Stampa questa pagina
Martedì, 07 Gennaio 2014 00:00

Asso EDILIZIA: Rogiti Notai - Prezzo e adempimenti notarili - Novita' legislative In evidenza

Scritto da  Achille Colombo Clerici

E' stata approvata la Legge 147/2013 (SO 87 alla GU 302) - 
articolo 1 (estratto) 63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e'  tenuto  a  versare  su apposito conto corrente dedicato:    a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i  quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati  e  soggetti  a  pubblicita' immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e  prestazioni  per  le quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;    b)  ogni  altra  somma  affidatagli  e  soggetta  ad  obbligo  di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui  alla  legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di  imposta in relazione a dichiarazioni di successione;    c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme  destinate  ad  estinzione delle spese condominiali non  pagate  o  di  altri  oneri  dovuti  in occasione del ricevimento  o  all'autenticazione,  di  contratti  di trasferimento della proprieta' o di  trasferimento,  costituzione  od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.   
64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la  parte di prezzo  o  corrispettivo  oggetto  di  dilazione;  si  applica  in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula  di  atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.   
65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse  dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e  dal  suo  regime patrimoniale  della  famiglia,  sono  assolutamente  impignorabili  a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile  ad  istanza  di chiunque e' altresi' il credito  al  pagamento  o  alla  restituzione della somma depositata.   
66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto  ai  sensi della  normativa  vigente,  e  verificata  l'assenza  di   formalita' pregiudizievoli ulteriori  rispetto  a  quelle  esistenti  alla  data dell'atto  e  da  questo  risultanti,  il  notaio  o  altro  pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le  parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo  sia  pagato  solo  dopo l'avveramento  di  un  determinato  evento  o  l'adempimento  di  una determinata  prestazione,  il  notaio  o  altro  pubblico   ufficiale svincola il  prezzo  o  corrispettivo  depositato  quando  gli  viene fornita la prova, risultante da atto  pubblico  o  scrittura  privata autenticata,  ovvero  secondo   le   diverse   modalita'   probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in  condizione  si  sia avverato o che la prestazione  sia  stata  adempiuta.  Gli  interessi sulle  somme  depositate,  al  netto  delle  spese  di  gestione  del servizio,  sono  finalizzati  a  rifinanziare  i  fondi  di   credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata,  destinati  ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati  dal  decreto di cui al comma 67.   
67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri, adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti  termini, condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche  con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogeneeapplicate ai conti correnti dedicati.
Dichiarazione del presidente di Assoedilizia Property Owners's Association Milan Italy, Achille Colombo Clerici :« Si tratta di una normativa del tutto sconcertante:Ai sensi dell'art. 63 lett. c le somme di denaro, costituenti corrispettivi a saldo delle compravendite, si trasferiscono nella disponibilita giuridica del notaio ( sia pure con gli ovvi correttivi della impignorabilita' e non ereditabilita': ci mancherebbe altro ! ); con l'obbligo, di trasferimento al legittimo avente diritto, sottoposto ad una condizione potestativa dipendente dalla volonta' stessa del notaio soggetta, beninteso, al termine di legge per la registrazione dei rogiti.Se il notaio non ottempera ovvero incorre in errore, risponde sul piano obbligatorio.Nella smania di reperire fondi per le diverse esigenze il legislatore si dimentica delle piu' elementari norme di garanzia verso i cittadini.Queste disposizioni infatti non offrono certezza alcuna per i cedenti-venditori.Senza dire della possibilita' di malversazioni da parte del notaio, che tuttavia non sono da escludersi, va considerato che il notaio purtroppo  non e'  lo Stato, anche se esercita una funzione pubblica.Egli e' pur sempre un professionista persona fisica, soggetta a tutte le manchevolezze ed i limiti della persona fisica.Consideriamo i casi di impedimento, per morte, incidente, malattia, incapacita' fisica o mentale, scomparsa.Eredi e tutori-curatori ( sotto il controllo della magistratura )  devono comunque agire per disporre la liberazione delle somme dal conto corrente bancario.E' assurdo, comunque, ed inammissibile che la legge sostituisca al debitore contrattuale un terzo, persona fisica, il quale diviene il debitore del cedente per quanto attiene al prezzo pattuito.

Se la finalita' della normativa e' quella di garantire il compratore dal rischio di trascrizione di atti successivamente stipulati, e nel contempo quella di procurare un finanziamento di attivita' ritenute socialmente utili,lo scopo potrebbe esser meglio raggiunto prevedendo la costituzione di uno speciale conto corrente bancario, intestato al cedente-venditore ( con ogni cautela necessaria: impignorabilita',non ereditabilita' etc. ) sul quale  versare le somme rappresentanti il corrispettivo della vendita, senza disponibilita' materiale delle stesse sino a benestare liberatorio del notaio.

Letto 2870 volte Ultima modifica il Sabato, 02 Gennaio 2016 22:38