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Maxisanzioni in arrivo per le imprese con lavoratori in nero In evidenza

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controlliCon lo scopo di rafforzare e contrastare il ricorso del lavoro sommerso ed irregolare il D.L. 23 dicembre 2013, n.145, all’art. 14 ha stabilito un aumento del 30% delle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 81/08 e delle somme aggiuntive previste dall’art. 14 comma 4 del D.L. 12/2012.
In particolare le disposizioni destinatarie dell’aumento sono l’art. 4 della legge n. 183 del 2010 cosiddetto Collegato Lavoro, che ha riformulato l’art. 3 del Decreto Legge n. 12 del 2002:

“Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di  impiego  di  lavoratori  subordinati senza preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola  esclusione del datore di lavoro  domestico,  si  applica  altresì la  sanzioneamministrativa da euro 1.950 (1.500 +30%) a euro  15.600 (12.000 +30%)  per  ciascun  lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 (150 +30%) per ciascuna  giornata  di  lavoro effettivo. L’importo della sanzione e’ da euro 1.300 (1.000 +30%) a euro 10.400 (8.000 +30%) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di  euro  33 (30 +30%)  per  ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore  risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
L’importo delle sanzioni civili connesse  all’evasione  dei  contributi  e  dei premi riferiti a ciascun lavoratore  irregolare  di  cui  ai  periodi precedenti e’ aumentato del 50 per cento”…Per tali violazioni viene abolita l’ammissione alla procedura della diffida ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 23.04.2004 n.124, e si farà riferimento all'art. 14, comma 4, lett. c) del D.lgs 09.04.2008 n. 81..” 4.  E’  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da   parte dell’organo di vigilanza del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali di cui al comma 1:     a)  la  regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;     b) l’accertamento del ripristino  delle  regolari  condizioni  di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;     c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di  cui al comma 6 pari a 1.950 (1.500) euro nelle ipotesi di sospensione per  lavoro irregolare e a 3.250 (2.500) euro nelle ipotesi di sospensione  per  gravi  e reiterate violazioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza sul lavoro.le sanzioni amministrative ai sensi  commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.lgs 23.04.2003 n. 66 vengo DECUPLICATE:“3. La  violazione  delle  disposizioni  previste dagli articoli 4, comma  2,  3  e  4,  e  10,  comma  1,  (durata massima orario di lavoro) e’  punita  con  la  sanzione amministrativa  da 1.300 (130)  euro  a 7.800 (780)  euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.  4.  La  violazione  delle  disposizioni  previste dagli articoli 7, comma  1,  e  9, comma 1, (riposo settimanale) e’ punita con la sanzione amministrativa da 1.050 (105) euro a 6.300 (630 euro).Il provvedimento è entrato in vigore il 24 dicembre 2013.Il Ministero del Lavoro con la lettera Circolare n. 22277 del 27 dicembre 2013 chiarisce che l’aumento degli importi delle sanzioni per le violazioni riferite al regime degli orari e dei riposi, al lavoro nero e alla sospensione dell’attività imprenditoriale trovano una diversa decorrenza rispetto all’entrata in vigore del D.L. 145/2013 avvenuta il 24 dicembre, indicando che l’applicazione delle sanzioni avverrà decorsi 90 giorni dalla definizione del verbale ispettivo.Con l'entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, all’art. 14 stabilisce un aumento del 30% delle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 81/08 e delle somme aggiuntive previste dall’art. 14 comma 4 del D.L. 12/2012.

In particolare le disposizioni destinatarie dell’aumento sono :

L’art. 4 della legge n. 183 del 2010 Collegato Lavoro, che ha riformulato l’art. 3 del Decreto Legge n. 12 del 2002“Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di  impiego  di  lavoratori  subordinati senza preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del  rapporto  di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola  esclusione del datore di lavoro  domestico,  si  applica  altresì la  sanzione amministrativa da euro 1.950  a euro  15.600 per  ciascun  lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna  giornata  di  lavoro effettivo. L’importo della sanzione e’ da euro 1.300  a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di  euro  33  per  ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore  risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.
L’importo delle sanzioni civili connesse  all’evasione  dei  contributi  e  dei premi riferiti a ciascun lavoratore  irregolare  di  cui  ai  periodi precedenti e’ aumentato del 50 per cento”…Per tali violazioni viene abolita l’ammissione alla procedura della diffida ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 23.04.2004 n.124, e si farà riferimento all'art. 14, comma 4, lett. c) del D.lgs 09.04.2008 n. 81..” 
.:4.  E’  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da   parte dell’organo di vigilanza del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali di cui al comma 1:    
a)  la  regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;     
b) l’accertamento del ripristino  delle  regolari  condizioni  di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;     
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di  cui al comma 6 pari a 1.950 (1.500 +30%) euro nelle ipotesi di sospensione per  lavoro irregolare e a 3.250 (2.500 + 30%) euro nelle ipotesi di sospensione  per  gravi  e reiterate violazioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza sul lavoro.le sanzioni amministrative ai sensi  commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.lgs 23.04.2003 n. 66 vengo DECUPLICATE
:“3. La  violazione  delle  disposizioni  previste dagli articoli 4, comma  2,  3  e  4,  e  10,  comma  1,  (durata massima orario di lavoro) e’  punita  con  la  sanzione amministrativa  da 1.300 (130 x10)  euro  a 7.800 (780 x10)  euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.  4.  La  violazione  delle  disposizioni  previste dagli articoli 7, comma  1,  e  9, comma 1, (riposo settimanale) e’ punita con la sanzione amministrativa da 1.050 (105 x 10) euro a 6.300 (630 x10 euro). Il provvedimento è entrato in vigore il 24 dicembre 2013.
Il Ministero del Lavoro con la lettera Circolare n. 22277 del 27 dicembre 2013 chiarisce che l’aumento degli importi delle sanzioni per le violazioni riferite al regime degli orari e dei riposi, al lavoro nero e alla sospensione dell’attività imprenditoriale trovano una diversa decorrenza rispetto all’entrata in vigore del D.L. 145/2013 avvenuta il 24 dicembre, indicando che l’applicazione delle sanzioni avverrà decorsi 90 giorni dalla definizione del verbale ispettivo.