DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017 N. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Il nuovo decreto individua con precisione 31 interventi liberi (Allegato A) e 42 di lieve entità (Allegato B) con iter semplificato.
Art. 2. Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» nonché quelli di cui all’articolo 4.
Art. 3. Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
1. Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell’Allegato «B».
Allegato A (di cui all’art. 2, comma 1)
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Allegato B (di cui all’art. 3, comma 1)
ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO
Estratti:
ALLEGATO C (di cui all’articolo 8, comma 1) FACSIMILE istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”
ALLEGATO D (di cui all’art. 8, comma 1) Relazione paesaggistica semplificata
Entrata in vigore: 6 Aprile 2017
GU n. 31 del 22 Marzo 2017
__________
ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1)
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fi ni urbanisticoedilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’effi cienza energetica degli edifi ci che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura.
Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifi ca di aperture esterne o di fi nestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3. interventi che abbiano fi nalità di consolidamento statico degli edifi ci, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifi che alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifi ci con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifi ci, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma
1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fi ni paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifi ca disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifi ci non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifi che prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifi ca permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli
edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture
in muratura; palifi cazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superfi cie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifi chino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti
di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A.24. installazione o modifi ca di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero defl usso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifi ci, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e confi gurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edifi cio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e fi niture, fatte salve
esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fi ni paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superfi cie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
ALLEGATO B (di cui all’art. 3, comma 1)
ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO
B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o fi nestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo tipologiche, dei materiali e delle fi niture esistenti;
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storicotestimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifi ci, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifi ci ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10. installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari
per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;
B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell’Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fi sse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o fi niture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati
ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell’anno solare;
B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;
B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30. realizzazione di nuove strutture relative all’esercizio dell’attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31. interventi di adeguamento della viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32. interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33. interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
B.34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza
di metri 3 se collocati su edifi ci esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi.
Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42. interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artifi ciali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
Seminario Tecnico (TERZA EDIZIONE) con certificazione finale di Livello 2 nel Monitoraggio strutturale (MO) (rif. ai livelli di qualificazione previsti dalla UNI EN ISO 9712) c/o Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile Salita alla Rocca 44, San Marino città, 20 - 21 Luglio 2017
Il monitoraggio delle strutture e delle infrastrutture civili esistenti riveste una grande importanza sia per la valutazione del danneggiamento a seguito di eventi eccezionali, fenomeni di degrado, e cedimenti statici sia per la redazione di un piano di manutenzione. Accanto a quello statico, più tradizionale, il monitoraggio dinamico sta guadagnando negli ultimi anni un sempre crescente interesse sia nel panorama della ricerca scientifica che in ambito professionale. I parametri dinamici, quali le frequenze proprie e i modi di vibrazione di una struttura, costituiscono la fotografia del suo stato attuale e la ripetizione delle prove a distanza di tempo consente l’identificazione di mutamenti non sempre individuabili con monitoraggi statici.
La conoscenza dei parametri modali permette inoltre la calibrazione di modelli strutturali agli elementi finiti che possono essere utilizzati sia per la valutazione della vulnerabilità sismica della struttura e quindi per il progetto di eventuali interventi, sia per l’individuazione delle cause che possono aver determinato cambiamenti nel comportamento dinamico, quali danneggiamenti, degrado, modifiche nelle componenti strutturali e non.
L’analisi modale è un approccio di identificazione di un sistema basato sulla determinazione dei suoi principali parametri dinamici: frequenze proprie, smorzamenti e forme modali. Questi parametri possono essere determinati in maniera sperimentale mediante due tecniche dette analisi modale sperimentale e operativa. Nel campo dell’ingegneria civile i parametri modali vengono attualmente utilizzati per diversi scopi: • Stima della risposta; • Monitoraggio della salute strutturale (structural health monitoring); • Identificazione del danno (damage identification); • Affinamento di modelli FEM (model updating).
DESTINATARI Il seminario è destinato ai liberi professionisti in possesso di diploma o laurea in materie tecnico- scientifiche (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, ecc.), funzionari tecnici delle pubbliche amministrazioni, ricercatori e sperimentatori operanti nei laboratori prove materiali ed in enti di ricerca. RELATORI
Prof. Ing. Fabrizio Gara Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università Politecnica delle Marche dove è attualmente docente dei corsi di Ingegneria Sismica, Riabilitazione Strutturale e Strutture Speciali. Dottorato di Ricerca in “Meccanica delle Strutture” presso l’Università degli Studi di Bologna nel 2000 e Laurea presso l’Università degli Studi di Ancona nel 1996. Honorary Associate Professor presso la University of Sydney nel 2004 dove per un bimestre svolge ricerche scientifiche con il Lecturer G. Ranzi ed il Prof. P. Ansourian. E’ autore di più di venti pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di circa ottanta pubblicazioni presentate a convegni internazionali e nazionali.
