Introduzione al corso di aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
Materiale didattico Anno 2012
La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è normata dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08, che ha recepito oltre al D.Lgs. 494/96, (di cui ha mantenuto la struttura nella sua essenza giuridica) un insieme sistematico di leggi e decreti che da oltre 50 anni, sono state il punto di riferimento del sistema legislativo nazionale in materia di tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori . Tra le leggi più importanti recepite dal nuovo Testo Unico ricordiamo il DPR 547/55, il DPR 164/56 e il DPR 303/56 inerente l'igiene degli ambienti e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Poche ma sostanziali le modifiche introdotte dal nuovo apparato normativo. In particolare il perfezionamento di alcuni aspetti fondamentali, tra cui il rafforzamento e l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio che con l'art. 158, vede il coordinatore per la sicurezza un soggetto giuridicamente perseguibile, nonostante le rivisitazioni introdotte con il D. Lgs. 106/09, che ha ridotto le sanzioni pecuniarie .
Sono infatti le sanzioni un punto di criticità particolarmente sentito dai coordinatori per la sicurezza, i quali in particolare, avvertono il peso delle responsabilità a cui sono soggetti qualora chiamati a svolgere tale attività professionale. Responsabilità non adeguatamente riconosciute da un giusto compenso economico o addirittura accentuate da imprese che per ragioni economiche, si ritrovano spesso costretti a tagliare i costi gestionali a discapito della qualità del lavoro. E' nella qualità del lavoro che si definiscono i principi essenziali della sicurezza nei luoghi di lavoro. La sicurezza, nei cantieri temporanei e mobili, è un problema che purtroppo non si risolve disimpegnandosi in soluzioni facili o precostituite, destinate poi a rivelarsi inutili ed antieconomiche. Molti imprenditori intendono la sicurezza come un onere che grava sul bilancio aziendale e per questo la vedono come un ostacolo da eliminare o ridurre al minimo. Un problema che pesa sul carico finanziario ed incide negativamente sulla crescita aziendale. Ciò nonostante dobbiamo affermare che una impresa che non ha una adeguata disponibilità economica, in grado di garantire l'integrità psicofisica e la salute dei suoi lavoratori, è da considerarsi anticostituzionale in quanto in contrasto con i dettami dell'art. 41 della Costituzione Italiana che recita :“l'attività economica privata è libera. Essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. La carente professionalità di un'azienda, si traduce dunque in una riduzione della qualità del lavoro, che in molti casi, ed in particolare nel settore dell'edilizia privata, comporta un aggravio delle responsabilità civili e penali di tutte le figura preposte al controllo del sistema sicurezza in generale tra cui il coordinatore. Sebbene la sicurezza rappresenti per l'uomo un bisogno ontologico intrinseco alla sua natura, possiamo affermare che nella realtà, non esiste una condizione di sicurezza assoluta, (la sicurezza intesa come entità assoluta è un’utopia) e pertanto il rischio che un incidente possa accadere è direttamente proporzionale al grado di sicurezza che l'azienda riesce ad organizzare. Da questo possiamo affermare che un coordinatore per la sicurezza che svolge la propria attività professionale in un cantiere in cui opera un’azienda poco attenta alle problematiche della prevenzione, viene a trovarsi involontariamente esposto ad un maggior rischio ed in caso di controlli o incidente/infortunio, a pesanti sanzioni pecuniarie oltre alle responsabilità penali previste dall'art.158. E' questa una condizione di criticità notevole per la quale molti professionisti non accettano di buon grado questo tipo di incarico. La norma, con l'art. 158 comma 2 lettera b, chiarisce che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve verificare l'idoneità del piano operativo della sicurezza , da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100..... e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza adeguandola alle esigenze del cantiere. E' importante a questo punto fare alcune puntualizzazioni circa l'art. 98, articolo che precisa quali devono essere i requisiti professionali che i coordinatori per la sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori devono possedere per svolgere tale attività. La normativa stabilisce che il coordinatore per la sicurezza nell'esercizio della propria professione oltre al possedimento di una laurea magistrale o diploma tecnico, sia in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di 120 ore in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Requisiti questi che purtroppo, non sono richiesti al datore di lavoro dell'impresa esecutrice , che ai sensi dell'art. 34 può svolgere direttamente il ruolo di RSPP avvalendosi di una formazione di appena 16 – 40 ore , ma non solo, lo stesso ai sensi dell' art. 96 comma1 lettera g) è tenuto a redigere, indipendentemente dal suo grado di istruzione, il Piano Operativo di Sicurezza che è un piano di dettaglio che deve coordinarsi con il Piano di Sicurezza e Coordinamento generale predisposto, nella fase di progettazione, dal coordinatore della sicurezza. Un documento questo, che si costituisce il più delle volte, da un voluminoso incartamento fatto da inutili fotocopie assemblate da imprenditori incompetenti, infatti dovendo il POS essere obbligatoriamente predisposto dal datore di lavoro ai sensi dell'art.17 comma 1 lettera a), viene il più delle volte redatto sulla base di documenti precostituiti non rispondenti alle reali condizioni del lavoro da realizzare o addirittura in contrasto con gli stessi. Da questa condizione scaturisce un difficile rapporto di interazione tra chi è tenuto a verificare e chi la sicurezza la "dovrebbe" far applicare . Una difficoltà di relazioni che spesso coinvolge la committenza a cui entrambe le figure fanno riferimento essendo questi nominati sulla base di un rapporto di fiducia e di convenienza economica.
