/infortuni;
f) sostanziali modifiche dell’opera;
g) accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense, abbondanti nevicate, ecc.)
h) accadimento di quasi incidente o quasi infortunio (near miss) rilevato con modulo di cui al D.M. 13 febbraio 2014 o altra modalità.
Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.
Il CSE provvede, con gli strumenti che ritiene più opportuni, a mantenere aggiornato l’elenco delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi.
6) Qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati avvisa per iscritto il Committente o il Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e, e comunica contestualmente alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi il divieto di ingresso (per “non autorizzato” si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi),
7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera e dei rischi presenti (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e indica il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list.
Al termine del sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate, ed eventualmente indicando un intervallo temporale per la realizzazione di quanto prescritto. Nel verbale riferito al successivo sopralluogo ne annoterà l’esito in riferimento alle azioni indicate.
Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di inizio lavori.
8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.
9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto direttamente riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori, al direttore lavori e all’impresa affidataria, anche nel caso in cui il provvedimento riguardi lavori eseguiti da un’impresa subappaltatrice. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria.
10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo ai costi della sicurezza.
11) Il CSE, in corso d’opera, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100, in particolare il Cronoprogramma, ed il fascicolo di cui all’art.91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; ciò anche in relazione alla stima dei costi della sicurezza del PSC che, in caso di variante in corso d’opera, devono essere oggetto di nuova ed adeguata stima analitica.
12) Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il “fascicolo” di cui all’art. 91 comma 1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura ricevuto, se previsto per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.
13) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto11.
Sanzioni per il coordinatore per l’esecuzione
Art. 92, co. 1, lett. a), b), c), e), f), e 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 158, co. 2, lett. a)]
Art. 92, co. 1, lett. d): arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [Art. 158, co. 2, lett. b)]
Richiami all’Art. 92:
Art. 14, co. 1(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori)
Art. 89 co. 1, lett. f) (Definizioni ”coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”),
Art. 90 co. 2 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), co. 11 -Art. 93, co. 2 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).)
ALL. XV, punto 2.2.2, lett. g) (CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI “In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi: g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c)).
Arch. Tieri Graziano Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
I contenuti del piano di sicurezza e coordinamento ed il ruolo del coordinatore per la sicurezza alla luce del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.
Sono ormai trascorsi più di vent’anni dall’emanazione del D. Lgs. 494/1996, legge che ai sensi dell’art. 3 comma 3, nei cantieri in cui era prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea, imponeva al committente o al responsabile dei lavori, l’obbligo di designare il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta era pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportavano i rischi particolari elencati nell’allegato II,
Tale articolo di legge ormai abrogato, ha prodotto una serie di equivoci interpretativi proprio nel merito della sua applicazione, affermando un modus operandi che si è perpetrato e consolidato nel corso degli anni.
Per i tantissimi addetti ai lavori, la figura del coordinatore per la sicurezza, per gli effetti di questo disposto normativo, diventava un obbligo ricorrente nella quasi totalità dei cantieri, anche in quelli in cui era prevista una sola impresa, laddove la durata dei lavori presunti risultava essere superiore a 200 uu.gg. (lavori con importo pari a circa 100.000 euro) o quando i lavori risultavano soggetti almeno ad uno dei rischi di cui all’allegato II, in particolare il rischio di caduta dall’alto, rischio presente nella quasi totalità dei cantieri edili.
Dunque, per gli effetti correlati alle imposizioni di questo articolo, in particolare nei cantieri soggetti ai rischi di cui all’allegato II (attuale allegato XI) il PSC diventava un obbligo che si imponeva per tutti i cantieri in cui era prevista anche una sola impresa, mentre il coordinatore per la sicurezza, depauperato del suo ruolo principale, assumeva nel caso di una sola impresa, la funzione di controllore alla stregua del preposto, che nella scala gerarchica del datore di lavoro rappresenta la figura designata al controllo delle disposizioni imposte nel merito della sicurezza aziendale.
In questo modo il coordinatore per la sicurezza, sostituendosi al datore di lavoro dell’impresa esecutrice, produceva un documento dai contenuti simili ad un POS esercitando un’azione di controllo non pertinente la funzione che avrebbe dovuto svolgere, ingerendo nel merito dei rischi propri dell’organizzazione aziendale a lui non competenti.
Nel 2003 in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (codice degli appalti), fu emanato il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili che dettava precisamente quali dovevano essere i contenuti minimi essenziali occorrenti per la redazione del PSC.