Ing. Davide Roia Laurea in Ingegneria Civile e Dottorato di Ricerca in “Scienze dell’ingegneria” curriculum “Ingegneria delle strutture e delle infrastrutture” presso l’Università Politecnica delle Marche. Dal 2011 al 2015 assegnista di ricerca e Professore a contratto per i corsi di Strutture in Cemento Armato (A.A. 2012-13) e Strutture in Acciaio (A.A. 2013-14 e A.A. 2014-15) presso la stessa Università. Da Settembre 2015 Professore a contratto per il corso di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche a carattere sia teorico che sperimentale edite su riviste internazionali e presentate a numerosi convegni internazionali e nazionali. Responsabile scientifico del seminario tecnico: Prof.ssa Ing. Francesca Dezi, Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile.
ORGANIZZAZIONE Il seminario, per un totale di 32 ore complessive di lezione, è articolato in 20 ore di didattica frontale (20-21 Luglio 2017) e 12 ore impartite mediante formula e-learning (autoapprendimento mediante fornitura delle dispense in formato elettronico). I partecipanti conseguiranno un attestato di addestramento necessario per poter sostenere l’esame di certificazione di Livello 2 (22 Luglio 2017) nel campo di applicazione del Monitoraggio strutturale (MO), secondo il Regolamento KIWA CERMET per la “Qualificazione e certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile e sui beni culturali ed architettonici”.
SEDE DEL SEMINARIO E DELL’ESAME DI CERTIFICAZIONE La sede del seminario tecnico e dell’esame di certificazione sarà l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile - Salita alla Rocca 44, San Marino città. Per informazioni contattare l’ing. Alessandro Zizzi: Cell. 338 1670441 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
QUOTA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO ED ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE La quota d’iscrizione al seminario è pari ad €uro 490,00 - Iva esclusa - comprende la fornitura del materiale didattico e le colazioni di lavoro (€uro 450,00 - Iva esclusa - per i Soci MASTER). La partecipazione all’esame finale di certificazione di Livello 2 (facoltativa) ha un costo di €uro 350,00 - Iva esclusa - con rilascio della certificazione e del badge plastificato identificativo. Nota: l’attività di formazione rientra tra i costi deducibili per i redditi dei liberi professionisti (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 n. 817 e successive modifiche). Si riserva la facoltà di rinviare o modificare il seminario dandone comunicazione ai partecipanti entro sette giorni lavorativi prima della data di inizio.
Roma, 15 maggio 2017 “Quest’anno abbiamo scelto la Toscana per parlare di sicurezza. Tra le spiagge di Castiglione della Pescaia e le colline del Parco Naturale della Maremma dal 18 al 19 maggio prossimi la quinta convention annuale dell’A.N.CO.R.S. e la prima di CONFASSOCIAZIONI SICUREZZA vede riuniti professionisti del settore pronti a confrontarsi e a discutere tra loro per individuare le giuste strategie affinché la cultura della sicurezza venga divulgata, anche con metodi non convenzionali. Si tratta, in fin dei conti di capire come proteggere la vita delle persone. Il che non è assolutamente una cosa di scarsa importanza”. Lo ha dichiarato Luigi Ferrara, presidente CONFASSOCIAZIONI Sicurezza.
“Ci piace pensare che quest’anno possiamo raggiungere un obiettivo importante: avere tutte i rappresentanti delle sedi presenti e tantissimi professionisti della sicurezza - ha concluso Ferrara, che è anche presidente nazionale A.N.CO.R.S -. Su scala nazionale contiamo circa settemila associati tra liberi professionisti e aziende, abbiamo circa140 sedi in Italia e sei sedi di rappresentanza all’estero, oltre ad essere firmatari di tre CCNL. Con questi numeri e soprattutto con lo spirito di condivisione e di partecipazione che ci caratterizza e che ci ha permesso di sposare fin dal primo momento la mission di CONFASSOCIAZIONI riassumibile nel suo hashtag #unitisivince crediamo che questa nostra due giorni toscana sia davvero coinvolgente, formante e di qualità. Le attività di aggiornamento professionali, dove cuore della discussione sarà il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e di spettacolo, si alterneranno con momenti ludici e di time building, con tante soprese e con ospiti d’eccezione, tra cui il Vice Presidente Nazionale di CONFASSOCIAZIONI, Franco Pagani. Infine cosa gratuita per i nostri professionisti, il rilascio di un attestato gratuito valido otto crediti formativi per l’aggiornamento di ASSP, RSPP, formatore/coordinatore della sicurezza”.