In effetti questa differenza culturale, non favorisce la risoluzione dei problemi, in quanto le esigenze dell'uno non coincidono con le esigenze dell'altro. Purtroppo tale aspetto, ricorrente, comporta difficoltà gestionali legate esclusivamente a questioni di carattere economico. I troppi ribassi che caratterizzano gli appalti pubblici, si ripercuotono indiscutibilmente sulla qualità del lavoro e quindi sulla sicurezza dei lavoratori che quotidianamente si espongono a rischio della propria vita.
Risulta necessario a questo punto, pensare ad una rivisitazione dell'art. 96 lettera g) e gli articoli correlati, considerando necessario che qualora il datore del lavoro non sia in possesso di una idonea formazione in materia di sicurezza dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, possa poter affidare l'incarico a professionisti esterni in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 o in alternativa a nominare il Direttore Tecnico di cantiere nell'incarico di Responsabile della sicurezza del cantiere
così come già avviene per il committente.
Arch. Antonio D'Avanzo Presidente A.N.Te.S. Coordinatore Scientifico del corso.
Si terrà il prossimo 26 aprile 2017 presso la sede del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Napoli, il seminario tecnico gratuito che tratterà "la responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in virtù dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento". Una tematica di relvante interesse che a circa 10 anni dall'emanazione del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. non ha prodotto una significativa riduzione delle risponsabilità gravanti sulla figura del coordinatore, spesso impeganto in adempimenti non attinenti il suo effettivo ruolo.
Ai partecipanti saranno riconosciuti 3 crediti formativi professionali oltre quelli validi per l'aggiornamento delle 40 ore per CSP/CSE e RSPP rilaciati ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016. La partecipazione al seminario sarà considerata lezione valida sul programma formativo del corso di aggiornamento di 40 ore che sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di adesioni fissato nel numero di 15 partecipanti. Il corso sarà svolto prevalentemente in modalità frontale e sarà coordinato dall'arch. Antonio D'Avanzo, nella figura di docente/tutor scientifico.
Gancio della gru malfunzionante e infortunio mortale: ruolo di un coordinatore per l'esecuzione. Responsabilità per il controllo quotidiano del corretto funzionamento. Non sussiste.
Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2015, n. 31015 (Massima dell'avv. Rolando Dubini)
Massima
Il d.lgs. 494/1996 ha introdotto la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori al fine di assicurare, nel corso della effettuazione dei lavori stessi, un collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l'organizzazione della sicurezza in cantiere, con la precisazione che la normativa di settore è stata trasposta in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La disciplina è stata parzialmente innovata dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 che, tuttavia, ha mantenuto l'impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti. Con una recente pronunzia (Sez. 4 Ordinanza n. 18149 del 21.04.2010 Rv. 247536) è stata ben delineata la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e si è evidenziato che, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente. Sia la normativa di cui d.lgs. 494/1996 che quella ripresa dal T.U. confermano che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Alla luce di tali principi, appare corretta la motivazione di una sentenza relativa ad un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto, e ,quindi, evento non riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza di cui si è ripetutamente detto: dovere che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.
Nella fattispecie il GUP ha chiaramente espresso il criterio con il riferimento a dati oggettivi, su cui non v'è contestazione: 1) l'imputato aveva assunto il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 2) il Piano di sicurezza e coordinamento prevedeva che i ganci utilizzati dovessero essere dotati di dispositivo di sicurezza funzionante; 3) nel caso di specie il gancio della gru era dotato del dispositivo di sicurezza, e che esso, dopo il verificarsi dell'infortunio, si è accertato essere mal funzionante.
Sulla base di tali dati il GUP ha ritenuto che non sussisteva alcun obbligo in capo all'imputato di verificare, momento per momento, la funzionalità del detto dispositivo.
Dunque, la responsabilità per colpa contestata all'imputato è stata esclusa per carenza in capo al medesimo della posizione di garanzia in ragione dell'incarico da lui ricoperto.
Posta, in tal modo la questione, essenzialmente in punto di diritto, lo svolgimento del dibattimento non avrebbe portato ad una soluzione diversa.
