COMUNICATO STAMPA
A seguito dell’evento sismico registrato dall' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in provincia di Campobasso, alle ore 19.55, con magnitudo 4.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Sistema nazionale di protezione civile.
Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro a 9.6 chilometri di profondità tra i comuni di Baranello, Busso e Vinchiaturo – è risultato avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati al momento danni a persone o cose.
Eletto il nuovo Presidente Federarchitetti Regione Campania
Il giorno 13.01.2016 si sono riunite le sezioni provinciali Federarchitetti di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e all'unanimità hanno eletto l'architetto Biagio Fusco nuovo Presidente Regione Campania.
L'architetto Biagio Fusco succede nella carica all'architetto Nazareno Iarusso attuale Presidente Nazionale.
3D PDF Maker for AutoCAD® è il software basato su un'esclusiva tecnologia per la produzione di brochure, manuali tecnici, istruzioni di montaggio, presentazioni, schede prodotto e altri documenti PDF contenenti modelli 3D interattivi. 3D PDF Maker è disponibile anche per SolidWorks®, SolidEdge®, Inventor®, PTC Creo®, Catia®, SketchUP® e per i software DWG/DXF compatibili come progeCAD®, BricsCAD®, ZwCAD®, DraftSight®.
Il programma consente la produzione e l’editazione di documenti PDF 3D: normali file PDF già esistenti (scaricati da internet o prodotti con Office®, OpenOfficeTM, Adobe® Illustrator® o altro), a cui vengono aggiunti uno o più modelli tridimensionali. 3D PDF Maker for AutoCAD® è la versione del programma che si collega ai software AutoCAD® o AutoCAD® LT presenti sul PC dell’utente, in assenza di uno di questi, 3D PDF Maker for AutoCAD® genera un risultato identico perché è in grado di inserire, in qualsiasi PDF, file DWG/DXF salvati da AutoCAD®, AutoCAD® LT e da tutti i software DWG/DXF compatibili (progeCAD®, BricsCAD®, ZwCAD®, DraftSight® ecc…).
Il programma risponde alla necessità di condividere e comunicare con altri un modello 3D architettonico, meccanico, impiantistico, del mobile arredo o di altro tipo, creato con software come AutoCAD® e poterlo visualizzare ed editare con un comune Adobe® Reader®, software gratuito ed universale, rende l’operazione più sicura e semplice. L’oggetto della rappresentazione 3D può essere ruotato e ingrandito a piacere. E’ possibile nascondere e mostrare le parti, salvare sezioni, viste, quote e annotazioni 3D. E’ inoltre semplice cambiare le modalità di Rendering e Illuminazione per produrre viste 3D adatte al documento PDF. Proprio il formato standard PDF garantisce l’affidabilità nella diffusione e gestione di file e documenti protetti mentre l'accessibilità immediata al PDF 3D velocizza le procedure di approvazione di un progetto. Il destinatario del PDF potrà visualizzare i modelli 3D attraverso una sequenza di navigazione stabilita da chi crea il file, ma non potrà utilizzare i dati del progetto in quanto non memorizzati nel PDF stesso. Inoltre, non è richiesta una specifica conoscenza 3D né l’uso di software dedicati da parte di chi riceve il file.
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La tecnologia 3D non è solo un mezzo per ottenere modelli realistici dei progetti, ma anche uno strumento che permette alle aziende di comunicare al meglio le informazioni tecniche dei propri prodotti, incluse in brochure, cataloghi, preventivi e manuali interattivi. La rappresentazione 3D si presta efficacemente anche per la presentazione di mobili e complementi di arredo, componenti meccanici, parti di oggetti complessi, pezzi di ricambio e oggetti di produzione industriale in genere, per descriverne accuratamente i dettagli ed agevolarne così la comprensione. Includere un modello 3D interattivo in un preventivo per l’arredamento o per la fornitura di macchinari ed oggetti industriali ne aumenta la chiarezza e l'efficacia. Il cliente potrà valutare con più precisione il progetto, apprezzarne la qualità e comprendere meglio tutte le parti che lo compongono. Un manuale d'uso e manutenzione e tutta la documentazione a corredo di un prodotto, saranno più comprensibili per gli utenti grazie al PDF 3D che può valorizzare tutte le potenzialità del prodotto e ridurre le richieste di assistenza dei clienti. La tecnologia PDF 3D può essere utilizzata in numerosi settori, clicca qui per scoprire alcuni interessanti campi di utilizzo.
