Stampa questa pagina

Le problematiche della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. La mancata osservanza degli obblighi normativi in capo al datore di lavoro In evidenza

by arch. Antonio D'Avanzo

Introduzione al corso di aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Materiale didattico Anno 2012

La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è normata dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08, che ha recepito oltre al D.Lgs. 494/96, (di cui ha mantenuto la struttura nella sua essenza giuridica) un insieme sistematico di leggi e decreti che da oltre 50 anni, sono state il punto di riferimento del sistema legislativo nazionale in materia di tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori . Tra le leggi più importanti recepite dal nuovo Testo Unico ricordiamo il DPR 547/55, il DPR 164/56 e il DPR 303/56 inerente l'igiene degli ambienti e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Poche ma sostanziali le modifiche introdotte dal nuovo apparato normativo. In particolare il perfezionamento di alcuni aspetti fondamentali, tra cui il rafforzamento e l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio che con l'art. 158, vede il coordinatore per la sicurezza un soggetto giuridicamente perseguibile, nonostante le rivisitazioni introdotte con il D. Lgs. 106/09, che ha ridotto le sanzioni pecuniarie .
Sono infatti le sanzioni un punto di criticità particolarmente sentito dai coordinatori per la sicurezza, i quali in particolare, avvertono il peso delle responsabilità a cui sono soggetti qualora chiamati a svolgere tale attività professionale. Responsabilità non adeguatamente riconosciute da un giusto compenso economico o addirittura accentuate da imprese che per ragioni economiche, si ritrovano spesso costretti a tagliare i costi gestionali a discapito della qualità del lavoro. E' nella qualità del lavoro che si definiscono i principi essenziali della sicurezza nei luoghi di lavoro. La sicurezza, nei cantieri temporanei e mobili, è un problema che purtroppo non si risolve disimpegnandosi in soluzioni facili o precostituite, destinate poi a rivelarsi inutili ed antieconomiche. Molti imprenditori intendono la sicurezza come un onere che grava sul bilancio aziendale e per questo la vedono come un ostacolo da eliminare o ridurre al minimo. Un problema che pesa sul carico finanziario ed incide negativamente sulla crescita aziendale. Ciò nonostante dobbiamo affermare che una impresa che non ha una adeguata disponibilità economica, in grado di garantire l'integrità psicofisica e la salute dei suoi lavoratori, è da considerarsi anticostituzionale in quanto in contrasto con i dettami dell'art. 41 della Costituzione Italiana che recita :“l'attività economica privata è libera. Essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. La carente professionalità di un'azienda, si traduce dunque in una riduzione della qualità del lavoro, che in molti casi, ed in particolare nel settore dell'edilizia privata, comporta un aggravio delle responsabilità civili e penali di tutte le figura preposte al controllo del sistema sicurezza in generale tra cui il coordinatore. Sebbene la sicurezza rappresenti per l'uomo un bisogno ontologico intrinseco alla sua natura, possiamo affermare che nella realtà, non esiste una condizione di sicurezza assoluta, (la sicurezza intesa come entità assoluta è un’utopia) e pertanto il rischio che un incidente possa accadere è direttamente proporzionale al grado di sicurezza che l'azienda riesce ad organizzare. Da questo possiamo affermare che un coordinatore per la sicurezza che svolge la propria attività professionale in un cantiere in cui opera un’azienda poco attenta alle problematiche della prevenzione, viene a trovarsi involontariamente esposto ad un maggior rischio ed in caso di controlli o incidente/infortunio, a pesanti sanzioni pecuniarie oltre alle responsabilità penali previste dall'art.158. E' questa una condizione di criticità notevole per la quale molti professionisti non accettano di buon grado questo tipo di incarico. La norma, con l'art. 158 comma 2 lettera b, chiarisce che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve verificare l'idoneità del piano operativo della sicurezza , da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100..... e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza adeguandola alle esigenze del cantiere. E' importante a questo punto fare alcune puntualizzazioni circa l'art. 98, articolo che precisa quali devono essere i requisiti professionali che i coordinatori per la sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori devono possedere per svolgere tale attività. La normativa stabilisce che il coordinatore per la sicurezza nell'esercizio della propria professione oltre al possedimento di una laurea magistrale o diploma tecnico, sia in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di 120 ore in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Requisiti questi che purtroppo, non sono richiesti al datore di lavoro dell'impresa esecutrice , che ai sensi dell'art. 34 può svolgere direttamente il ruolo di RSPP avvalendosi di una formazione di appena 16 – 40 ore , ma non solo, lo stesso ai sensi dell' art. 96 comma1 lettera g) è tenuto a redigere, indipendentemente dal suo grado di istruzione, il Piano Operativo di Sicurezza che è un piano di dettaglio che deve coordinarsi con il Piano di Sicurezza e Coordinamento generale predisposto, nella fase di progettazione, dal coordinatore della sicurezza. Un documento questo, che si costituisce il più delle volte, da un voluminoso incartamento fatto da inutili fotocopie assemblate da imprenditori incompetenti, infatti dovendo il POS essere obbligatoriamente predisposto dal datore di lavoro ai sensi dell'art.17 comma 1 lettera a), viene il più delle volte redatto sulla base di documenti precostituiti non rispondenti alle reali condizioni del lavoro da realizzare o addirittura in contrasto con gli stessi. Da questa condizione scaturisce un difficile rapporto di interazione tra chi è tenuto a verificare e chi la sicurezza la "dovrebbe" far applicare . Una difficoltà di relazioni che spesso coinvolge la committenza a cui entrambe le figure fanno riferimento essendo questi nominati sulla base di un rapporto di fiducia e di convenienza economica.
In effetti questa differenza culturale, non favorisce la risoluzione dei problemi, in quanto le esigenze dell'uno non coincidono con le esigenze dell'altro. Purtroppo tale aspetto, ricorrente, comporta difficoltà gestionali legate esclusivamente a questioni di carattere economico. I troppi ribassi che caratterizzano gli appalti pubblici, si ripercuotono indiscutibilmente sulla qualità del lavoro e quindi sulla sicurezza dei lavoratori che quotidianamente si espongono a rischio della propria vita.
Risulta necessario a questo punto, pensare ad una rivisitazione dell'art. 96 lettera g) e gli articoli correlati, considerando necessario che qualora il datore del lavoro non sia in possesso di una idonea formazione in materia di sicurezza dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, possa poter affidare l'incarico a professionisti esterni in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 o in alternativa a nominare il Direttore Tecnico di cantiere nell'incarico di Responsabile della sicurezza del cantiere
così come già avviene per il committente.

Arch. Antonio D'Avanzo Presidente A.N.Te.S. Coordinatore Scientifico del corso.

Articoli correlati (da tag)