All'imputato, quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è stato contestato di avere omesso di verificare l'applicazione, da parte della ditta esecutrice dei lavori, delle disposizioni pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento in violazione dei doveri su di lui incombenti, come fissati dall'art. 92, lett. a), del d.l.vo n. 81/08; nel caso di specie, aveva omesso di controllare l'efficienza del gancio della gru, con la conseguenza che l'operaio, impegnato nei lavori del cantiere edile, veniva colpito a morte dallo sganciamento tra due catene di numerosi cavalletti che costituivano il carico della gru, da lui manovrata in quanto il relativo gancio risultava difettoso e/o mal funzionate al suo imbocco.
Il GUP si è determinato ad emettere la sentenza di non luogo a procedere con la formula "per non aver commesso il fatto" evidenziando che la norma violata (colpa specifica) definisce la posizione di garanzia e protezione assunta dal coordinatore dell'esecuzione dei lavori, il quale, durante l'esecuzione dell'opera, deve verificare "con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro"
Nella fattispecie in esame, argomenta il GUP, il piano di sicurezza prevedeva genericamente un imbocco di chiusura per il gancio del tipo di quello qui in questione che infatti vi era; solamente che era rotto, non era ben funzionante e questo ha provocato lo sganciamento dei cavalletti e quindi, l'infortunio. Ma l'obbligo di verificare il buon funzionamento di tale dispositivo non rientra nei doveri di prudenza e di controllo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ma di chi materialmente procede nei lavori e non nel coordinamento di sicurezza. Questi non è un superdirettore operativo dei lavori e non è un addetto ai guasti; infatti, non ha l'obbligo di presenza continua e giornaliera sul cantiere, essendo, invece, deputato alla verifica della predisposizione dell'effettivo uso, da parte di chi procede nei lavori, di tutti gli accorgimenti che il piano di sicurezza prevede, valutando, anche "in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere", nonché verificando "che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza".
Nel caso di specie, il gancio, rileva il GUP, come emerge anche dalla documentazione fotografica in atti, era un dispositivo standard adeguato al lavoro da svolgere, compatibile con quanto previsto dal piano di sicurezza, perché provvisto del dispositivo di chiusura che, tuttavia, non era ben funzionante. Era dovere di chi procedeva materialmente nel lavoro, e dei loro responsabili, nonché eventualmente di chi per legge era tenuto alla vigilanza sulla sicurezza verificare costantemente che l'attrezzatura fornita fosse in concreto idonea, cioè ben funzionante non difettosa, momento per memento, nell'esecuzione dei lavori, e. se tanto non è avvenuto, costoro ne dovranno rispondere penalmente.
Gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono definiti all'art. art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in forza dei quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che - come affermato dal ricorrente - il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza "alta", che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto
Come previsto dall’art 92 , il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve:
valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza;
dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Per queste motivazioni le responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono riferibili solo ai suoi doveri di "alta vigilanza” così come precisato nella sentenza n.41820 del 19.10.2015 della Cassazione Pen, Sez.3.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha, quindi, un ruolo di vigilanza "alta", che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
Molto importante a mio avviso è la “linea guida per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione” fatta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e approvata nella seduta del 07 /10/2015
La linea guida “si pone come utile strumento per l'esercizio della funzione di coordinatore in fase di esecuzione, primo nel suo genere a diffusione nazionale. L'obiettivo della "linea guida" è di fornire all'ingegnere, ed eventualmente a tutti i professionisti della sicurezza che si occupano della gestione dei cantieri, un valido supporto nell'ambito dell'esercizio della propria funzione, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art.92 del D.Lgs.81/2008, ma anche in veste di ausilio finalizzato all'innalzamento della qualità della prestazione, nell'ottica di un ruolo di "alta vigilanza", evidenziato con sempre maggiore frequenza dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza.”
Molto importante nella Linea guida sono le “Azioni” (procedure da compiere) che il CSE deve fare (si riporta i 13 punti secondo quando scritto nella Linea Guida):
1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare la documentazione ricevuta (anche nel caso in cui i piani siano stati redatti secondo i modelli semplificati di cui al D.I. 9 settembre 2014), controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da 3
documentazione fotografica.
2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica, con esito positivo, dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (come previsto dall'allegato XVII del D.lgs. 81\08), compresa quella prevista da normative specifiche (quali ad esempio quelle citate in premessa a titolo esemplificativo), procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate. In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e impresa/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni. Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’ ”attuazione degli accordi tra le parti sociali” previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.
3) Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno:
1) Direzione Lavori (esclusivamente per il successivo punto di cui alla lettera b) )
2) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
3) Lavoratori autonomi eventualmente già individuati
4) Eventuali ulteriori figure tecniche previste dalla normativa vigente qualora necessario (ad esempio: tecnici dei gestori sottoservizi, RSPP del committente, ecc.)
