Questi speciali robot sono stati costruiti nell'Università di Harvard imitando il comportamento delle termiti. Si muovono in tutte le direzioni, si arrampicano, trasportano mattoni e sanno esattamente dove sistemarli. Tutto questo senza seguire nessuna istruzione: sono i robotmuratore, capaci di collaborare per costruire edifici giganteschi senza un progetto e senza la supervisione di un architetto. Sono stati descritti dalla rivista Science e si muovono con sensori. Sono simili a minuscoli carrelli delle dimensioni di pochi centimetri, si spostano grazie a bizzarre ruote con tre uncini che permettono di arrampicarsi e percepiscono l'ambiente in cui lavorano grazie a una serie di sensori. Sanno costruire edifici, in effetti come le termiti i nuovi robotmuratori riescono a costruire edifici centinaia di volte più grandi di loro, lavorano per edificare piramidi a gradoni oppure edifici a base rettangolare e con ampi ingressi senza l'ausilio di alcun progetto di riferimento.
Justin Werfel, Kirstin Petersen e Radhika Nagpal, autori della ricerca, affermano che i piccoli robot funzionano come un unico sistema complesso, composto da elementi indipendenti che singolarmente compiono azioni molto elementari, ma tutti insieme riescono a raggiungere obiettivi complessi. Ci saranno in futuro squadre di robot sui cantieri? Probabilmente si, infatti bastano dei sensori per orientarli, che permettono di seguire quello che accade nell'ambiente che li circonda e di coordinare le loro azioni con quelle degli altri robot. Il prossimo obiettivo, dicono i ricercatori, è costruire «squadre» di robot capaci di raggiungere un obiettivo progettato dall'uomo.
Redazione INFORMAZIONETECNICA.IT
Arch. Antonietta Salierno
Per quanto concerne le lauree che danno la possibilità di redazione dell'APE, sempre all'articolo 1, dopo il comma 8, viene introdotto il comma 8bis il cui testo è il seguente "Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, apportare le seguenti modifiche:
1) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da "LM4" a "LM73" sono sostituite dalle seguenti: "LM4, da LM20 a LM35, LM48, LM53, LM69, LM71, LM73", e le parole: da "4/S" a "77/S" sono sostituite dalle parole: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";
2) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica" sono aggiunte le parole: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica";
3) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da "LM17" a "LM79" sono sostituite dalle seguenti: "LM17, LM40, LM 44, LM54, LM60, LM74, LM75, LM79", e le parole: da "0/S" a "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "0/S, 4515, 50/S,62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";
RIASSUMENDO
l'art. 2 del dpr n. 75/2013 riconosce i soggetti abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, riconosciuti come soggetti certificatori:
i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;
le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a) del DPR, che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolganol'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR.
Quali sono, dunque, i tecnici abilitati che possono redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) senza dover frequentare il corso di 80 ore?
Entrando nel dettaglio, può svolgere la professione di certificatore energetico senza svolgere il corso, il tecnico iscritto al relativi ordini e collegi professionali, abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente, in possesso di uno dei seguenti titoli:
Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):
LM4 architettura e ingegneria edilearchitettura
LM22 ingegneria chimica
LM23 ingegneria civile
LM24 ingegneria dei sistemi edilizi
LM26 ingegneria della sicurezza
LM28 ingegneria elettrica
LM30 ingegneria energetica e nucleare
LM31 ingegneria gestionale
LM33 ingegneria meccanica
LM35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM53 scienza e ingegneria dei materiali
LM69 scienze e tecnologie agrarie
LM73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Laurea specialistica conseguita in una delle seguenti classi (DM 28/11/2000):
4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile
27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica
28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile
31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica
33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare
34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale
36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica
38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio
61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali
74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie
Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):
L7 ingegneria civile e ambientale
L9 ingegneria industriale
L17 scienze dell'architettura
L23 scienze e tecniche dell'edilizia
L25 scienze e tecnologie agrarie e forestali
Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 04/08/2000):
4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
10 Classe delle lauree in ingegneria industriale
20 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni:
C1 "meccanica, meccatronica ed energia" articolazione "energia";
C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni.
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra.
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.
REDAZIONE informazione tecnica.it
Arch. Antonietta Salierno
Il Palazzo Borbonico in degrado acquistato all'asta da società statale per 11,5 milioni di euro.
PROGETTI PER IL FUTURO PARLA L'ASSESSORE REGIONALE AI BENI CULTURALI.
