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Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Scritto da  normativa tecnica

 Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

Letto 785 volte Ultima modifica il Giovedì, 28 Gennaio 2016 17:21