Della riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga necessario
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:
a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
b) la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed all’individuazione delle fasi ritenute più pericolose;
c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza;
a tal fine il CSE verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso si verifichi una situazione di emergenza o un incidente (compresa l’eventuale necessità di effettuare operazioni di salvataggio di lavoratori colti da malore e/o infortunatisi, operanti in quota o in ambienti sospetti di inquinamento o confinati), in tutti gli orari di lavoro e relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo specifico cantiere:
1) committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs.81/08 art.104 c.4] e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della gestione "diretta" del Primo Soccorso [d.lgs.81/08 art 18 comma lettera (b)]
2) in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Primo Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle emergenze identificando un’impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. Doc. 10/01/2005 del coordinamento interregionale]
3) in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS
Qualora la tipologia di lavorazioni previste nel cantiere prevedano la presenza della squadra di salvataggio, la stessa dovrà essere organizzata rispettando i summenzionati criteri.
f) documentazione da tenere in cantiere
Al termine della riunione il CSE redige il verbale di coordinamento sottoscritto dai presenti, quale utile strumento di modifica ed integrazione del PSC, per la corretta gestione del cantiere.
4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.
5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento, in riferimento alle indicazioni del cronoprogramma, in occasione di:
a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
b) successive macrofasi di lavoro;
c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese
esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze o attività ad elevato rischio;
e) accadimento di incidenti/infortuni;
f) sostanziali modifiche dell’opera;
g) accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense, abbondanti nevicate, ecc.)
h) accadimento di quasi incidente o quasi infortunio (near miss) rilevato con modulo di cui al D.M. 13 febbraio 2014 o altra modalità.
Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.
Il CSE provvede, con gli strumenti che ritiene più opportuni, a mantenere aggiornato l’elenco delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi.
6) Qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati avvisa per iscritto il Committente o il Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e, e comunica contestualmente alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi il divieto di ingresso (per “non autorizzato” si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi),
7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera e dei rischi presenti (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e indica il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list.
Al termine del sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate, ed eventualmente indicando un intervallo temporale per la realizzazione di quanto prescritto. Nel verbale riferito al successivo sopralluogo ne annoterà l’esito in riferimento alle azioni indicate.
Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di inizio lavori.
8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.
9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto direttamente riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori, al direttore lavori e all’impresa affidataria, anche nel caso in cui il provvedimento riguardi lavori eseguiti da un’impresa subappaltatrice. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria.
10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo ai costi della sicurezza.
11) Il CSE, in corso d’opera, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100, in particolare il Cronoprogramma, ed il fascicolo di cui all’art.91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; ciò anche in relazione alla stima dei costi della sicurezza del PSC che, in caso di variante in corso d’opera, devono essere oggetto di nuova ed adeguata stima analitica.
12) Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il “fascicolo” di cui all’art. 91 comma 1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura ricevuto, se previsto per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.
13) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto11.
Sanzioni per il coordinatore per l’esecuzione
Art. 92, co. 1, lett. a), b), c), e), f), e 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 158, co. 2, lett. a)]
Art. 92, co. 1, lett. d): arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [Art. 158, co. 2, lett. b)]
Richiami all’Art. 92:
Art. 14, co. 1(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori)
Art. 89 co. 1, lett. f) (Definizioni ”coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”),
Art. 90 co. 2 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), co. 11 -Art. 93, co. 2 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).)
ALL. XV, punto 2.2.2, lett. g) (CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI “In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi: g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c)).
Arch. Tieri Graziano Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
I contenuti del piano di sicurezza e coordinamento ed il ruolo del coordinatore per la sicurezza alla luce del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.
Sono ormai trascorsi più di vent’anni dall’emanazione del D. Lgs. 494/1996, legge che ai sensi dell’art. 3 comma 3, nei cantieri in cui era prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea, imponeva al committente o al responsabile dei lavori, l’obbligo di designare il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta era pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportavano i rischi particolari elencati nell’allegato II,
Tale articolo di legge ormai abrogato, ha prodotto una serie di equivoci interpretativi proprio nel merito della sua applicazione, affermando un modus operandi che si è perpetrato e consolidato nel corso degli anni.
Per i tantissimi addetti ai lavori, la figura del coordinatore per la sicurezza, per gli effetti di questo disposto normativo, diventava un obbligo ricorrente nella quasi totalità dei cantieri, anche in quelli in cui era prevista una sola impresa, laddove la durata dei lavori presunti risultava essere superiore a 200 uu.gg. (lavori con importo pari a circa 100.000 euro) o quando i lavori risultavano soggetti almeno ad uno dei rischi di cui all’allegato II, in particolare il rischio di caduta dall’alto, rischio presente nella quasi totalità dei cantieri edili.