Si terrà il prossimo 26 aprile 2017 presso la sede del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Napoli, il seminario tecnico gratuito che tratterà "la responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in virtù dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento". Una tematica di relvante interesse che a circa 10 anni dall'emanazione del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. non ha prodotto una significativa riduzione delle risponsabilità gravanti sulla figura del coordinatore, spesso impeganto in adempimenti non attinenti il suo effettivo ruolo.
Ai partecipanti saranno riconosciuti 3 crediti formativi professionali oltre quelli validi per l'aggiornamento delle 40 ore per CSP/CSE e RSPP rilaciati ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 07 Luglio 2016. La partecipazione al seminario sarà considerata lezione valida sul programma formativo del corso di aggiornamento di 40 ore che sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di adesioni fissato nel numero di 15 partecipanti. Il corso sarà svolto prevalentemente in modalità frontale e sarà coordinato dall'arch. Antonio D'Avanzo, nella figura di docente/tutor scientifico.
Fatto Diritto:
l. Il sig. MG.M. ricorre per l’annullamento della sentenza del 04/05/2015 del Tribunale di Cosenza che l’ha condannato alla pena di 1.800,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 18, comma 1, lett. d), 76, 77, comma 3, 87, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008, a lui ascritto perché, quale amministratore unico della società <<..............................>>, esercente attività edile, non aveva fornito di idoneo casco antinfortunistico ciascuno dei tre operai presenti in cantiere, avendone a disposizione uno solo, peraltro scaduto; fatto contestato come commesso in Rende il 19/07/2012.
1.1. Con unico motivo eccepisce che la mera presenza di persone all’interno del cantiere non prova che stessero svolgendo attività lavorativa, né le mansioni eventualmente disimpegnate. L’utilizzo del casco, infatti, non è obbligatorio e ben può esserne sufficiente uno solo. Nel capo di imputazione, inoltre, manca ogni riferimento al d.lgs. n. 758 del 1994 che il Tribunale ritiene pure violato con conseguente mancata correlazione tra il fatto contestato e quello oggetto di condanna.
2.Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
3. Risulta dal testo della sentenza impugnata che personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza, a seguito di sopralluogo presso un cantiere edile della <<.......................>> ove erano in corso lavori di realizzazione di un centro direzionale, accertò la presenza (testualmente) <<di tre operai intenti al lavoro [che] avevano a disposizione un solo copricapo antinfortunistico peraltro scaduto>>.
3.1. La chiara e precisa affermazione circa il luogo dell’accertamento (un cantiere edile), il tipo di lavori in corso (realizzazione di un centro direzionale), la qualifica delle tre persone ad essi intenti (operai), ed il fatto stesso che vi fossero intenti, la successiva fornitura dei caschi da parte dell’imputato, rende inconsistente, in fatto prima ancora che in diritto, il dubbio genericamente sollevato dal ricorrente in ordine all’obbligo della fornitura dello specifico DPI e alla necessità che lo dovessero indossare tutti gli operai.
3.2.Occorre al riguardo evidenziare che secondo quanto prevede l’allegato VIII al d.lgs. n. 81 del 2008 (Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari), punto 3.1 (ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), i lavori edili rientrano tra le attività che generalmente comportano la necessità di proteggere il capo e per le quali, quindi, è necessario l’elmetto protettivo, a prescindere dal fatto che il suo utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28, d.lgs. n. 81 del 2008 o dal concreto accertamento degli eventuali sinistri conseguenti alla sua violazione (in quest’ultimo senso, Sez. 3, n. 25739 del 15/03/2012, Trentini, Rv. 252977).
3.3. Il loro uso è imposto dalla inevitabilità del rischio individuale, non dal fatto che il rischio stesso sia o meno previsto dalle disposizioni aziendali in materia di sicurezza del lavoro (arg. ex art. 75, d.lgs. n. 81 del 2008).
3.4.Il contenuto dell’allegato VIII, cit., costituisce elemento di riferimento ai fini degli adempimenti imposti al datore di lavoro dall’art. 77, d.lgs. n. 81 del 2008, il quale, quindi, diversamente da quanto vuol sottintendere l’imputato, non gode al riguardo di alcun arbitrio (art. 79, d.lgs. n. 81 del 2008).