La tenuta di Carditello rappresenta una vera e propria gemma del territorio campano. La Reggia, divenuta negli ultimi anni quasi un rudere, fu costruita nel 1700 per Carlo di Borbone da Francesco Collecini. Dopo l'Unità d'Italia finì tra le mani del re Vittorio Emanuele II che, come scritto da Gian Antonio Stella, la sdegnò affidandola a un capo della camorra locale. Nel 1920 immobili e arredamento passarono al Opera nazionale combattenti e gli oltre 2 mila ettari della tenuta furono lottizzati e poi venduti, esclusi il fabbricato centrale e 15 ettari circostanti che dopo il 1945 entrarono a far parte del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno. Nel 1943 il complesso borbonico fu vandalizzato dai soldati tedeschi, incrementando lo stato di degrado della splendida Reggia.
Nel 2011 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la vendita all'asta del complesso di Carditello per 10 milioni di euro. L'acquisto è stato ufficializzato il 9 gennaio 2013 al termine dell'ennesima asta giudiziaria tenutasi alla sezione fallimentare del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere. La Sga, ha ceduto la reggia al Mibac, il ministero dei Beni e delle attività culturali.
Nonostante la prelazione assegnata a comune, regione e Mibac, solo dopo due anni la vendita è andata a buon fine e la gemma campana è tornata nelle mani degli italiani. L'assessore regionale ai Beni Culturali e Turismo Pasquale Sommese così relaziona a proposito della Reggia: "Solo con la piena collaborazione tra Ministero, Regione e Enti locali potremo dare alla Reggia di Carditello la funzionalità e la fruibilità che merita un sito di tale pregio.
Da quando mi sono insediato all'Assessorato ai Beni Culturali e Turismo la Reggia di Carditello al pari di altre criticità come la Reggia di Caserta o gli scavi di Pompei è al centro di un lavoro sistematico per l'individuazione di risorse e modalità di procedure finalizzate alla valorizzazione e alla migliore promozione del nostro patrimonio culturale, in chiave anche di attrattore turistico e sviluppo economico del territorio. Stiamo verificando in tal senso la possibilità di attivare un accordo di programma con il Ministero dei Beni Culturali finalizzato alla promozione del percorso turisticoculturale delle residenze borboniche così come indicato nel decreto Valore Cultura del 2013.
Come prima azione promozionale abbiamo inserito la struttura nell'itinerario delle Regge borboniche previsto nel programma di valorizzazione 2014 dal titolo "Viaggio in Campania. Sulle orme del GrandTour" che attraverso lo strumento Campania Artecard promuoverà nove itinerari culturali arricchiti da eventi, visite didattiche e mostre, mettendo a sistema tutta la segnaletica, i trasporti e migliorando la fruibilità dei siti, anche con aperture straordinarie serali. Dobbiamo pensare al recupero di Carditello, che si trova nella zona casertana più colpita dal fenomeno della "Terra dei fuochi", all'interno di un programma di riqualificazione di tutta l'area.
Serve a tal fine una grande collaborazione tra i tanti Comuni coinvolti e le numerose associazioni che si sono mobilitate in questi anni. Così come per gli interventi su Pompei è stato necessario ripensare al progetto di riqualificazione coinvolgendo tutti i comuni della buffer zone, oggi area di interesse Unesco, anche per Carditello bisogna intervenire con un'azione di sistema che riguardi anche la mobilità e la sicurezza nell'area. Altrimenti anche l'azione di salvaguardia del monumento fatta dal Ministero che oggi ha acquisito il bene, rischia di essere vanificata in mancanza di una chiara strategia d'intervento e una adeguata copertura finanziaria. Stiamo verificando la possibilità di attivare un accordo di programma con il Ministero dei Beni Culturali finalizzato alla promozione del percorso turisticoculturale delle residenze borboniche così come indicato nel decreto Valore Cultura del 2013".
Redazione INFORMAZIONETECNICA.IT Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Arch. Antonietta SALIERNO
I nostri figli saranno intrisi di tecnologia ma non sapranno distinguere le arti dei loro padri.
Un'apposita Commissione Cultura, infatti, ha ritenuto di non sottoporre ai nostri figli la storia dell’arte adeguandosi ai contenuti osceni introdotti dall'ex Ministro, Maria Stella Gelmini, nella legge di riforma del sistema scolastico (nn. 133 e 169 / 2008). In sintesi vuol dire che a un cittadino italiano non serva affatto prendere coscienza della propria terra, della propria cultura, da sempre ricca d'arte.