Il comma 3 dell’art.3 del D.P.R.222/03 inerente la gestione delle lavorazioni, stabiliva che il coordinatore per la progettazione avrebbe dovuto suddividere le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiedeva, in sottofasi, effettuando l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
Da quanto indicato dalla normativa, si può constatare che nel contenuto di questo articolo “purtroppo”, non vi è alcun accenno alla gestione dei lavori interferenti ed al loro coordinamento.
Diciamo che il legislatore con questa legge ha tracciato le linee guida per la compilazione del PSC rifacendosi alla legge 55 del 1990 che nell’ambito dei lavori pubblici imponeva l’obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza esclusivamente a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria, contrariamente a quanto previsto dall’attuale articolo 89, comma 1 lett.e) ed f) che definisce il coordinatore per la sicurezza, come il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 o 92.
Oggi, alla luce del nuovo testo unico, il PSC redatto per una sola impresa non ha più alcuna ragione di esistere in quanto ci si è reso conto che questo documento non è finalizzato ad analizzare i rischi specifici della singola impresa, la cui valutazione è demandata al datore di lavoro dell’impresa esecutrice che li individua attraverso il POS, ma a coordinare i lavori interferenti che ogni impresa introduce nel cantiere attraverso le proprie attività. Purtroppo ancora oggi, tantissimi professionisti, nonostante le modifiche apportate dal decreto legislativo 81/2008 s.m.i., perseverano nell’errore di redigere il PSC secondo i dettami dei contenuti minimi, analizzando tutti i rischi connessi alle fasi lavorative previste in appalto, come se il PSC fosse un documento finalizzato ad analizzare e redimere i rischi connessi alle singole fasi lavorative.
Con l’attuale art. 90 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. il legislatore, ha sostanzialmente modificato l’articolo 3 c.3 eliminando le lettere a) e b) ed ha stabilito chiaramente che il committente o per esso il responsabile dei lavori, ha l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, solo se sussiste il presupposto per il quale in cantiere vi siano almeno 2 imprese o laddove dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi viene affidata a una o più imprese.
Concetto questo fondamentale che restituisce al coordinatore l’importante ruolo del coordinamento.
Dunque il PSC, secondo il nuovo dettato normativo, deve predisporsi solo ed esclusivamente se in cantiere sono previste almeno due imprese.
Anche il DPR 222/03 recepito nell’allegato XV del D. Lgs.81/2008 è stato modificato, ed allineato alla nuova normativa introducendo una modifica alquanto sostanziale di cui molti, non si sono accorti.
Al comma 2.2.3. dell’allegato XV, si stabilisce che In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai rischi elencati…..(omissis)
E’ importante sottolineare che il legislatore ha chiarito esattamente, rispetto alla previgente legge, che la valutazione va fatta tenendo conto oltre ai rischi propri dell’organizzazione del cantiere i rischi interferenti ed escludendo i rischi specifici propri delle singole organizzazioni aziendali.
Relativamente a ciò, si capisce che il PSC è un documento che deve essere redatto essenzialmente per garantire la sicurezza del cantiere quando in esso si sovrappongono o si succedono più imprese, le quali, non potendo organizzarsi ognuno per proprio conto, l’obbligo di garantire la sicurezza del “contesto” lavorativo viene demandato al committente, ovvero alla persona per la quale l’opera viene realizzata, il quale è tenuto ad individuare una figura super partes capace di gestire la sicurezza generale del cantiere ed intercettare, laddove presenti, i “rischi interferenti”, rischi che ogni impresa può potenzialmente trasferire ai lavoratori di un’altra impresa quando queste si sovrappongono nello stesso ambito lavorativo, ovvero quando i rischi dell’una inficiano la sicurezza dell’altra.
Ogni datore di lavoro ai sensi degli art. 96 e 97 ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei propri lavoratori nell’ambito della propria organizzazione, mentre al coordinatore è demandato l’obbligo di gestire la sicurezza generale del cantiere e coordinare quelli interferenti attraverso il “Piano di Sicurezza” ed il “Piano di Coordinamento” che insieme definiscono il Piano di sicurezza “e” Coordinamento da redigere ai sensi dell’art. 100 del D. lgs. 81/2008 s.m.i..
Per chiarire tale concetto, facciamo l’esempio di un cantiere finalizzato ad un intervento di ristrutturazione edilizia, in cui si prevede l’intervento di più imprese.
Ipotizziamo che nell’ambito di lavori di demolizione, interverranno contestualmente due imprese e supponiamo che l’impresa (A) per la rimozione dell’intonaco, utilizza un martello scalpellatore la cui potenza sonora sia superiore a 100 dB(A) nel mentre nella stessa zona di lavoro, i lavoratori dell’impresa (B) sono impegnati allo smontaggio e rimozione degli infissi. Nel caso specifico i lavoratori dell’impresa (B) essendo assoggettati ad un rischio rumore non previsto per la loro fase lavorativa, dovranno indossare i DPI necessari per abbattere il rumore residuo indotto dalla lavorazione dell’impresa (A).