3.5. La possibilità dell’uso di un medesimo stesso casco da parte di più operai, non è argomento valido sia perché tale uso deve essere espressamente previsto e disciplinato secondo quanto prevede l’art. 77, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008 (con conseguente genericità e astrattezza della relative deduzione), sia perché l’unico casco presente in cantiere non era nemmeno idoneo.
3.6. Del tutto stravagante è l’eccezione di violazione dell’art. 521, cod. proc. pen., posto che gli arrt. 20 e 21, d.lgs. n. 758 del 1994 sono correttamente richiamati dal tribunale solo per ribadire che il ricorrente non aveva oblato in via amministrativa la contravvenzione contestata, fatto quest’ultimo del tutto estraneo all’accusa.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2017.
FONTE: Cassazione Penale
DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
La galleria commerciale Le Officine, sorgerà in parte dell’originario edificio che ospitava una vecchia concessionaria automobilistica, nella città di Parma. La struttura sarà realizzata in una zona nevralgica, lungo la viabilità di ingresso alla città, distante circa 1,7 ttm dal centro.
L’intervento consiste in una ristrutturazione edilizia rispettosa delle caratteristiche architettoniche dell’edificio e prevede di conservarne la volumetria e la conformazione originaria. L’intento è stato quello di non intaccare minimamente l’impianto urbano del quartiere, riqualificando l’area che destava in uno stato di degrado ed abbandono.
Il progetto architettonico è stato redatto dagli architetti Gianluca Calderini e Stefano Granelli e prevede il frazionamento in tre unità autonome, dove saranno collocati: il nuovo supermercato di COOP Alleanza 3.0, una galleria commerciale dedicata a negozi, uffici direzionali.
La galleria commerciale ospiterà sia negozi di operatori locali che gruppi commerciali diffusi su tutto il territorio nazionale, ed avrà ingresso dall’area parcheggi esterna.
Il percorso coperto della galleria sarà delimitato da pareti con ingressi ai punti vendita (area vendita o casse), questi potrebbero essere sia chiuse con vetrine che completamente aperti (privi di vetrine). La copertura dell’edificio è realizzata con tegoli prefabbricati in cemento armato (larghezza 1,20 mt) ed ha numerosi lucernari che permettono l’ingresso di luce naturale.
A completamento della presente descrizione sono allegate la planimetria (anche in formato .dwg), particolare e foto del solaio di copertura.
MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso, con partecipazione a titolo gratuito, si svolge in due fasi ed è aperto a tutti i progettisti. La partecipazione può avvenire sia in forma singola che attraverso la formazione di un gruppo di lavoro, in quest'ultimo caso i concorrenti indicheranno il
capogruppo nel modulo di adesione. Il capogruppo a tutti gli effetti rappresenta la compagine concorrente. Ogni partecipante o gruppo, può elaborare ed inviare una sola idea di progetto. Ogni concorrente può iscriversi una sola volta e quindi, non può partecipare iscrivendosi allo stesso tempo singolarmente e quale componente di un gruppo.
FASE 1 - prima selezione Per la partecipazione al concorso (FASE 1) è richiesto l’invio della seguente documentazione:
- Proposta progettuale contenente: uno o più render o foto, che dovrà essere presentata in massimo 3 tavole formato A3, FILE
JPG oTmizzati per il web (bassa risoluzione) con dimensione massima di 1200 x 800 px (800 x 1200 px);
- Breve testo esplicativo del progetto, in tiPG O PDF formato A4, che contenga anche i dettagli sui materiali utilizzati, (max 2.000 battute, spazi esclusi) in italiano o in inglese;
- Modulo di adesione in PDF compilato in tutti i suoi punti (allegato al presente bando).
La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta eleEronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 1 giugno 2017 pena l’esclusione.
La giuria a suo insindacabile giudizio selezionerà un massimo di 10 progeM che verranno ammessi alla FASE 2 del concorso.
FASE 2 -assegnazione del progetto vincitore
progetti selezionati ed ammessi alla FASE 2, saranno oggetto di valutazione sulla base della seguente documentazione, che dovrà
essere fornita dai progettisti, pena l’esclusione dal concorso:
- Proposta tecnica contenente: tavole con piante e sezioni, eventuali dettagli costruTvi della proposta progettuale;
Styling della galleria commerciale Le Officine
- Testo e documentazione esplicativa, in tiPG O PDF formato A4, che contenga i dettagli ed eventuali schede tecniche di materiali,
prodotti e tecnologie utilizzate, in italiano o in inglese;
- Valutazione dei costi di realizzazione;
- Curriculum vitae e/o pornolio lavori.