Dunque, per gli effetti correlati alle imposizioni di questo articolo, in particolare nei cantieri soggetti ai rischi di cui all’allegato II (attuale allegato XI) il PSC diventava un obbligo che si imponeva per tutti i cantieri in cui era prevista anche una sola impresa, mentre il coordinatore per la sicurezza, depauperato del suo ruolo principale, assumeva nel caso di una sola impresa, la funzione di controllore alla stregua del preposto, che nella scala gerarchica del datore di lavoro rappresenta la figura designata al controllo delle disposizioni imposte nel merito della sicurezza aziendale.
In questo modo il coordinatore per la sicurezza, sostituendosi al datore di lavoro dell’impresa esecutrice, produceva un documento dai contenuti simili ad un POS esercitando un’azione di controllo non pertinente la funzione che avrebbe dovuto svolgere, ingerendo nel merito dei rischi propri dell’organizzazione aziendale a lui non competenti.
Nel 2003 in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (codice degli appalti), fu emanato il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili che dettava precisamente quali dovevano essere i contenuti minimi essenziali occorrenti per la redazione del PSC.
Il comma 3 dell’art.3 del D.P.R.222/03 inerente la gestione delle lavorazioni, stabiliva che il coordinatore per la progettazione avrebbe dovuto suddividere le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiedeva, in sottofasi, effettuando l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
Da quanto indicato dalla normativa, si può constatare che nel contenuto di questo articolo “purtroppo”, non vi è alcun accenno alla gestione dei lavori interferenti ed al loro coordinamento.
Diciamo che il legislatore con questa legge ha tracciato le linee guida per la compilazione del PSC rifacendosi alla legge 55 del 1990 che nell’ambito dei lavori pubblici imponeva l’obbligo di nomina del coordinatore della sicurezza esclusivamente a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria, contrariamente a quanto previsto dall’attuale articolo 89, comma 1 lett.e) ed f) che definisce il coordinatore per la sicurezza, come il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 o 92.
Oggi, alla luce del nuovo testo unico, il PSC redatto per una sola impresa non ha più alcuna ragione di esistere in quanto ci si è reso conto che questo documento non è finalizzato ad analizzare i rischi specifici della singola impresa, la cui valutazione è demandata al datore di lavoro dell’impresa esecutrice che li individua attraverso il POS, ma a coordinare i lavori interferenti che ogni impresa introduce nel cantiere attraverso le proprie attività. Purtroppo ancora oggi, tantissimi professionisti, nonostante le modifiche apportate dal decreto legislativo 81/2008 s.m.i., perseverano nell’errore di redigere il PSC secondo i dettami dei contenuti minimi, analizzando tutti i rischi connessi alle fasi lavorative previste in appalto, come se il PSC fosse un documento finalizzato ad analizzare e redimere i rischi connessi alle singole fasi lavorative.
Con l’attuale art. 90 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. il legislatore, ha sostanzialmente modificato l’articolo 3 c.3 eliminando le lettere a) e b) ed ha stabilito chiaramente che il committente o per esso il responsabile dei lavori, ha l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, solo se sussiste il presupposto per il quale in cantiere vi siano almeno 2 imprese o laddove dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi viene affidata a una o più imprese.
Concetto questo fondamentale che restituisce al coordinatore l’importante ruolo del coordinamento.
Dunque il PSC, secondo il nuovo dettato normativo, deve predisporsi solo ed esclusivamente se in cantiere sono previste almeno due imprese.
Anche il DPR 222/03 recepito nell’allegato XV del D. Lgs.81/2008 è stato modificato, ed allineato alla nuova normativa introducendo una modifica alquanto sostanziale di cui molti, non si sono accorti.
Al comma 2.2.3. dell’allegato XV, si stabilisce che In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai rischi elencati…..(omissis)
E’ importante sottolineare che il legislatore ha chiarito esattamente, rispetto alla previgente legge, che la valutazione va fatta tenendo conto oltre ai rischi propri dell’organizzazione del cantiere i rischi interferenti ed escludendo i rischi specifici propri delle singole organizzazioni aziendali.
Relativamente a ciò, si capisce che il PSC è un documento che deve essere redatto essenzialmente per garantire la sicurezza del cantiere quando in esso si sovrappongono o si succedono più imprese, le quali, non potendo organizzarsi ognuno per proprio conto, l’obbligo di garantire la sicurezza del “contesto” lavorativo viene demandato al committente, ovvero alla persona per la quale l’opera viene realizzata, il quale è tenuto ad individuare una figura super partes capace di gestire la sicurezza generale del cantiere ed intercettare, laddove presenti, i “rischi interferenti”, rischi che ogni impresa può potenzialmente trasferire ai lavoratori di un’altra impresa quando queste si sovrappongono nello stesso ambito lavorativo, ovvero quando i rischi dell’una inficiano la sicurezza dell’altra.
