La riforma della libertà d'impresa è alle porte. Ad accellerare il procedimento ci ha pensato il Senatore Antonio Azzollini presentando, in Commissione Bilancio, un emendamento al DL 78/2010, che, se approvato, aggiungerebbe un ulteriore comma 4-bisall'art. 49 del DL 78/2010, introducendo, attraverso la sostituzione dell'art. 19 della L. 241/1990, la nuova segnalazione certificata di inizio attività così detta SCIA
La SCIA (che andrebbe a sostituire la dichiarazione di inizio attività, DIA nel caso di approvazione dell'emendamento) avrebbe la funzione di sostituire "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, incluse le domande per iscrizioni in Albi o Ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, nei casi in cui non sia previsto alcun limite o contingente complessivo."
La segnalazione dovrebbe essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del DL 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività.
Tale documentazione sostituirebbe anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.
Così facendo, l'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente, mentre tutti i controlli amministrativi atti ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività sono svolti successivamente la presentazione della SCIA.
Relativamente all'attività di controllo, l'emendamento prevede che, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione può sempre adottare (quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti provvedimenti.
Qualora l'emendamento venisse approvato, la disciplina sopra indicata sostituirebbe direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2010, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.
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