La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta eleEronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 15 luglio 2017
pena l’esclusione.
La giuria a suo insindacabile giudizio selezionerà un unico progeEo vincitore del concorso.
GIURIA
Un rappresentante della CASA EDIL srl, impresa di costruzioni che realizzerà l’opera;
Un rappresentanza di TE.IM. srl, proprietà;
Rappresentanti degli studi di architettura Calderini e Granelli;
CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria, analizzerà i progeT secondo i seguenti criteri che saranno utilizzati per entrambe le fasi del concorso:
1. Creatività 20 punti su 100 totali
2. Funzionalità 20 punti su 100 totali
3. Innovazioni tecnologiche 10 punti su 100 totali
4. Realizzabilità con budget sostenibili 30 punti su 100 totali
5. Appeal estetico 20 punti su 100 totali
Styling della galleria commerciale Le Officine
PREMI
Il progetto vincitore verrà realizzato, totalmente o in parte, fermo restando che potrà essere richiesta una revisione dello stesso in
base a necessità tecniche ed economiche degli esecutori dell’opera.
Al progeTsta o team di progetto vincitore verrà riconosciuto un premio in denaro pari ad Euro 4.000,00, corrisposto al momento
della realizzazione del progetto vincitore.
AWARD
- PRIMO PREMIO: Realizzazione della progeEo e premio in denaro pari a 4.000,00 €
- PROGETTI AMMESSI ALLA FASE 2: Pubblicazione sul sito www.pagiform.com .
DEADLINE
- Invio della documentazione per la partecipazione al concorso FASE 1 entro il 1 giugno 2017;
- Selezione dei progeT ammessi alla FASE 2 entro il 15 giugno 2017;
- Invio della documentazione per la partecipazione al concorso FASE 2 entro il 15 luglio 2017;
- Selezione del progetto vincitore entro il 1 Agosto 2017.
QUESITI
I concorrenti potranno inviare dei quesiti all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro il 15 maggio 2017.
Milano, 3 aprile – Ancora pochi giorni e sarà di scena la prima edizione di mcTER Roma in programma il 6 aprile e dedicato ai professionisti dell’energia.
La mostra-convegno verticale da anni è un riferimento per i professionisti della Cogenerazione, del mondo dell’Energia e del Riscaldamento, e anche la tappa di Roma si preannuncia ricca di interesse: ad oggi sono già 1.000 i preregistrati all’evento.
La giornata è organizzata da EIOM in collaborazione con ATI Nazionale (Associazione Termotecnica Italiana), associazione di riferimento per le tematiche connesse al mondo dell’energia, con il patrocinio di Cogena (Associazione Italiana per la Promozione della Cogenerazione), Italcogen (Associazione dei Costruttori e Distributori di Impianti di Cogenerazione), Efca (European Federation of Clean Air and Environment Protection Associations), FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia), Kyoto Club (organizzazione non profit impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto, con le decisioni a livello UE e con l'Accordo di Parigi del dicembre 2015), AssoEge (Associazione Esperti Gestione Energia), e del CTI (Comitato Termotecnico Italiano).
Confermato anche il supporto promozionale delle riviste “La Termotecnica” (Organo Ufficiale ATI e leader nel settore a livello nazionale), “Guida Cogenerazione”, “Energia e dintorni” (Organo ufficiale del CTI – Comitato Termotecnico Italiano) e “Guida Biomasse Bio-Gas”.
Particolarmente ricco il programma della giornata, a cominciare da convegno mattutino intitolato “La Cogenerazione per il rilancio dell’economia energetica” coordinato da ATI, in cui si parlerà di tematiche di grande interesse, dalle nuove prospettive e opportunità per il rilancio del settore, alle ultime tecnologie, fino alla condivisione di best practice e case history di grande successo.
Ad aprire i lavori, dopo i saluti di Carla Cappiello (Presidente Ordine Ingegneri Provincia di Roma), Vincenzo Naso (Presidente ATI) e Carlo Belvedere (Segretario generale Cogena), sarà Giuseppe Fumarola (ATI), chairman della sessione, che offrirà una breve panoramica sulle tematiche del convegno.
