
Con l'art. 4 septies della Legge di Stabilità approvata in via definitiva dal Senato , (Atti Senato, 2464) il 7 dicembre 2011, è stata disposta la riforma degli ordini professionali e società tra professionisti. Per la semplificazione delle procedure attuative, la riforma ordinistica, dovrà essere perfezionata entro 12 mesi dalla data della legge di stabilità attraverso un Decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell' art. 17 comma 2 della Legge 400/2001. Le misure più importanti previste nel maxi emendamento sono essenzialmente quelle già previste con i provvedimenti legislativi adottati a fine estate con il D.L. 98/2011 e D.L. 138/2011. Nello specifico, il disposto normativo prevede la riduzione delle tariffe minime, la formazione continua obbligatoria, l'assicurazione obbligatoria perl a copertura dei rischi professionali , il tirocinio per i neo professionisti oltre alla possibilità di esercitare l'attività proffessionale attraverso società costituite secondo i modelli regolamentati dal titolo V e VI del libro V del codice civile con la possibilità di pubblicità regolamentata nel rispetto dii modelli deontologici professionali.
Con le disposizioni del maxiemendamento, le società tra professionisti , costituite nelle forme previste per le società di persone e per le società cooperative, avranno il vincolo di far svolgere l’attività professionale esclusivamente ai soci abilitati all'esercizio della professione. Accanto ai «soci professionisti» è tuttavia ammessa la presenza anche dei «soci non professionisti», per lo svolgimento di attavità correlate o per finalità di carattere economico. Rimane fermo infatti il divieto per i non professionisti di svolgere l’attività professionale, il cui esercizio resta riservato in via esclusiva ai soci professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi. Un ulteriore punto importante riguarda l’abolizione delle tariffe minime dei professionisti. Già la manovra di fine estate, il D.L. 138/2011, aveva previsto la definizione del compenso spettante al professionista all’atto del conferimento dell’incarico, avendosi riguardo, come riferimento, alle tariffe professionali, e anche in deroga alle tariffe stesse. Nel provvedimento in oggetto, invece, le tariffe minime sono abolite del tutto, anche come mero parametro di riferimento per la determinazione dei compensi dei professionisti. Restano, invece, in vigore solo nel caso di mancato accordo scritto tra le parti o nel caso di contenzioso tra le stesse.
Redazione infortec: A.D'Avanzo.
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