Enea: l’importante è non superare la volumetria preesistente.
Per i centri storici decidono i Comuni,sono esclusi gli immobili vincolati.
Il Decreto del Fare 69/2013 ha rivisto il concetto di ristrutturazione edilizia contenuto nel DPR 380/2001 facendo venire meno il vincolo della sagoma. 30/03/2014 - Il bonus del 65% per la riqualificazione energetica degli immobili spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio con sagoma diversa. L’importante è che non venga superata la volumetria preesistente.
Lo ha ribadito l’Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.
Dal 21 agosto 2013, dalla data di entrata in vigore della Legge 98/2013, che ha convertito il Decreto del Fare, rientrano nelle ristrutturazioni edilizie anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria, ma con sagoma diversa. Ciò significa che i lavori non necessitano del permesso di costruire perché è sufficiente la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, che rende possibile l’avvio del cantiere nello stesso giorno in cui si presenta l’istanza al Comune. L’Enea ha spiegato che con la Legge del Fare sono stati inseriti negli interventi di ristrutturazione anche quelli per il ripristino degli edifici, o di parte di essi, crollati o demoliti, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Sono invece esclusi dalle semplificazioni gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs 42/ 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nei centri storici bisogna inoltre accertare che il Comune non abbia escluso alcune aree o singoli edifici dalla possibilità di demolizione e ricostruzione senza vincolo di sagoma. Il decreto del Fare ha infatti concesso agli enti locali di valutare caso per caso la presenza di condizioni specifiche da sottoporre a tutela. Sulla base di queste considerazioni, si può concludere che gli interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ma stessa volumetria, che possono già beneficiare delle detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni, usufruiscono anche dell’Ecobonus del 65%. Inore se l’intervento prevede anche un ampliamento, la detrazione può essere concessa unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Arch. Antonietta Salierno
È disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il modulo di presentazione della domanda di agevolazione per la cosiddetta "nuova Sabatini".Il modulo, organizzato in 8 macrosezioni con campi interattivi, contiene anche tutte le dichiarazioni sostitutive che il richiedente dovrà rendere ai fini dell'accesso al contributo. La domanda dovrà essere corredata, nei casi specifici, dalla dichiarazione per informazioni antimafia e dalla procura a eventuale soggetto delegato alla presentazione.Una volta compilata, la stessa andrà sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore e spedita dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 esclusivamente tramite posta elettronica certificata agli indirizzi Pec delle banche o degli intermediari finanziari aderenti alle convenzioni.
Nel dettaglio, le informazioni previste dal modulo riguardano i dati anagrafici del richiedente e del suo rappresentante, nonché quelli della struttura produttiva oggetto di investimento.
Nella sezione 7 è prevista una rappresentazione della tipologia di bene strumentale in cui si concretizza l'investimento e, nella sezione 8, va specificato se si tratta di finanziamento bancario o leasing, indicando la durata richiesta e quella del preammortamento. Dopo le informazioni sulla dimensione dell'impresa richiedente, il modulo prosegue con una serie di dichiarazioni, tra cui quella di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea e di non essere in condizioni tali da rientrate tra le imprese in difficoltà.
Vale la pena di ricordare che la norma prevede che le imprese interessate possano richiedere unfinanziamento (rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con Cassa depositi e prestiti, presso la quale è stata costituita la provvista di fondi) per un importo non superiore a 2 milioni di euro (e un minimo di 20 mila euro) a copertura totale delle spese ammissibili.
Gli aiuti saranno attribuiti nella forma del contributo in conto interessi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente. In particolare, a fronte del prestito ottenuto dall'impresa, è riconosciuto un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso di interesse del 2,75% su un finanziamento della durata di cinque anni e d'importo equivalente a quello concesso
AdA