A seguire l’intervento di Daniele Forni (FIRE) in cui saranno presentati i numerosi benefici della cogenerazione; mentre Giuseppe Dall’Olio (GSE) affronterà l’importante tema degli incentivi pubblici riservati alla tecnologia cogenerativa e illustrerà tutte le novità collegate; Giuseppe Noviello (Sea Energia) si concentrerà invece sui benefici portati dall'impianto di cogenerazione attivo nell'aeroporto di Malpensa.
Grande interesse per i casi applicativi di successo che si susseguiranno e che vedranno intervenire i protagonisti del settore, Platinum sponsor dell’evento, quali Ener G, Bosch Energy and Building Solutions, 2G Italia, AB Energy, Ital Control Meters, Intergen, Tonissi Power, CGT, con relazioni che affronteranno tematiche incentrate sull’efficienza energetica, con approfondimenti relativi a cogenerazione e trigenerazione, e case history dedicate al miglioramento dei processi energetici applicati al settore alimentare e ospedaliero, e molto altro ancora.
Il convegno permetterà il riconoscimento di 4 CFP agli ingegneri.
Il pomeriggio continuerà con la sessione organizzata in collaborazione con FIRE e intitolata “Cogenerazione: riduzione delle emissioni”, nel corso del quale saranno presi in esame i benefici e i vantaggi della tecnologia cogenerativa per la riduzione delle emissioni inquinanti. Il convegno potrà contare sui contributi di ENEA, Università di Pisa, FIRE, Progetto Pitagoras, Ascomac Cogena e del Comitato Nazionale Studi Inquinamento Atmosferico.
Il format mcTER, a partecipazione gratuita, prevede oltre alle sessioni congressuali, un’area espositiva e una serie di workshop tecnico-applicativi pomeridiani organizzati dalle stesse aziende partecipanti.
Cresce quindi l’attesa per l’appuntamento mcTER Roma, il programma della giornata è naturalmente online è disponibile sul sito: www.mcter.com, attraverso cui gli operatori interessati potranno anche preregistrarsi per accedere gratuitamente alla manifestazione, partecipare a convegni e workshop e usufruire di tutti i servizi offerti dagli sponsor (coffee break, buffet ed eventuale documentazione, scaricabile in pdf dopo gli eventi).
Si è tenuto il 29 marzo, presso la Camera di Commercio di Napoli, un workshop su "La sicurezza dei Prodotti chimici per la tutela della Salute dei Lavoratori" organizzato dal Consorzio Promos Ricerche, l'OsservatorioSaluteLavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il partner della rete EEN (Enterpise Europe Network) S. I. Impresa e con il patrocinio dell'Inail.
Dopo i saluti di Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Napoli e Amministratore Unico dell’Azienda Speciale S.I. Impresa, Ferdinando Flagiello, Amministratore Delegato del Consorzio Promos Ricerche, Maria Triassi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Daniele Leone, Direttore Regionale dell’INAIL Campania, l'apertura dei lavori è stata affidata a Umberto Carbone, Presidente Corso di Laurea TPALL - Medicina e Chirurgia Ateneo Federico II.
Relazioni tecniche a cura di Daniela Sorrentino, INAIL Direzione Regionale Campania UOT CVR Napoli, Pasquale Lama, OsservatorioSaluteLavoro – Dip.to di Sanità Pubblica Federico II, Arcangelo Saggese Tozzi, Vigilanza REACH Regione Campania, Paolino Trinchese, Libera Di Liello e Maria Adele Nisi dell’Azienda Sanitaria Locale di Napoli.
Sono seguiti, moderati da Attilio Montefusco, Direttore Generale del Consorzio Promos Ricerche, i contributi di Antonella Giglio, Confapi Napoli e Antonio D’Avanzo, Federarchitetti Napoli.
Nel corso del workshop sono state affrontate le tematiche relative a:
innovazioni introdotte dai nuovi regolamenti REACH e CLP
obblighi di aggiornamento del documento di valutazione ai sensi del D.Lgs 81/08
attività di verifica e controllo da parte degli organi di vigilanza preposti
ruolo attivo delle associazioni di categoria nel trasmettere conoscenze e informazioni aggiornate
Il workshop si è rivolto non soltanto agli operatori della prevenzione interessati alla corretta gestione dei prodotti chimici (Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, Medici Competenti), ma anche a tutti i produttori/importatori di sostanze chimiche ed utilizzatori a valle di prodotti chimici.