3D PDF Maker è disponibile oltre che nella versione for AutoCAD®, anche for Solidworks® e for SolidEdge®. La versione Standalone, inoltre, produce PDF 3D con file provenienti da Inventor®, PTC Creo®, Catia®, SketchUP® e tutti i software DWG/DXF compatibili (progeCAD®, BricsCAD®, ZwCAD®, DraftSight® ecc).
E’ disponibile il canale ufficiale YouTube 3D PDF Maker for AutoCAD® con video e tutorial guidati, che semplificano l’apprendimento del programma.
Con la legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, sono state prorogate al 31 dicembre 2016, le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e per l'adeguamento sismico degli edifici, nonchè la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E' stato anche prorogato alla stessa data anche il Bonus Mobili, con la detrazione del 50% da calcolare su una spesa massima di 10mila euro per l'acquisto di mobili.
Chi effettua spese per interventi di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d'imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef sale al 50%.
Una detrazione del 50% spetta anche sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, ed A per i forni, nonchè per tutte le apparecchiature per le quali sia prevista la definizione della classe energetica, compreso quelli da destinarsi ad arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l'aliquota Iva agevolata del 10%.
SIAS SpA indice un concorso di idee per realizzare il nuovo ingresso principale dell'Autodromo di Monza, al fine di individuare la migliore soluzione architettonica, nel rispetto della qualità e funzionalità del contesto naturalistico del Parco di Monza.
In un’ottica di rilancio e valorizzazione dell’Autodromo risulta quanto mai importante la riqualificazione dell’accesso principale di Vedano, che costituisce il “biglietto da visita” che la struttura offre ai propri ospiti. Le moderne e sempre mutevoli esigenze di una struttura poliedrica come l’Autodromo, sia dal punto di vista architettonico/paesaggistico, che dal punto di vista funzionale, nonché sotto il profilo comunicativo e di immagine, richiedono l’ammodernamento della struttura dell’accesso di Vedano. L’area di intervento è quella presente all’interno del rilievo plano-altimetrico allegato al bando e si estende a partire dal viale di Vedano lungo il viale di accesso all’Autodromo. Si precisa che l’area in concessione a S.I.A.S. è solamente quella posta all’interno del cancello e della recinzione esistente. L’area esterna fa parte del Parco di Monza. Le proposte progettuali, nello studio di riqualificazione dell’area, dovranno prendere in considerazione i seguenti obiettivi del Soggetto banditore:
L'idea progettuale dovrà risultare fattibile anche dal punto di vista economico. L'importo dei lavori, che dovrà essere stimato da parte dei concorrenti, dovrà essere non superiore ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00). Tale importo dovrà essere rispettato per gli interventi direttamente correlati all'ingresso dell'Autodromo e ricadenti nell'area in concessione a S.I.A.S. s.p.a.
La richiesta di sopralluogo dovrà essere formulata entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 20 gennaio 2016, esclusivamente tramite PEC indirizzata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ed in copia conoscenza a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Data e ora del sopralluogo saranno comunicati con almeno 24 ore di anticipo all’indirizzo PEC indicato nella relativa richiesta. L’oggetto della richiesta dovrà essere il seguente: “Concorso di idee – Nuovo ingresso Autodromo Nazionale Monza” - richiesta di sopralluogo. Dal momento che l’area risulta aperta al pubblico negli orari di apertura dell’Autodromo, è possibile per i partecipanti effettuare anche altri sopralluoghi liberamente.
SCADENZE
Le scadenze del concorso sono le seguenti:
a. richiesta di sopralluogo: entro le ore 16.00 del giorno 20.01.2016
b. formulazione dei quesiti: entro le ore 16.00 del giorno 29.01.2016;
c. risposte ai quesiti: entro le ore 16.00 del giorno 10.02.2016;
d. ricezione delle proposte: entro le ore 12.00 del 04.03.2016;
e. inizio dei lavori della Commissione giudicatrice: entro 15 gg. dal termine di ricezione delle proposte;
f. conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice: entro 30 gg. dalla data di inizio dei lavori;
g. comunicazione dell’esito del concorso: entro 15 gg. dalla data di conclusione dei lavori.
Art. 46. Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi e’ la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. 1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente. 2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2. 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34. 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. 8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.