E così in un attimo, da un giorno all’altro la Storia dell'arte non costituisce più materia di insegnamento. In un paese come il nostro, strapieno di giacimenti culturali, dove l’arte è alla base delle stesse nostre radici, si trova dunque opportuno eliminare lo studio più consono alla natura e alle radici dei suoi luoghi storici, come se essere edotti sulla pittura, sulla scultura, sull'architettura, che ci riguardano così da vicino, fosse una delle cose più futili ed inutili da eliminare nell'ottica di un ridicolo risparmio.
Sarà che ci stiamo avviando, a costituire una delle civiltà più insulse e vuote di questo nuovo millennio. Certamente ne rappresentiamo una che avrebbe profondamente scandalizzato le precedenti che hanno abitato questa penisola. Diciamo la verità ma dove sono gli intellettuali italiani che dovrebbero opporsi, a simili scempiaggini? Ci ritroviamo solo dei soggetti che in tutte le salse e su tutti i mezzi di comunicazione non fanno altro che cercare di abituarci alle brutture del sistema dominante, senza riuscire ad illuminarci su niente, contribuendo, invece, a diffondere un'estetica del disgusto giunta nel pieno della sua degenerazione. La bruttezza, come concetto immondo ed espressione estetica, è il modello da raggiungere nei talk televisivi, sui giornali, in molti blog. La sottomissione, come mezzo che caratterizza un impegno mentale a servizio di volgarissimi scopi, rappresenta l'attività intellettuale imperante. Se la Storia dell'arte scompare dalla scuola senza che a nessuno importi davvero qualcosa è perché siamo in un’epoca priva di critica, di luce, di amor proprio.
Redazione informazionetecnica.it
Arch. Antonietta Salierno
Il celebre marchio marchigiano del design è stato ceduto al colosso americano Haworth. L'operazione dovrebbe essere perfezionata entro fine aprile ed è subordinata al via libera delle autorità antitrust. Il celebre gruppo marchigiano dell'arredamento di lusso, Poltrana Frau passa in mano americana. L'acquirente è Haworth, colosso nei mobili per l'ufficio controllato da oltre mezzo secolo all'omonima famiglia fondatrice, che così si è definito «il leader mondiale dell'arredamento di design di alta gamma». Nel dettaglio, gli americani si prendono il 58,6% di Poltrona Frau dai soci di controllo Charme Investments della famiglia Montezemolo e Moschini a 2,96 euro per azione, pari a circa 243 milioni di euro. A quel punto, è destinata a essere lanciata allo stesso prezzo un'offerta pubblica di acquisto, obbligatoria per ritirare il titolo dal listino. L'intera Poltrona Frau, in caso di integrale adesione, è prevista che venga pagata 415 milioni.
Nel frattempo il titolo di Poltrona Frau, quotato alla Borsa di Milano, si è subito adeguato al prezzo dell'Opa scattando in rialzo di oltre il 18% a 2,93 euro. Alla luce di un balzo di quasi il 7% già alla vigilia dell'annuncio, è intervenuta anche la Consob che ha avviato verifiche per vederci chiaro sull'andamento del titolo nel periodo precedente la comunicazione al mercato. Poltrona Frau è uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. Haworth è un'azienda fondata nel 1948, che ora conta 6 mila dipendenti ed è guidata da otto anni dall'italiano Franco Bianchi. Il colosso era già partner di Poltrona Frau per la distribuzione del canale ufficio in Nord America. Nel 2013 ha registrato ricavi per 1,4 miliardi di dollari. Il gruppo del Michigan, la sede è nella città di Holland, assieme all'azienda di Tolentino (Macerata) ha intenzione di acquistare anche per 1,9 milioni di euro gli stabilimenti di Meda, concessi in locazione al gruppo. Solo il 4 febbraio, Charme (al 51,3% di Poltrona Frau, mentre è del 7,3% la quota diretta di Moschini, socio anche di Charme) aveva annunciato la cessione di Octo Telematics alla russa Renova. La storia del marchio Fondata nel 1912 a Torino dal cagliaritano Renzo Frau, nel 1963 Poltrona Frau finisce nel gruppo di Nazareno Gabrielli, uno dei suoi principali fornitori e in quel momento grande creditore.
Franco Moschini, uno dei tre generi di Clara Gabrielli, figlia unica di Nazareno, ne sposta la produzione a Tolentino. Nel 1990, al momento della spartizione delle attività tra i tre rami della famiglia, ne assume quindi tutto il controllo, affiancato da Bankers Trust. Nel 2003 Charme ne compra il 30%, e l'anno dopo parte la nuova fase di crescita, prima con Cappellini e quindi nel 2005 con Cassina. Il Gruppo Poltrona Frau si è quotato in Borsa nel 2006. La società ha segnato nel 2012 ricavi per 247 milioni (886 mila euro l'utile) e con 192 milioni segnati nei primi nove mesi del 2013 ha già annunciato di attendersi un esercizio 'record' per redditività.
