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Corso di 80 ore per i Certificatori energetici. I laureati che non devono frequentare il corso. Sono 45 i giorni per allegare l’APE ai contratti.

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Il corso per diventare certificatore energetico degli edifici dovrà durare almeno 80 ore, ma l’obbligo di frequentarlo viene eliminato per chi possiede determinati titoli di studio; i contratti senza Attestato di Prestazione Energetica saranno considerati validi ma, se entro 45 giorni l’APE non verrà allegato, saranno soggetti a multa. Si sintetizzano così le principali modifiche apportate dagli emendamenti al ddl Destinazione Italia approvati dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera, al Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici (Dpr 75/2013) e alla disciplina dell’Attestato di Prestazione Energetica.

I CORSI PER CERTIFICATORI ENERGETICI
Le ore dei corsi di formazione per diventare certificatore energetico degli edifici è stata portata da 64 a 80 ore.
È stato eliminato l’obbligo di corso per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; scienze e tecnologie della chimica industriale , pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Vengono chiariti così gli errori segnalati dal Consiglio Nazionale Ingegneri. E gli architetti dove li posizioniamo? Analogamente, all’elenco dei diplomi che consentono di redigere le certificazioni energetiche senza corso, si aggiungono quelli in: aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica. Le Regioni e Province autonome potranno riconoscere la qualifica di certificatore energetico ai soggetti in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di un corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato prima dell’entrata in vigore del Dpr 75/2013 (12 luglio 2013) e conforme ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1. L’emendamento stabilisce inoltre che le disposizioni del Dpr 75/2013 vengono applicate anche per la stesura dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE) di cui alla Direttiva 2010/31/UE. Restano validi i requisiti e le procedure per diventare certificatore energetico, stabiliti dal Dpr 75/2013. Il decreto interviene anche sui requisiti di indipendenza dei certificatori, infatti, se il tecnico abilitato è dipendente e opera per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, proprie di tali enti ed organismi.

OBBLIGO DELL’APE NEI CONTRATTI
I contratti di compravendita e affitto stipulati senza allegare l’APE saranno considerati validi ma, se l’APE non sarà presentato entro 45 giorni dalla stipula del contratto, potranno essere sanzionati con una multa dai 3mila ai 18mila euro. Anche dopo il pagamento dell’eventuale sanzione, resta l’obbligo di allegazione dell’Attestato. L’intervento delle Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera mette la parola fine ai dubbi. L’emendamento ha eliminato l’obbligo di corso per le seguenti classi di laurea: LM­20, LM­21, LM­25, LM­27, LM­29, LM­32, LM­34, LM­48, LM­71 e 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S,54/S.

REDAZIONE informazionetecnica.it 04/02/2014

Arch. Antonietta Salierno

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