Ogni datore di lavoro ai sensi degli art. 96 e 97 ha l’obbligo di garantire la sicurezza dei propri lavoratori nell’ambito della propria organizzazione, mentre al coordinatore è demandato l’obbligo di gestire la sicurezza generale del cantiere e coordinare quelli interferenti attraverso il “Piano di Sicurezza” ed il “Piano di Coordinamento” che insieme definiscono il Piano di sicurezza “e” Coordinamento da redigere ai sensi dell’art. 100 del D. lgs. 81/2008 s.m.i..
Per chiarire tale concetto, facciamo l’esempio di un cantiere finalizzato ad un intervento di ristrutturazione edilizia, in cui si prevede l’intervento di più imprese.
Ipotizziamo che nell’ambito di lavori di demolizione, interverranno contestualmente due imprese e supponiamo che l’impresa (A) per la rimozione dell’intonaco, utilizza un martello scalpellatore la cui potenza sonora sia superiore a 100 dB(A) nel mentre nella stessa zona di lavoro, i lavoratori dell’impresa (B) sono impegnati allo smontaggio e rimozione degli infissi. Nel caso specifico i lavoratori dell’impresa (B) essendo assoggettati ad un rischio rumore non previsto per la loro fase lavorativa, dovranno indossare i DPI necessari per abbattere il rumore residuo indotto dalla lavorazione dell’impresa (A).
A tale scopo, il coordinatore per l’esecuzione al fine di ridurre il rischio prodotto dall’impresa (A) dovrà prendere gli opportuni provvedimenti affinché l’azione dell’impresa (A) non influisca negativamente sui lavoratori dell’ impresa (B).
In virtù di questa ipotesi, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve indicare nel PSC la soluzione più opportuna tra le diverse soluzioni:
calcolare il rischio rumore residuo ed imporre ai lavoratori dell’impresa (B) di indossare gli opportuni DPI antirumore i cui costi per l’acquisto devono ricadere tra gli oneri della sicurezza a carico del committente, da non assoggettare a ribasso.
intervenire sul cronoprogramma dei lavori sfalsando le attività lavorative in modo che queste svolgendosi in momenti diversi, non possono interferire tra loro
Indicare le procedure di sicurezza che afferiscono la sicurezza generale del cantiere relativamente alla fase di smontaggio degli infissi al fine di impedire eventuali rischi quali la caduta dall’alto da zone non protette o non più interdette al passaggio.
In virtù di quanto disposto dal coordinatore in fase di progettazione il coordinatore in fase di esecuzione deve ai sensi dell’articolo 92 comma 1, lettera a):
“verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.
Secondo questo articolo il CSE deve verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni loro pertinenti relativamente alle azioni previste nel PSC per quanto attiene i soli lavori interferenti oltre alla sicurezza generale del cantiere inteso come luogo di lavoro.
L’azione di coordinamento nel disposto normativo è intesa esclusivamente ai lavori interferenti, mentre l’azione di controllo è quella inerente la verifica del rispetto delle imposizioni imposte attraverso il PSC, nulla di più.
Per quanto attiene invece il comma 1 lett. b) dell’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 prescrive che il CSE deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguando il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “non deve” assolutamente entrare nel merito delle verifiche degli obblighi in capo al datore di lavoro, così come indicato al punto 2.2.3. dell’allegato XV essendo competenze afferenti i compiti del committente o del responsabile dei lavori.
Questo tipo di controllo è incompatibile con l’azione del coordinamento per la quale il professionista viene incaricato, in quanto il controllo delle inosservanze in merito alle misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D. Lgs. 81/2008, implica l’ingerenza del coordinatore in problematiche specifiche del sistema organizzativo dell’azienda ad un livello di controllo non adeguato alla funzione da esercitare.
L’ingerenza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, comporta una azione di controllo e verifica nel merito di adempimenti aziendali e procedure tecniche esecutive che potrebbe non conoscere in quanto estraneo al processo gestionale ed organizzativo dell’azienda da controllare che se disattesi si traducono inevitabilmente in responsabilità civili e penali rilevanti, derivabili dall’omissione degli obblighi a lui ascrivibili.
Sul piano concreto, la vastità tipologica dei controlli che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrebbe effettuare nello specifico delle diverse organizzazioni aziendali e la molteplicità degli eventi dannosi o pericolosi che possono verificarsi durante l’iter di un processo costruttivo, pone la figura del coordinatore in una posizione critica ai fini del debito di garanzia, dovendo per quanto possibile dimostrare, di aver adempiuto agli obblighi su di lui ricadenti. Purtroppo il più delle volte a conclusione di un iter processuale, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori risulta inadempiente per omissioni a lui non imputabili e pertanto condannato al risarcimento del danno, per non aver adottato azioni di verifica e controllo su procedure di lavoro e adempimenti che dovevano essere “esclusivamente imputabili” al datore di lavoro dell’impresa esecutrice e non al coordinatore per la sicurezza.