A tale scopo, il coordinatore per l’esecuzione al fine di ridurre il rischio prodotto dall’impresa (A) dovrà prendere gli opportuni provvedimenti affinché l’azione dell’impresa (A) non influisca negativamente sui lavoratori dell’ impresa (B).
In virtù di questa ipotesi, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve indicare nel PSC la soluzione più opportuna tra le diverse soluzioni:
calcolare il rischio rumore residuo ed imporre ai lavoratori dell’impresa (B) di indossare gli opportuni DPI antirumore i cui costi per l’acquisto devono ricadere tra gli oneri della sicurezza a carico del committente, da non assoggettare a ribasso.
intervenire sul cronoprogramma dei lavori sfalsando le attività lavorative in modo che queste svolgendosi in momenti diversi, non possono interferire tra loro
Indicare le procedure di sicurezza che afferiscono la sicurezza generale del cantiere relativamente alla fase di smontaggio degli infissi al fine di impedire eventuali rischi quali la caduta dall’alto da zone non protette o non più interdette al passaggio.
In virtù di quanto disposto dal coordinatore in fase di progettazione il coordinatore in fase di esecuzione deve ai sensi dell’articolo 92 comma 1, lettera a):
“verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.
Secondo questo articolo il CSE deve verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni loro pertinenti relativamente alle azioni previste nel PSC per quanto attiene i soli lavori interferenti oltre alla sicurezza generale del cantiere inteso come luogo di lavoro.
L’azione di coordinamento nel disposto normativo è intesa esclusivamente ai lavori interferenti, mentre l’azione di controllo è quella inerente la verifica del rispetto delle imposizioni imposte attraverso il PSC, nulla di più.
Per quanto attiene invece il comma 1 lett. b) dell’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 prescrive che il CSE deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguando il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “non deve” assolutamente entrare nel merito delle verifiche degli obblighi in capo al datore di lavoro, così come indicato al punto 2.2.3. dell’allegato XV essendo competenze afferenti i compiti del committente o del responsabile dei lavori.
Questo tipo di controllo è incompatibile con l’azione del coordinamento per la quale il professionista viene incaricato, in quanto il controllo delle inosservanze in merito alle misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D. Lgs. 81/2008, implica l’ingerenza del coordinatore in problematiche specifiche del sistema organizzativo dell’azienda ad un livello di controllo non adeguato alla funzione da esercitare.
L’ingerenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, comporta una azione di controllo e verifica nel merito di adempimenti aziendali e procedure tecniche esecutive che potrebbe non conoscere in quanto estraneo al processo gestionale ed organizzativo dell’azienda da controllare che se disattesi si traducono inevitabilmente in responsabilità civili e penali rilevanti, derivabili dall’omissione degli obblighi a lui ascrivibili.
Sul piano concreto, la vastità tipologica dei controlli che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrebbe effettuare nello specifico delle diverse organizzazioni aziendali e la molteplicità degli eventi dannosi o pericolosi che possono verificarsi durante l’iter di un processo costruttivo, pone la figura del coordinatore in una posizione critica ai fini del debito di garanzia, dovendo per quanto possibile dimostrare, di aver adempiuto agli obblighi su di lui ricadenti. Purtroppo il più delle volte a conclusione di un iter processuale, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori risulta inadempiente per omissioni a lui non imputabili e pertanto condannato al risarcimento del danno, per non aver adottato azioni di verifica e controllo su procedure di lavoro e adempimenti che dovevano essere “esclusivamente imputabili” al datore di lavoro dell’impresa esecutrice e non al coordinatore per la sicurezza.
Per questo motivo il CSP/CSE nel merito delle proprie funzioni deve attenersi solo ed esclusivamente alla valutazione dei rischi interferenti indotti dalle imprese esecutrici che si avvicendano nel cantiere anche in tempi diversi, oltre naturalmente ad organizzare la sicurezza generale dello stesso per tutta la durata dei lavori in ottemperanza delle indicazioni fornite dalle misure generali di tutela di cui all’art. 95 e dall’allegato XIII e XVIII del D. lgs. 81/2008 , precisando che il coordinatore per la sicurezza, per ben operare nell’ambito della sicurezza del cantiere, deve conoscere esattamente quali sono gli obblighi del datore di lavoro.
Arch. Antonio D’Avanzo 3351234398 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.