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Allegato I D.M. 11/04/2011.Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, c. 11, del D. Lgs. n. 81/2008.

Scritto da  Normativa Tecnica D.M. 11 aprile 2011
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Allegato I Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008.

1. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, devono possedere almeno i seguenti requisiti:
a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008. con scopo di accreditamento evidenziante la competenza ciel soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata. che garantisca competenza dei soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e ciel proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione. manutenzione. commercializzazione c gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;
b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione;
c) disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico Ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall'allegato II;
d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui al successivo punto l. Il responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali:
1) laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007. pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione. dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004) con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto;
2) laurea. conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9. L17, L23 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007. ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000. pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.
3) diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 8l/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.
e) avere attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile. senza franchigia. con massimale non inferiore a 5.000.000.00 di curo per anno e non inferiore a 3.000.000.00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di verifiche oggetto del presente decreto;
2. La adozione di modelli di gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008 da parte dei soggetti pubblici o privati costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III.
3. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71. comma 11 del decreto legislativo n. 81/2008. sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. La partecipazione del personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati.
4. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, che hanno svolto attività di certificazione di prodotto. non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE. 

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