Redazione Arch. Antonietta Salierno
Incentivi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
Stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico 100 milioni di euro per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica nelle imprese di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il Bando (DM 5 dicembre 2013), pubblicato sul sito del Ministero, prevede gli incentivi ai programmi integrati di investimento al fine di ridurre ed alla razionalizzare l’uso dell’energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e di erogazione dei servizi svolti all’interno di unità produttive esistenti e localizzate in una delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). Le imprese costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese, e in regola con le norme possono beneficiare delle agevolazioni .
REDAZIONE informazionetecnica.it 04/02/2014
Arch. Antonietta Salierno
Il corso per diventare certificatore energetico degli edifici dovrà durare almeno 80 ore, ma l’obbligo di frequentarlo viene eliminato per chi possiede determinati titoli di studio; i contratti senza Attestato di Prestazione Energetica saranno considerati validi ma, se entro 45 giorni l’APE non verrà allegato, saranno soggetti a multa. Si sintetizzano così le principali modifiche apportate dagli emendamenti al ddl Destinazione Italia approvati dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera, al Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici (Dpr 75/2013) e alla disciplina dell’Attestato di Prestazione Energetica.
I CORSI PER CERTIFICATORI ENERGETICI
Le ore dei corsi di formazione per diventare certificatore energetico degli edifici è stata portata da 64 a 80 ore.
È stato eliminato l’obbligo di corso per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; scienze e tecnologie della chimica industriale , pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Vengono chiariti così gli errori segnalati dal Consiglio Nazionale Ingegneri. E gli architetti dove li posizioniamo? Analogamente, all’elenco dei diplomi che consentono di redigere le certificazioni energetiche senza corso, si aggiungono quelli in: aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica. Le Regioni e Province autonome potranno riconoscere la qualifica di certificatore energetico ai soggetti in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di un corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato prima dell’entrata in vigore del Dpr 75/2013 (12 luglio 2013) e conforme ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1. L’emendamento stabilisce inoltre che le disposizioni del Dpr 75/2013 vengono applicate anche per la stesura dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) di cui alla Direttiva 2010/31/UE. Restano validi i requisiti e le procedure per diventare certificatore energetico, stabiliti dal Dpr 75/2013. Il decreto interviene anche sui requisiti di indipendenza dei certificatori, infatti, se il tecnico abilitato è dipendente e opera per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, proprie di tali enti ed organismi.
OBBLIGO DELL’APE NEI CONTRATTI
I contratti di compravendita e affitto stipulati senza allegare l’APE saranno considerati validi ma, se l’APE non sarà presentato entro 45 giorni dalla stipula del contratto, potranno essere sanzionati con una multa dai 3mila ai 18mila euro. Anche dopo il pagamento dell’eventuale sanzione, resta l’obbligo di allegazione dell’Attestato. L’intervento delle Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera mette la parola fine ai dubbi. L’emendamento ha eliminato l’obbligo di corso per le seguenti classi di laurea: LM20, LM21, LM25, LM27, LM29, LM32, LM34, LM48, LM71 e 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S,54/S.
REDAZIONE informazionetecnica.it 04/02/2014
Arch. Antonietta Salierno
Titoli di studio, tariffe e corsi di formazione per i professionisti I
Una schiera d'ingegneri, soprattutto, ma anche molti geometri e architetti, riconvertiti a una nuova professionalità. È questo lo spaccato che emerge confrontando (laddove i dati sono reperibili) i titoli di studio dei tecnici iscritti negli elenchi regionali e abilitati a rilasciare gli ACE/APE. Su alcuni territori, come la Calabria, l'Umbria o la Sardegna, la percentuale di laureati in ingegneria arriva fino al 60-70% del totale, quasi in stridente contrasto con la decisione dello Stato, nel Dpr 75/2013, di allargare a un numero molto ampio di titoli di studio l'accesso alla qualifica di certificatore energetico. Inoltre se il Dpr 75/2013 si è orientato sulla decisione di non rendere obbligatorio il corso di formazione per chi è iscritto ad un albo o collegio o ordine, su molti territori la formazione rimane un presupposto di base, come la Lombardia dove il diverso modo di calcolo deve essere appreso, e come la provincia di Bolzano dove ci vuole un corso specifico per conseguire il titolo. La Liguria impone un minimo di 16 ore per imparare ad usare il software regionale anche se basato sulle UNI /Ts11300. Quindi sia per l’obbligatorietà, sia per la durata dei corsi, e i programmi le Regioni italiane risultano essere eterogenee. Una volta frequentato il corso ci si iscrive all’albo, pagando una quota che varia da regione a regione. E’ chiaro che se una regione non ha legiferato in merito ne istituito un elenco dove i professionisti possono iscriversi non è nemmeno obbligatorio frequentare i corsi, se non per mero obbligo etico e di responsabilità personale. Non è neanche chiaro se è valida il mutuo riconoscimento dei titoli cioè se un professionista abilitato in una regione può operare nelle altre regioni. Solo in Basilicata, in Emilia Romagna, in Sardegna e Sicilia questo è possibile.