Per questo motivo il CSP/CSE nel merito delle proprie funzioni deve attenersi solo ed esclusivamente alla valutazione dei rischi interferenti indotti dalle imprese esecutrici che si avvicendano nel cantiere anche in tempi diversi, oltre naturalmente ad organizzare la sicurezza generale dello stesso per tutta la durata dei lavori in ottemperanza delle indicazioni fornite dalle misure generali di tutela di cui all’art. 95 e dall’allegato XIII e XVIII del D. lgs. 81/2008 , precisando che il coordinatore per la sicurezza, per ben operare nell’ambito della sicurezza del cantiere, deve conoscere esattamente quali sono gli obblighi del datore di lavoro.
Arch. Antonio D’Avanzo 3351234398 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PROPOSTA DI MODIFICA dell'art. 92 c.1 lett.e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, modifica effettuata nell'ambito del comitato tecnico scientifico di FEDERARCHITETTI per la VII GIONATA NAZIONALE della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili tenuta a Roma il 7 aprile 2016.
PROPOSTA DI MODIFICA
Modifiche all'articolo 92 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Il decreto legislativo n. 494 del 19 agosto del 1996 emanato ai sensi della direttiva 92/57/CEE (direttiva cantieri) concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili è stato, opportunamente rivisitato e modificato, integrato nell’ambito del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che con i suoi 172 articoli ha ridefinito le nuove misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Nel titolo IV, una delle figure preminenti del sistema sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è sicuramente il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, figura che sebbene introdotta con l’art. 2, comma 1 lett. e) ed f) del D. Lgs. 494 del 19 agosto 1996, (l’attuale art. 89, comma 1 lettera e) ed f) del D. Leg. 81/2008), era già stata contemplata in seno alla legge n. 55 del 1990, legge questa concernente le disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale. Tale legge infatti con l’art. 8 imponeva: “Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. (...) L'affidatario (impresa titolare del contratto d’appalto) è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore (riferito alla ditta appaltatrice/affidataria). Il direttore tecnico di cantiere (figura dirigenziale legata all’impresa appaltatrice) è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.”.
Una figura, quella del coordinatore per la sicurezza, che secondo la previgente normativa, in carico all'impresa affidataria era intimamente connessa all’organizzazione aziendale con la funzione preminente di gestire la sicurezza generale del cantiere mediante il coordinamento delle imprese subappaltatrici, delle imprese fornitrici e dei lavoratori autonomi, così come attualmente previsto dall’art. 96, comma 3 D. Lgs. 81/2008 s.m.i., che impone al datore di lavoro committente di promuovere il coordinamento, elaborando un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
In virtù di tale dettato, la legge n. 55 del 1990, imponeva l’obbligo di nomina del coordinamento della sicurezza esclusivamente a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria, contrariamente a quanto previsto dall’attuale articolo 89, comma 1 lett.e) ed f) che definisce il coordinatore per la sicurezza, come il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 o 92, relativamente all’incarico da svolgere nella fase di progettazione o esecuzione dei lavori; nomina il cui obbligo ricorre, ai sensi dell’ articolo 90, commi 3, 4 e 5, solo ed esclusivamente nei casi in cui in cantiere vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. Un aspetto fondamentale, questo, per comprendere l’esatto ruolo del Coordinatore per la sicurezza che, nell’etimologia stessa della parola, indica, esplicitamente, colui il quale si occupa di organizzare e verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/08. Tale figura si occupa, inoltre, di accertare anche la corretta applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle relative procedure di lavoro, oltre a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo…….( omissis).
E’ importante precisare che gli articoli 4 e 5 della prima edizione del D. Lgs. 494/96, ovvero gli attuali articoli 91 e 92 del D. Lgs. 81/08, hanno subito nel corso delle diverse legislature, modifiche ed integrazioni tali da snaturare il carattere dirigenziale del coordinatore per la sicurezza ed in modo particolare del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Difatti, le integrazioni apportate all’art. 5, comma 1 lettera e) (obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) che disponeva di “proporre al committente, (intesa questa come una azione di suggerimento) in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto”, viene modificato dal D. Lgs. 528/1999 nel seguente letterale tenore:“… segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro.”
