L'art. 92 comma 1 let. b) relativamente agli obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), recita che egli è tenuto a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo...Questo principio, nella sua interpetazione lessicale, implica la necessità da parte del professionista di entrare nel merito dell'organizzazione aziendale, funzione questa che non attiene le competenze del CSE, che dovrebbe invece coordinare le sovrapposizioni, ovvero le interferenze e comunque gestire la sicurezza del cantiere in senso ampio e generalizzato. Per questo motivo si considera questo periodo poco chiaro ed ambiguo, letteralmente in contrasto con il significato del ruolo professionale da svolgere e purtroppo tendenzioso nell' indurre a interpretazioni erronee e sbagliate. Tale assunto viene sostenuto da SINTESI ASSOCOORDINATORI, in considerazione anche delle tante sentenze già emesse nel merito di alcune circostanze infortunistiche, (vedi la sentenza n. 7714 del 20 febbraio 2008 o anche la sentenza di C. Penale, Sez. 4, 04 aprile 2007, n. 19389 - Vigilanza del coordinatore per l'esecuzione) per le quali il professionista è stato condannato per non aver verificato la conformità dei lavori al PSC ne aver vigilato sulla corretta applicazione delle procedure di lavoro. Questo, per il coordinatore iper l' esecuzione dei lavori implica un attività di controllo costante e continuo del cantiere, alla stregua del preposto che in ragione delle competenze professionali, sovraintende alle attività lavorative, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. In sostanza, ciò non è sicuramente in linea con quelle che sono le competenze del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve coordinare la fasi lavorative entrando nel merito delle interferenze che rappresentano lo scopo della funzione da svolgere. In sostanza egli deve verificare la rispondenza del POS rispetto a quanto previsto dal PSC che è il documento di coordinamento ai fini della sicurezza e rispetto al quale, tutte le aziende devono attenersi. Per questo motivo, anche in considerazione di un più ampio dibattito aperto nel merito di tale questione, ASSOCOORDINATORI auspica la riformulazione dell'articolo, affinché si possano stabilire con maggiore chiarezza, quali sono gli obblighi in capo al Coordinatore della Sicurezza, nel rispetto del ruolo attribuito.
Arch. Antonio D'Avanzo Presidente Assocoordinatori 31 marzo 2013

NOTIZIARIO






