Si terrà il 28 marzo 2014 a Salerno presso il Grand Hotel Salerno , il convegno organizzato dall'associazione MA.S.TE.R. “ Controlli, monitoraggi e protezione sismica” patrocinato da INFORMAZIONETECNICA.IT, Ordine degli Ingegneri di Salerno, Ordine degli Ingegneri di Avellino, Ordine dei Geologi della Campania, Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Salerno, Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, Associazione italiana per la diagnostica edile, Piattaforma tecnologica per le costruzioni, Ente autonomo Volturno, Gruppo Epc, e Ade, Informa.
Il convegno inizierà alle ore 9.00 con la registrazione dei partecipanti e con il saluto dell’Associazione MASTER. Proseguirà con gli argomenti del programma che spaziano dal controllo di resistenza del calcestruzzo in opera, ai controlli sull’acciaio, alla valutazione delle murature, e agli interventi sugli edifici esistenti in c.a.
L’ing. Domenico Brigante illustrerà i materiali e le tecnologie usate nel rinforzo strutturale secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni.
Dopo la pausa delle 13.30 il convegno verterà su esempi e dimostrazioni, sulle certificazioni del personale tecnico; inoltre verrà illustrata dall’ing. Alessandro Balducci, una tecnologia innovativa mediante l’uso delle torri dissipative, per la protezione sismica degli edifici.
Seguirà una parentesi sulla prova di carico statica sui solai in latero-cemento, e modalità di registrazione in tabella e in grafico. Infine verrà illustrato un monitoraggio strutturale realizzato con sensori a fibre ottiche (reticoli di Bragg ). Si affronterà come gestire una campagna di indagini, e infine alle 18.00 si illustrerà una ricostruzione storica mediante interferometria SAR satellitare.
REDAZIONE informazionetecnica.it Arch. Antonietta Salierno
APE e nullità dei contratti: il Governo fa chiarezza Il Governo ha risposto finalmente ad un’interrogazione sul regime giuridico applicabile agli attestati di prestazione energetica con riferimento agli atti di trasferimento di immobili o ai contratti di In sintesi, l’Esecutivo ha ribadito che la mancata allegazione dell’APE ai contratti di compravendita e affitto non produce nullità del contratto stesso, ma “solo” una sanzione pecuniaria che può raggiungere cifre anche molto importanti (leggi in proposito Destinazione Italia: senza APE si rischiano sanzioni fino a 18mila euro). Infatti negli ultimi dieci giorni del 2013, tra Decreto Destinazione Italia e Legge di Stabilità 2014, si è assistito a un altalenarsi di abrogazioni e controabrogazioni.. Il Ministro della giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha ricostruito e sbrogliato il groviglio sulla disciplina dell’APE e dell’allegazione ai contratti. A. L’articolo 6, comma 3bis, del decretolegge 63/2013 (sulla prestazione energetica in edilizia), convertito dalla legge 90/2013 (entrata in vigore il 4 agosto 2013), ha sancito, a pena di nullità, l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica. B. Il decreto legge 145/2013 (c.d. Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e non ancora convertito in legge), ha soppresso la predetta nullità dei contratti, prevedendo in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. C. Successivamente l’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha riconfermato – anche se con decorrenza differita – la E proprio su quest’ultimo punto, Cancellieri ha chiarito che la “Legge di Stabilità 2014 è intervenuta su una norma non più in vigore, essendo stata sostituita appena qualche giorno prima dal decreto legge Destinazione Italia” (sic). Infine, questa la conclusione del Ministro della giustizia, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, si è convenuto che la nullità dei contratti di compravendita e di locazione a cui non sia stato allegato l’APE è da ritenersi una misura eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria una misura adeguata.
Redazione Arch. Antonietta Salierno
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