L’obbligo di segnalare (intesa come azione volta ad annunciare, rendere noti dati, notizie, avvenimenti previsti o accertati) al committente o al responsabile dei lavori (...) le inosservanze alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, trasferisce al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un azione di controllo specifico ed in particolare il richiamo all’articolo 8 afferente le misure generali di tutela, sostituito nel nuovo Testo Unico dall’art. 95, impone la segnalazione delle inosservanze delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 (ex art. 3 D. Lgs. 626/94 s.mi.) con l’obbligo di verificare nell’ambito dell’organizzazione aziendale le seguenti condizioni:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Questa azione di controllo e verifica, risulta incopatibile con la funzione di coordinamento per la quale il professionista viene incaricato, in quanto il controllo delle inosservanze in merito alle misure generali di tutela indicate, implica l’ingerenza del coordinatore in problematiche specifiche del sistema organizzativo dell’azienda ad un livello di controllo non adeguato alla funzione da esercitare. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione “non dovrebbe” assolutamente entrare nel merito delle verifiche degli obblighi in capo al datore di lavoro, essendo competenze afferenti i compiti del committente o del responsabile dei lavori da esercitare in seno alla verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all allegato XVII del D. Lgs. 81/2008.
L’imposizione di tale obbligo, per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, comporta una azione di controllo e verifica nel merito di adempimenti aziendali e procedure tecniche esecutive che potrebbe egli non conoscere in quanto estraneo al processo gestionale ed organizzativo dell’azienda da controllare che se disattesi si traducono inevitabilmente in responsabilità civili e penali rilevanti, derivabili dall’omissione degli obblighi a lui ascritti.
Sul piano concreto, la vastità tipologica dei controlli che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrebbe effettuare nel merito delle diverse organizzazioni aziendali e la molteplicità degli eventi dannosi o pericolosi che possono verificarsi durante l’iter di un processo costruttivo, in considerazione anche delle innumerevoli variabili che entrano in gioco durante la realizzazione di un’opera di ingegneria civile, pone la figura del coordinatore in una posizione critica ai fini del debito di garanzia, dovendo per quanto imposto dalla vigente normaiva dimostrare sempre di aver adempiuto agli obblighi su di lui ricadenti. Purtroppo il più delle volte a conclusione di un iter processuale, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori risulta inadempiente e per tanto condannato al risarcimento del danno, per non aver adottato le opportune azioni di verifica e controllo sulle procedure di lavoro e sugli adempimenti in capo all’impresa esecutrice dai lavori.
Per questo motivo si effettua la seguente proposta di modifica di legge.
PROPOSTA DI MODIFICA
ARTICOLO 1
All'articolo 92 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, lettera e), sono aggiunte, dopo le parole “ai lavoratori autonomi interessati”, le seguenti parole: «esclusivamente per i lavori interferenti»;
e dopo “gli articoli 94, 95” le seguenti parole «limitatamente alle lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h)»;
TESTO COORDINATO
1.Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
(... omissis)
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, esclusivamente per i lavori interferenti, le inosservanze riscontrate alle disposizioni degli articoli 94, 95 limitatamente alle lettere a), b), c), d), e) ,f), g), h), 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; (... omissis).
ARCH. ANTONIO D’AVANZO
membro del comitato scientifico di
FEDERARCHITETTI
Art. 92. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, verifica l’obiettiva necessità di sospendere i lavori senza riuscirvi, per esonerarsi dalla responsabilità, non ha strada diversa da quella di dimettersi dall’incarico.
E' quanto ha stabilito della Cassazione IV sezione penale con sentenza n. 48522 del 2 ottobre 2013 per la morte di un operaio in un cantiere edile a seguito di una caduta dall’alto.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale ha condannato il legale rappresentante dell’impresa e il coordinatore per la sicurezza.
La Corte d’Appello ha confermato la condanna al rappresentante legale dell’impresa ma ha poi assolto il coordinatore per la sicurezza, per aver documentato che l'esecutore dei lavori si era formalmente impegnato per iscritto di custodire il cantiere sotto la sua esclusiva responsabilità, tenendo comunque sospesi i lavori fino a completata acquisizione della documentazione necessaria ad attestare la messa in sicurezza dello stesso cantiere, impegno non mantenuto in quanto si è accertato che i lavori non furono sospesi, ma continuarono all’insaputa del coordinatore, con il conseguente infortunio mortale. Il legale rappresentante dell’impresa è ricorso in Cassazione lamentando il diverso trattamento ricevuto rispetto al coordinatore per la sicurezza, ritenendo che l’assoluzione dell’uno sarebbe dovuta estendersi anche all’altro.
La Cassazione nella rilettura degli atti, ha ritenuto che nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza constati l’obiettiva necessità di sospendere i lavori e non la ottenga il risultato, per esonerarsi da responsabilità non ha strada diversa da quella di dimettersi dall’incarico, annullando la sentenza della corte d’appello che assolveva il coordinatore, rinviando il giudizio ad altra sezione della corte d’appello.
Redazione www.notiziariosicurezza.it: Antonio D'Avanzo