Scarica gli atti del workshop
DI LIELLO L. - REACH-CLP e luoghi di lavoro
LAMA P. - Il Regolamento REACH nella valutazione del Rischio Chimico
NISI M. A. - Sicurezza dei prodotti chimici - Ref 5
SORRENTINO D. - Adeguamenti della valutazione del rischio chimico
TRINCHESE P. - La SDS estesa e i relativi scenari di esposizione
Un fondo di 70 mila euro per sostenere progetti innovativi negli ambiti della mobilità ciclabile, del turismo e mobilità sostenibile, della “smart mobility”. A mettere a disposizione i contributi è l’Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile di cui il Comune di Modena è socio fondatore, attraverso il concorso di idee per la selezione di soggetti interessati a sviluppare prodotti e servizi innovativi per la mobilità sostenibile da applicare nel territorio modenese al quale è possibile partecipare presentando domanda entro venerdì 2 settembre.
L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), di cui il Comune di Modena è socio fondatore, è affiliato alla Climate-KIC dal 2012 e nel 2014 ha ottenuto il finanziamento del progetto europeo TRANSITION CITIES che coinvolge le città Europee di Birmingham, Francoforte, Braslavia, Modena/Bologna, Budapest, Valencia/Castillon.
La Climate-KIC è una Comunità creata nel 2009 dal comitato direttivo dell'EIT (Istituto Europeo per l’Innovazione e Tecnologia) per promuovere progetti legati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Il progetto europeo Transition Cities finanziato dalla Climate-KIC ha lo scopo di promuovere politiche e azioni per la transizione di 6 città verso società ed economie “low carbon” e finanziare progetti volti a sperimentare nuovi modelli socio-tecnici ed economici che accelerino la trasformazione della città in comunità a emissioni zero di CO2.
Il Comune di Modena, nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, ha adottato il 22 Luglio 2011 il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile che prevede al 2020 la riduzione del 21% delle emissioni di CO2 rispetto al 2009, di monitorare l’impatto delle azioni implementate con cadenza biennale.
La riduzione delle emissioni di CO2 connesse al settore dei trasporti e di primaria importanza per il Comune di Modena in quanto consente anche una riduzione delle emissioni inquinanti.
Al fine di individuare i bisogni e le priorità della città di Modena nell’ambito dell’area mobilità sostenibile, il 18 Aprile 2016 è stato organizzato, con il supporto del Comune di Modena, un percorso di partecipazione a cui hanno aderito diversi attori locali che operano nel settore della mobilità e dei trasporti.
AESS per il 2016, attraverso il progetto Transition Cities, mette a disposizione risorse per complessivi 70 mila euro (IVA esclusa), per lo sviluppo dei progetti selezionati con un contributo massimo di 20 mila euro (IVA esclusa) per progetto a fondo perduto.
Il bando si rivolge a soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
- Organizzazioni senza scopo di lucro e imprese private che operano nel settore della mobilità sostenibile. L’area di competenza dell’organizzazione deve essere esplicitata nello statuto dell’organizzazione o nelle strategie aziendali e comunque è necessario dimostrare di possedere esperienza in materia di mobilità sostenibile.
- Raggruppamenti Temporanei secondo le modalità previste dalla vigente normativa, di soggetti che presentino un progetto in partnership.
PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti presentati, al fine di essere valutati, devono:
• Essere presentati da un soggetto ammissibile (paragrafo 4 del bando), sarà ammessa massimo una domanda per soggetto ammissibile;
• Essere inviati esclusivamente attraverso il modulo “Domanda di partecipazione” allegato, completato in ogni sua parte, entro il termine fissato dal bando;
• Essere coerenti con le priorità del bando (paragrafo 5);
• Essere attuati nel territorio del Comune di Modena, eventualmente interessando anche l’area provinciale;
• Essere attivabili entro il 31 Ottobre 2016 e protrarsi almeno al 31 Ottobre 2017;
• Dimostrare la disponibilità di spazi fisici/locali già assegnati o in corso di assegnazioni, qualora necessari per lo svolgimento delle attività del progetto. Tale disponibilità dovrà essere dimostrata allegando alla domanda di partecipazione apposita documentazione.
Rivoluzione in materia edilizia: dopo l’ok dato dal Consiglio di Stato allo schema di decreto Scia2, si avvicina un radicale cambiamento per quanto riguarda gli interventi edilizi che gli italiani potranno operare sui propri immobili. In questo modo viene data piena attuazione alla legge delega di riforma della P.A.., che richiedeva “la precisa individuazione” dei procedimenti soggetti a SCIA, silenzio-assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva. La novità sono di tutto rilievo.
