Riforma delle professioni, art.7 DPR n°137\2012, Formazione professionale continua e obbligatoria.
Il Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del ministero di Giustizia.
Il CNAPPC ha messo a punto una Piattaforma Informatica Nazionale per organizzare la registrazione degli eventi di Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo validati e delle attività curricolari di ASPC di ogni iscritto, comprensive di attribuzione di CFP e, più in generale, un’efficace gestione coordinata delle attività di aggiornamento sul Territorio Il regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 per un periodo transitorio di 3 anni; durante tale periodo i CFP da acquisire entro l’anno sono ridotti a 20 di cui almeno 3 derivanti da attività di aggiornamento sui temi di competenza degli Ordini Professionali (Istituto previdenziale, Deontologia e Compensi Professionali). Gli Ordini potranno attivare in via sperimentale eventi formativi a cui associare i Il periodo dell’attività e di valutazione di aggiornamento è annuale e coincide con l’anno solare per cui decorrerà dal 1° gennaio 2014, ed in generale dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo. I corsi di formazione sostenuti nel periodo antecedente alla pubblicazione del regolamento (quindi prima dell’agosto 2013) non saranno in alcun modo ritenuti validi al fine dell’ottenimento dei crediti formativi. Il regolamento sarà applicato a tutti gli iscritti all’Albo professionale degli architetti, la formazione professionale costituirà un obbligo e sarà previsto nel Codice di deontologia professionale, la mancata o infedele certificazione del percorso formativo eseguito costituirà violazione delle suddette Norme deontologiche che saranno prossimamente
L’Ordine prima di avviare il procedimento disciplinare e su richiesta motivata dell’iscritto che non avesse conseguito il numero minimo di crediti formativi professionali, può concedere fino a sei mesi per regolarizzare la propria posizione.
Tra le attività dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo (ASPC) ci saranno corsi abilitanti, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, convegni, masters, seminari, workshops, attività ordinistiche, pubblicazioni ed anche attività strutturate con L’unità di misura dell’ASPC, è il credito formativo professionale che corrisponde, se non diversamente specificato, ad un’ora di formazione. E’ previsto l’esonero da parte degli iscritti nei seguenti casi: Maternità, dal terzo mese a tre mesi dopo la nascita Paternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Malattia grave, infortunio, o altre condizioni personali, nonché per gli iscritti i cui coniugi i figli versino in stato di invalidità totale, asseverata dagli organi sanitari Esonero, anche parziale, su richiesta dell’iscritto al Consiglio dell’Ordine, in caso di documentato e motivato impedimento. Assenza dall’Italia, che determino l’interruzione o impedimento della attività professionale e/o formativa per almeno 6 mesi All’esonero consegue la riduzione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) da acquisire, in modo proporzionale alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità. Gli iscritti con più di 35 anni di iscrizione all’Albo possono essere dispensati in tutto o in parte previa domanda da inoltrare al Consiglio dell’Ordine che valuterà, con decisione motivata, il settore di attività, la quantità e qualità della sua attività professionale e ogni altro elemento ritenuto utile. Gli iscritti che non esercitano la professione, in nessuna forma neanche occasionalmente, non sono tenuti ad assolvere all’obbligo di formazione continua, previa attestazione della propria condizione all’Ordine territoriale di appartenenza. Agli obblighi delle attività di ASPC sono esonerati, per i primi tre anni, quegli iscritti che hanno svolto il tirocinio postlaurea convenzionato con l’Ordine. Gli iscritti hanno l’obbligo di acquisire 30 CFP per anno. Di questi 30 almeno 4 CFP devono essere inerenti ai temi sull’Istituto previdenziale, la Deontologia, e i Compensi professionali di competenza degli Ordini professionali. Il CNAPPC assume il compito di promozione, monitoraggio, coordinamento generale e vigilanza sull’attività degli Ordini territoriali tramite un’apposita Commissione di esperti. Il CNAPPC realizzerà e svilupperà una Piattaforma Informatica Nazionale per organizzare la registrazione degli eventi di ASPC validati e delle attività curricolari di ASPC di ogni iscritto, comprensive di attribuzione di CFP e, più in generale, un’efficace gestione coordinata delle attività di aggiornamento sul Territorio nazionale. Il regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 per un periodo transitorio di 3 anni; durante tale periodo i CFP da acquisire entro l’anno sono ridotti a 20 di cui almeno 3 derivanti da attività di aggiornamento sui temi di competenza degli Ordini Professionali (Istituto previdenziale, Deontologia e Compensi Professionali).
Redazione informazionetecnica.it
Arch. Antonietta Salierno