Abolita CIL e DIA
Scompare la Cil (Comunicazione di inizio lavori), introdotta nel 2010 in quanto gli interventi ad essa assoggettati saranno considerati di attività libera, per cui non ci sarà bisogno di autorizzazioni ne di altro permesso.
Il decreto “SCIA2” tra gli interventi di edilizia libera indica:
la realizzazione di rampe per la rimozione di barriere architettoniche;
opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici per edifici al di fuori dei centri storici
Abolita la Dichiarazione di Inizio Attività conosciuta come DIA, al suo posto ci sarà la Segnalazione Certificata di Inizio Lavori SCIA con inizio posticipato dei lavori.
Estesa la CILA
Per tutti gli interventi che non rientrano tra le attività di edilizia libera, né tra quelli per cui è richiesto il permesso di costruire o la SCIA, è necessaria la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), che può essere inviata online. La CILA potrà inoltre essere usata per la modifica di destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio di impresa.
Sono soggette a CILA anche le varianti ai permessi di costruire che prevedono modifiche di sagoma (in immobili non vincolati), la realizzazione di pertinenze (punto 34), ed altro. Ciò potrebbe pensare al ritorno in auge della CILA in variante alla CILA.
Viene introdotta una nuova distinzione, prima assente, tra una manutenzione straordinaria di tipo leggere e pesante: la prima è quella che conosciamo, e che rimane in CILA, la seconda si ha quando l'intervento riguarda le strutture, e viene regolamentata dalla SCIA.
Anche nel risanamento conservativo viene individuata la distinzione tra leggera e pesante. il Risanamento Conservativo leggero che si opera in regime di CILA, contempla opere anche di installazione nuovi impianti a servizio delle unità edilizie.
Super Dia Dal 14 ottobre 2015 a disposizione di imprese e cittadini il modello unico nazionale per la super Dia, cioè la Dia alternativa al permesso di costruire, utilizzata in molte regioni. La Super Dia può essere utilizzata in luogo del permesso di costruire in tre diversi tipi di interventi: ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
Soppresso il certificato agibilità
Scompare il certificato di agibilità al suo posto arriva la Segnalazione certificata di agibilità. Non è solo una questione di nome, ma il suo cambiamento riguarda l'intero iter procedurale per ottenerne il parere definitivo e nulla osta. In questo caso la responsabilità ricade esclusivamente sul tecnico asseverante.
Si delinea un quadro di interventi edilizi basato su 4 ipotesi procedurali.
interventi in edilizia libera senza adempimenti;
interventi in attività libera ma che richiedono la Cila;
interventi assoggettati a Scia;
interventi assoggettati a permesso di costruire;
Il regime ordinario diviene quindi quello della Cila e non più della Scia, fatte salve le ipotesi espressamente assoggettate ad altri regimi.
Glossario unico e modello standard
Allo scopo di garantire una omogeneità di regime giuridico in materia di edilizia su tutto il territorio nazionale il ministero delle infrastrutture dovrà adottare un “glossario unico”.
Con una modulistica standard per presentare la domanda di titoli edilizi.
Verranno cancellate le differenze tra un Comune e l’altro attualmente esistenti nelle procedure edilizie: attualmente le normative tecniche contenute negli oltre 8 mila regolamenti edilizi esistenti creano non poca confusione in chi vuole svolgere attività edilizie. Nel modello standard ci saranno parti fisse uguali per tutto il territorio nazionale e parti variabili, che necessariamente dovranno tenere conto della legislazione regionale. «Il modello sarà cartaceo ma soprattutto online, dove a seconda dei contenuti che dovranno essere indicati si apriranno varie finestre da compilare».
Il modello standard sarà suddiviso in tre diverse parti :
individuazione del richiedente, qualificazione, localizzazione e altri dati fondamentali dell’intervento e onerosità delle opere;
identificazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera (titolari, progettisti, incaricati tecnici, eventuali altre imprese esecutrici);
asseverazione da parte del progettista, identificazione delle superfici e dei volumi, della classificazione urbanistica; dichiarazioni sul superamento delle barriere architettoniche e in generale sulla sicurezza.
Definizione di superficie
Le definizioni di superficie saranno sei:
totale, lorda, utile accessoria, complessiva e calpestabile.
Superficie totale: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio;
Superficie lorda: somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie;
Superficie utile: superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre;
Superficie accessoria: superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Comprende al suo interno: portici e gallerie pedonali, ballatoi, logge, balconi e terrazze, tettoie, cantine, sottotetti, vani scala interni alle abitazioni, garage, parti comuni;
Superficie complessiva: somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA);
Superficie calpestabile: la risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.